Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2101 del 31/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2101 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

ORDINANZA
sul ricorso 21878-2011 proposto da:
ABALTI GIAN PIETRO BLTGPT53P07D136G, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo
studio dell’avvocato LUPONIO ENNIO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ROBERTO CANEVA, giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO CREDITO FONDIAMO
SPA, SOCIETA’ SCALIGERA SRL, BANCA ANTONIANA
POPOLARE VENETA SPA, VENETO BANCA SCARL – già Banca
Popolare di Asolo e Montebelluna Scarl, IMMOBILIARE PORTA
SAN FELICE, MAI LEONARDO, TURRINI SUSANNA, ELIPSO
FINANCE SRL, CARLESI FRANCESCO, LEONARDO MAI;

Data pubblicazione: 31/01/2014

- intimati avverso la sentenza n. 2162/2010 del TRIBUNALE di VERONA del
22.7.2010, depositata 1’11/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

AMENDOLA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO
PATRONE.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente
comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.
“Il relatore, cons. Adelaide Amendola
esaminati gli atti,
osserva:
1. I fatti di causa possono così ricostruirsi sulla base della sentenza
impugnata.
Con ricorso ex art. 615 e 617 cod. proc. civ., depositato il 30 novembre
2006, Susanna Turrini propose opposizione avverso il decreto di
trasferimento emesso nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al
numero 152/2002 R.E. I. del Tribunale di Verona. Dedusse
l’inespropriabilità del bene, in quanto conferito in fondo patrimoniale,
nonché la necessità di dar corso all’aggiornamento della stima
dell’immobile pignorato.
2. Con sentenza dell’H settembre 2010 il giudice adito ha rigettato
l’opposizione.
Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione Gian Pietro Albati,
quale cointestatario del fondo patrimoniale, formulando tre motivi e

Ric. 2011 n. 21878 sez. M3 – ud. 04-12-2013
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04/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE

notificando l’atto alla Banca Nazionale del Lavoro Credito Fondiario
s.p.a., alla Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a., a Elipso Finance
s.p.a., a Veneto Banca s.c.a.r.1., a Leonardo Mai, a Immobiliare Porta
San Felice s.p.a., a Società Scaligera s.r.1., a Francesco Carlesi e a
Susanna Turrini.

3. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata,
successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall’art. 360 bis,
inserito dall’art. 47, comma 1, lett. a) della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Esso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in
applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi
dichiarato inammissibile.
Queste le ragioni.
4. Risulta dalla intestazione della sentenza impugnata che il ricorrente
era resistente contumace nel giudizio a quo. Dalla esposizione sommaria dei
fatti di causa contenuta in ricorso si evince peraltro che lo stesso, in
data 21 ottobre 2005, ebbe a proporre opposizione ex art. 619 cod.
proc. civ., facendo valere l’inerenza del bene pignorato al fondo
patrimoniale di cui è cointestatatio.
Non viene mai allegato, né emerge da qualsivoglia altro atto, che le due
procedure siano state riunite.
In tale contesto va in limine rilevato il difetto di legittimazione
dell’impugnante alla proposizione del ricorso, avendo lo stesso un
interesse di mero fatto all’accoglimento delle ragioni fatte valere dalla
Turrini con l’opposizione ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ. Non a caso,
del resto, l’Albati ha a suo tempo autonomamente azionato il rimedio
dell’opposizione di terzo, di talché il presente ricorso ripropone in
maniera surrettizia le contestazioni fatte valere in quella sede.

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Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.

5. A ciò aggiungasi che, per consolidata giurisprudenza di questo
giudice di legittimità i motivi del ricorso per cassazione devono avere i
caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione
impugnata, il che comporta la necessità dell’esatta individuazione del
capo di pronunzia oggetto di censura nonché l’esposizione di critiche

giudice di merito a sostegno della scelta decisoria adottata (confr. Cass.
civ. 29 maggio 2012, n. 8585; Cass. civ. 25 settembre 2009, n. 20652).
5. Nella fattispecie il decidente, premesso che il decreto di
trasferimento, quale atto del processo esecutivo, poteva essere
impugnato solo con opposizione agli atti esecutivi, ha affermato che il
ricorso, ancorché qualificato anche come opposizione ex art. 617 cod.
proc. civ., non denunciava in realtà alcun vizio inerente alle modalità di
adozione del decreto di trasferimento, in sé considerato, ma era volto a
riproporre questioni, come l’inespropriabilità dell’immobile pignorato e
la sua sottostima, già oggetto di separati giudizi di opposizione.
6 A fronte di tali argomentazioni, l’impugnante, denunciando
violazione dell’art. 617 cod. proc. civ. (primo motivo), degli artt. 162,
2617 e 2915 cod. civ. (secondo motivo), nonché dell’art. 586 cod. proc.
civ. (terzo motivo), ripropone questioni, come l’impignorabilità
dell’immobile conferito in fondo patrimoniale e la necessità
dell’aggiornamento della stima, assolutamente eccentriche, rispetto alla
ratio decidendi del provvedimento impugnato e, come tali, aspecifiche.

Il ricorso appare pertanto destinato alla declaratoria di
inammissibilità”.
Il collegio ritiene condivisibile il contenuto della relazione, alla quale,
del resto, il ricorrente non ha neppure replicato.
Ne deriva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ric. 2011 n. 21878 sez. M3 – ud. 04-12-2013
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che si rapportino in modo preciso alle argomentazioni svolte dal

La mancata costituzione in giudizio degli intimati preclude ogni
pronuncia in ordine alle spese di giudizio.

P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre

2013.

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