Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2101 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. I, 30/01/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 30/01/2020), n.2101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31496/2018 proposto da:

O.L., elettivamente domiciliato in Roma L.go Somalia 53 (tel.

(OMISSIS)) presso lo studio dell’avvocato Pinto Guglielmo che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Tarchini Maria

Cristina;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno (OMISSIS), Pubblico Ministero;

– intimato –

avverso la sentenza n. 485/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 23/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dei

24/09/2019 da DI STEFANO PIERLUIGI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

O.L., cittadino nigeriano, ricorre con due motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 19 marzo 2018 che rigettava l’appello avverso l’ordinanza del Tribunale di Brescia che confermava il provvedimento di diniego delle richieste di protezione internazionale ed umanitaria.

Il richiedente, di religione cristiana, deduce circostanze relative all’essere stato imprigionato da componenti del gruppo terroristico a base religiosa (OMISSIS) e che, dopo la sua fuga, era stato ucciso il proprio padre per rappresaglia vedendosi così costretto a fuggire all’estero.

La Corte di Appello confermava la scarsa plausibilità della vicenda narrata facendo riferimento a profili di illogicità ed escludeva il rischio connesso a conflitti armati.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Con primo motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, (art. 360 c.p.c., n. 3). La vicenda narrata è circostanziata e coerente. La negazione dell’affidabilità è basata sulla percezione propria dei giudici procedenti.

con secondo motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 (art. 360 c.p.c., n. 3). Non si è tenuto conto delle condizioni di instabilità attuali della Nigeria.

Entrambi i motivi sono infondati in quanto mirati ad una generica contestazione delle valutazioni di merito della Corte di Appello che ha correttamente dato atto della non plausibilità del narrato con apprezzamento non sindacabile in questa sede e riportato le informazioni correnti che escludono il rischio generalizzato di violenza paventato dal richiedente.

Nulla sulle spese in difetto di costituzione della controparte.

Il richiedente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e pertanto non è tenuto al versamento del contributo unificato, stante la prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 11 e 131 e, di conseguenza, neppure dell’ulteriore importo di cui all’art. 13, comma 1- quater, del decreto citato (cfr. Cass. 7368/2017; n. 32319 del 2018), se ed in quanto l’ammissione non risulti revocata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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