Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21010 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 02/10/2020), n.21010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30400-2019 R.G. proposto da:

TECHNO CONSOL SRL IN LIQUIDAZIONE ED IN CONCORDATO PREVENTIVO, in

persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PALESTRO 30, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO

LANZUOLO, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO BIANCHINI;

– ricorrente –

contro

BETTI SPA, CASSA DI RISPARMIO DELL’UMBRIA SPA;

– intimate –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 1329/2019 del

TRIBUNALE di PERUGIA, depositata il 12/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA;

lette e conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO LUCIO, che conclude

chiedendo, in accoglimento del proposto ricorso, cassarsi

l’impugnata sentenza del Tribunale di Perugia, dichiarando la

sussistenza della competenza territoriale dell’adito Tribunale

dinanzi al quale la causa andrà riassunta, nei termini di legge,

per l’ulteriore corso.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel 2014, con atto di citazione la Società Betti S.p.a. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2245/2014, emesso dal Tribunale di Perugia, con il quale le veniva ingiunto il pagamento di Euro 50.701,74 in favore di Techno Consol s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo.

Tali somme derivavano da una serie di fatture insolute e relativi interessi.

L’opponente dedusse preliminarmente l’incompetenza territoriale del giudice adito, il Tribunale di Perugia, ritenendo competente il Tribunale di Terni, ex art. 9, del contratto di noleggio stipulato tra le parti. Secondo tale articolo, “le parti convengono che tutte le controversie che dovessero tra loro insorgere in merito alla interpretazione, alla esecuzione del contratto e alle norme applicabili saranno rimesse in alternativa: alla decisione arbitrale composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, di comune accordo tra i primi due. Qualora non si raggiungesse l’accordo per la nomina del terzo arbitro, lo stesso sarà nominato, su richiesta di una o entrambe le parti, dal Presidente del Tribunale di Terni; al Giudice Onorario di Terni. Radicherà la competenza di cui sopra colui che per primo avvierà l’azione”.

Il giudice adito, con sentenza n. 1329/2019, pubblicata il 12/09/2019, ha dichiarato la competenza del Tribunale di Terni e ha revocato il decreto ingiuntivo.

2. Techno Consol s.r.l. in liquidazione ed in concordato preventivo propone ricorso per regolamento necessario di competenza ex art. 45 c.p.c., avverso la sentenza, illustrandolo anche con memoria.

3. Il Procuratore Generale ha concluso per iscritto per la declaratoria di competenza del Tribunale di Perugia.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Il ricorrente lamenta la “violazione ed erronea applicazione degli artt. 28 e 29 c.p.c., in relazione all’art. 42 c.p.c.”.

Il giudice di merito avrebbe violato le norme in materia di foro convenzionale, in quanto l’art. 29, comma 2, prevede che l’accordo delle parti attribuisce competenza esclusiva al giudice designato quando ciò è espressamente stabilito. Nel caso di specie, mancando una tale espressa designazione, non sussisterebbe la competenza esclusiva in capo al Tribunale di Terni. Trattandosi di un una obbligazione pecuniaria quella oggetto del giudizio, in base ai principi generali, essa dovrà essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, ossia, nella fattispecie oggetto del ricorso, (OMISSIS), nel circondario del Tribunale di Perugia.

Il motivo di ricorso merita accoglimento per una duplice ragione.

4.1. Innanzitutto, è orientamento costante di questa Corte che l’eccezione di competenza, per essere efficace, debba essere completa. Ciò vuol dire che il convenuto, nel primo atto difensivo è tenuto a contestare tutti i profili di competenza astrattamente applicabili e che individui i giudici che, a suo avviso, siano competenti a conoscere la causa. Tale concetto è stato anche di recente ribadito dalla S.C., secondo cui “La formulazione dell’eccezione d’incompetenza territoriale derogabile, ai fini della sua ammissibilità, deve essere svolta, con l’indicazione di tutti i fori concorrenti, ovvero per le persone fisiche, con riferimento, oltre ai fori speciali ai sensi dell’art. 20 c.p.c., anche a quelli generali, stabiliti nell’art. 18 c.p.c., e, per le persone giuridiche, con riferimento ai criteri di collegamento indicati nell’art. 19 c.p.c., comma 1,” (Cass. n. 15278/13). Nel caso di specie il Tribunale di Perugia ha erroneamente mancato di rilevare tale incompletezza: nell’eccezione non si fa cenno a sedi secondarie della società o luoghi in cui sono presenti stabilimenti o rappresentanti della persona giuridica, non prendendo così in considerazione tutti i fori ipotizzabili.

4.2. In secondo luogo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 29 c.p.c., comma 2, non essendo stato specificato in maniera univoca l’esclusività del foro di Terni rispetto ai fori ordinari, nell’eventualità di mancato avvalimento del deferimento in arbitri. In effetti, come da questa Corte reiteratamente asserito, la predisposizione della clausola derogativa della ordinaria competenza territoriale non è inclusa tra i criteri legali di attribuzione al foro convenzionale della qualifica di foro esclusivo. Tale qualifica deriva da una dichiarazione espressa o univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare all’ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la competenza al foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa (Cass. 5 luglio 2007, n. 15219; conforme Cass. 26 febbraio 2002, n. 2874; Cass. 18 aprile 2000, n. 5030).

Nel caso di specie manca una volontà espressa inequivoca.

Si noti che la mancanza di esclusività si denota sia da un punto di vista giuridico, per quanto sopra richiamato, ma anche da un punto di vista logico. La società opponente Betti Spa ha chiesto la dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Perugia in favore del Tribunale di Trani o di Spoleto: l’alternativa tra i due fori palesa proprio una mancanza di esclusività del foro prescelto in sede contrattuale, altrimenti, anche volendo attribuire esclusività a quella dichiarazione, non avrebbe posto una alternativa al foro prescelto, invocandone un altro, il Tribunale di Spoleto, quale foro competente per le persone giuridiche.

5. Per quanto evidenziato ed in accoglimento del ricorso e delle conclusioni del Pubblico Ministero, è illegittima la pronuncia di declinatoria della competenza gravata di regolamento e va dichiarata la competenza del Tribunale di Perugia.

6. L’accoglimento del ricorso comporta la condanna delle controparti – tra loro in solido per l’evidente comunanza di posizione processuale – al pagamento delle spese sostenute dal ricorrente (peraltro, in applicazione dei criteri di cui a Cass. ord. 14/01/2020, n. 504) ed esclude la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Perugia.

Condanna gli intimati Betti spa e Casse di Risparmio dell’Umbria spa, tra loro in solido, al pagamento delle spese del presente regolamento in favore della ricorrente, liquidate in Euro 2.250,00, oltre alla maggiorazione per spese generali, ad Euro 200,00 per esborsi ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020.

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