Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2101 del 28/01/2011

Cassazione civile sez. I, 28/01/2011, (ud. 01/12/2010, dep. 28/01/2011), n.2101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

IMPREPAR – IMPREGILO PARTECIPAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona

del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCOCCHIA 47, presso

lo STUDIO FREDA, rappresentata e difesa dall’avvocato PEDICINO PIETRO, giusta procura

a margine del ricorso; – ricorrente –

contro

COMUNE DI AVELLINO (C.F. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 74, presso l’avvocato PORPORA RAFFAELE, rappresentato

e difeso dall’avvocato PERROTTA ALESSANDRO, giusta procura in calce al controricorso;

T.M. (C.F. (OMISSIS)), T.C. (C.F. (OMISSIS)), T.F. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA DELLA FREZZA 59, presso l’avvocato SANDULLI EMILIO PAOLO, che li rappresenta

e difende, giusta procura a margine del controricorso; – controricorrenti –

contro

T.F., TR.LI., T.S., T.P.; – intimati –

e sul ricorso 30384-2007 proposto da:

COMUNE DI AVELLINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLA GIULIANA 74, presso l’avvocato PORPORA RAFFAELE, rappresentato e difeso

dall’avvocato PERROTTA ALESSANDRO, giusta procura in calce al ricorso; – ricorrente –

contro

T.F., T.P., IMPREPAR – IMPREGILO PARTECIPAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, TR.LI., T. F., T.M.,

T.C., T. S.; – intimati –

sul ricorso 30546-2007 proposto da:

T.M., T.C., T.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 59, presso l’avvocato

SANDULLI EMILIO PAOLO, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso; – ricorrenti –

contro

COMUNE DI AVELLINO, IMPREPAR – IMPREGILO PARTECIPAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE; – intimati –

e sul ricorso 509-2008 proposto da:

IMPREPAR – IMPREGILO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCOCCHIA 47, presso lo STUDIO FREDA, rappresentata

e difesa dall’avvocato PEDICINO PIETRO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale; – controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

T.F., TR.LI., COMUNE DI AVELLINO, T.M., T.C., T.F., T.S., T.P. (DECEDUTO) E PER ESSO EREDI

TR.LI., T.F. E TA.FU.; – intimati –

e sul ricorso 510-2008 proposto da:

IMPREPAR – IMPREGILO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCOCCHIA 47, presso lo STUDIO FREDA, rappresentata

e difesa dall’avvocato PEDICINO PIETRO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale; – controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

COMUNE DI AVELLINO, T.F., T.S., TR.LI., T.C., T.M., T.P. (DECEDUTO) E PER ESSO EREDI TR.LI.,

T.F. E TA.FU.; – intimati –

e sul ricorso 1093-2008 proposto da:

COMUNE DI AVELLINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLA GIULIANA 74, presso l’avvocato PORPORA RAFFAELE, rappresentato e difeso dall’avvocato

PERROTTA ALESSANDRO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

TA.FU., T.M., T.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 59, presso

l’avvocato SANDULLI EMILIO PAOLO, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine

del controricorso al ricorso incidentale; – controricorrenti al ricorso incidentale –

contro

TR.LI., T.F., IMPREPAR – IMPREGILO PARTECIPAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, T.S., T. P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 337/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/2010 dal

Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato PIETRO PEDICINO che ha chiesto l’accoglimento del

proprio ricorso, rigetto dei ricorsi incidentali;

udito, per i controricorrenti T. + ALTRI, l’Avvocato EMILIO PAOLO SANDULLI che ha chiesto

l’accoglimento del proprio ricorso incidentale, l’inammissibilita’ degli altri ricorsi;

udito, per il controricorrente Comune di Avellino, l’Avvocato ALESSANDRO PERROTTA

(si da atto che deposita Delib. Comune di Avellino n. 609 del 2007 del 12.12.2007 e

determinazione dirigenziale del 7.12.07; deposita altra delibera comunale n. 553/07

del 22.11.07 con determinazione dirigenziale del 13.11.07) che ha chiesto

l’accoglimento dei propri ricorsi, il rigetto degli altri;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che

ha concluso per il rigetto dei ricorsi di IMPREPAR e del COMUNE;

accoglimento per quanto di ragione del ricorso diT. + ALTRI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Avellino, con sentenza del 27 ottobre 2003 rigettava le domande con cui M., C., F. e P. T. proprietari di alcuni terreni ubicati nella contrada (OMISSIS), occupati dal comune con decreto del 18 aprile 1989 non seguito da tempestivo decreto di esproprio per la realizzazione di alcune opere di viabilita’,avevano chiesto la condanna dell’ente pubblico e della soc. appaltatrice Aiosa, delegata al compimento delle espropriazioni,al risarcimento del danno per l’illegittima ablazione dei loro immobili.

In accoglimento dell’impugnazione dei proprietari,la Corte di appello di Napoli,con sentenza del 20 febbraio 2007 ha condannato in solido il comune di Avellino e la soc. Imprepar-Impregilo, incorporante l’Aiosa, al risarcimento suddetto in favore dei proprietari liquidato nella misura di Euro 266.155,00; ed ha determinato l’indennita’ di occupazione temporanea in Euro 54.965,71, osservando: a) che la dichiarazione di p.u. contenuta nella Delib. Giunta municipale 27 gennaio 1988, pur prorogata da successive delibere era venuta a scadere il 24 gennaio 1995; b) che conseguentemente nella stessa data era divenuto inefficace arche il decreto di occupazione temporanea dei terreni 18 aprile 1989, che pur avendo trovato regolare esecuzione con i verbale 3 luglio 1989, in cui si attestava che i proprietari avevano impedito l’immissione nel possesso degli immobili, ed essendo stato prorogato di due ulteriori anni, dallaL. n. 158 del 1991, art. 22era subordinato alla vigenza della dichiarazione di p.u.; c) che conseguentemente essendosi verificata alla data suddetta l’irreversibile trasformazione delle aree, il successivo decreto di esproprio adottato il 5 giugno 1995 doveva considerarsi tamquam non esset.

Per la cassazione della sentenza l’Imprepar – Impregilo ha proposto due ricorsi,contenente ciascuno due motivi; il comune di Avellino un successivo ricorso per 4 motivi ed i T. altro ricorso per 5 motivi. Resistono con controricorso tutte le parti mentre il comune di Avellino e l’Imprepar hanno formulato ricorso incidentale per gli stessi motivi contenuti in quello principale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. i ricorsi vanno, anzitutto riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ.perche’ proposti contro la medesima sentenza. Il Collegio deve poi esaminare l’eccezione di inammissibilita’ di tutti i ricorsi della Imprepar – Impregilo formulata da T.M. e dai consorti. L’eccezione e’ fondata, avendo detta societa’ proposto un primo ricorso (che va qualificato principale per la sua priorita’ temporale rispetto agli altri), munite di valida procura al difensore avv. Pedicini, che lo ha regolarmente notificato a tutte le altre parti il 30 e 31 ottobre 2007, ma non depositato; per cui se ne deve dichiarare l’improcedibilita’ ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ.Va invece dichiarato inammissibile il successivo “atto di integrazione del ricorso” notificato alle controparti il 9 novembre 2007, perche’ manca l’esposizione sommaria dei fatti di causa che ha dato origine alla doglianza richiesta dall’art. 366 cod. proc. civ., sicche’ non e’ possibile avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dovere ricorrere ad altre fonti o atti del processo (il ricorso ha inizio con la censura della motivazione della sentenza impugnata).

Devono, infine, essere dichiarati parimenti inammissibili sia il ricorso incidentale della stessa parte notificato il 19 dicembre 2007, sia il secondo ricorso (incidentale) del comune di Avellino, notificato alle controparti il 28 dicembre 2007, perche’ entrambi intempestivi essendo stati proposti dopo la scadenza del termine breve decorrente dalla notifica (alla Imprepar) della decisione di appello (Cass. sez. un. 3111/1982e succ.).

3. Con il ricorso autonomo notificato il 23 novembre 2007 (che avendo seguito cronologicamente quello della Impregilo assume la qualifica di incidentale), il comune di Avellino in 4 motivi addebita alla sentenza impugnata diverse violazioni dellaL. n. 865 del 1971, art. 20;L. n. 2359 del 1865, art. 13 e segg.;L. n. 359 del 1992, art. 5 bis nonche’ numerosi vizi di motivazione, in quanto: A) il decreto di occupazione il d’urgenza 18 aprile 1989 non era stato seguito dall’immissione nel possesso dei terreni, percio’ perdendo efficacia per l’inutile spirare del trimestre concesso dal menzionato art. 20;

B) assolutamente erronea doveva considerarsi, infatti, l’equiparazione prospettata dalla Corte tra gli effetti di detto verbale ed il comportamento dei proprietari che avevano impedito alla societa’ delegata di accedere ai fondi,assolutamente inidoneo ad impedire la decadenza stabilita dalla norma; C) d’altra parte tanto la dichiarazione di p.u. contenuta nella Delib. Giunta 27 gennaio 1988, quanto la successiva, emessa dalla stessa Giunta il 24 gennaio 1990, i cui termini scadevano il 24 gennaio 1995 erano state prorogate dall’ulteriore Delib. 31 gennaio 1991 fino al 31 gennaio 1996: percio’ rendendo valido il decreto di espropriazione adottato il 2 giugno 1995 quando la dichiarazione era ancora valida ed operante; D) non era stato infine considerato il disposto dellaL. 166 del 2002, art. 4che aveva prorogato i relativi termini per un periodo corrispondente a quello del decreto di occupazione; per cui, anche sotto tale profilo la dichiarazione e’ divenuta inefficace il 26 gennaio 1996, dopo l’emissione del decreto ablativo che ha impedito il verificarsi della ritenuta occupazione espropriativa. Per converso, i T., con il primo motivo del loro ricorso, deducendo violazione dell’art. 2909 cod. civ.censurano la sentenza impugnata per avere ritenuto irrilevante il precedente giudicato costituito dallasentenza 1401/1998 del Consiglio di Statoche aveva annullato il decreto di occupazione temporanea 18 aprile 1989 a far data dal 27 gennaio 1993: alla quale dunque la vigenza del provvedimento doveva ritenersi comunque cessata.

4. Le censure del comune sono fondate nei limiti appresso precisati, mentre va respinta quella dei proprietari. La sentenza impugnata ha accertato infatti: I) che la dichiarazione di p.u. dell’opera era contenuta nella Delib. Giunta municipale 27 gennaio 1988 e che i termini di cui allaL. n. 2359 del 1865, art. 13per il compimento delle espropriazione e dei lavori venivano a scadere il 26 gennaio 1994;

2) che con delibera della stessa Giunta emessa il 24 gennaio 1990, prima della loro scadenza,detti termini furono comunque prorogati fino al 24 gennaio 1995: data in cui in mancanza del decreto di esproprio si sarebbe verificata la decadenza della dichiarazione (pag. 17).

Ha accertato altresi’, e le parti hanno confermato, che il comune di Avellino ottenne un primo decreto di occupazione in data 18 aprile 1989; e che tuttavia alla data del 3 luglio 1989 fissata per l’immissione in possesso,era stato redatto verbale negativo perche’ gli addetti della societa’ incaricata dall’ente pubblico avevano “trovato i fondi recintati da ogni parte” e non avevano potuto comunque accedervi per l’opposizione dei proprietari e dei coloni;

ed, infine, perche’ il comune aveva preferito non avvalersi del proprio potere di autotutela e non mettere in esecuzione il decreto anche con l’ausilio della forza pubblica, ma si era limitato a dare atto nel verbale della situazione rinvenuta sui luoghi, omettendo perfino di predisporre il verbale di consistenza degli immobili da occupare.

Ora, questa Corte ha ripetutamente affermato che per l’esecuzione dell’occupazione temporanea e d’urgenza laL. n. 1 del 1978, art. 3ha predisposto uno speciale procedimento amministrativo che impone all’espropriante o ai suoi concessionari di procedere alla formazione, dopo che sia disposta l’occupazione, dello stato di consistenza del bene da espropriare in concomitanza con la redazione del verbale di immissione in possesso; ha attribuito al verbale suddetto la natura di atto pubblico sia per il suo contenuto, di atto di esecuzione di un provvedimento della pubblica amministrazione che agisce iure imperii, rivolto, quindi, anche ad attestare il necessario collegamento tra gli immobili individuati nell’atto ablatorio e quelli materialmente appresi; ed enunciato piu’ volte il principio che lo stesso si traduce in un provvedimento amministrativo nominato e tipico, nonche’ conclusivo di un procedimento amministrativo, che non ammette equipollenti. Con la duplice conseguenza che la sua predisposizione, la sua data ed il suo contenuto costituiscono componente indefettibile di qualsiasi effetto collegato dalla legge alla sua giuridica esistenza; e che per converso mancando detto verbale, viene meno il presupposto stesso per configurare verificata l’occupazione degli specifici fondi individuati nel decreto di occupazione d’urgenza tramite immissione in possesso richiesta dallaL. n. 865 del 1971, art. 20, comma 3:

quali che siano le ragioni che non hanno consentito all’amministrazione di emetterlo, siano esse addebitabili a quest’ultima che ai proprietari o a fatti indipendenti dalle loro volonta’ (Cass. 23505/2010;790/2010;13582/2002;2563/2002). Ne discende che nel caso, risultando dallo stesso verbale compilato il 3 luglio 1989 che nessuna immissione in possesso era avvenuta, ed essendo pacifico che tale evento non si era verificato successivamente fino al 18 luglio 1989, la sola conseguenza stabilita dallaL. n. 865 del 1971, art. 20, comma 1era l’inefficacia del decreto di occupazione per l’inutile scadenza del termine trimestrale ivi previsto per l’esecuzione: a nulla rilevando la decisione 1401/1998 del Consiglio di Stato ricordata da tutte le parti che ne ha dichiarato la parziale illegittimita’, in relazione al termine finale di scadenza, in quanto il giudicato ha riguardato la parziale invalidita’ del provvedimento al lume dei noti vizi; dell’atto amministrativo lesivi degli interessi legittimi fa dei proprietari.

Ma non ha inciso sulla sua successiva esecuzione in base al procedimento predisposto dallaL. n. 1 del 1978, art. 3neppure esaminata dal giudice amministrativo, che, non essendosi verificata, ha provocato l’inefficacia del decreto (quali che ne fossero i termini entro cui l’occupazione era stata autorizzata).

5. Ma la Certe di appello ha nuovamente errato laddove non ha considerato che detta inefficacia non comportava che il comune di Avellino non potesse adottare altro decreto nel periodo di vigenza della dichiarazione di p.u. che ne costituiva il solo presupposto:

gli altri limiti provenendo dalla avvenuta scadenza dei termini iniziali di cui allaL. n. 2359 del 1865, art. 3(che tuttavia non sono invocabili davanti al giudice ordinario), e soprattutto dalla irreversibile trasformazione dei terreni nell’opera pubblica preventivata, qui non avvenuta.

Per cui, deve ritenersi legittimo il nuovo decreto di occupazione temporanea emesso dal comune di Avellino il 12 settembre 1989 seguito questa volta, come e’ pacifico tra le parti, da una tempestiva presa di possesso dei terreni T. – Tr. mediante relativo verbale di immissione redatto il 30 ottobre 1989. Il quale ha autorizzato l’occupazione di detti immobili per il periodo massimo di 5 anni, peraltro prorogato ex lege di ulteriori due, come esattamente ritenuto dalla sentenza impugnata la quale ha rilevato che nelle more dell’occupazione e’ intervenuta laL. n. 158 del 1991, il cui art. 22 ha allungato, a prescindere dalla volonta’ dell’amministrazione, il termine suddetto fino al 12 settembre 1996, successivo alla emanazione del decreto di espropriazione.

Ne’ potrebbe: sostenersi che nel frattempo si era verificata la decadenza della dichiarazione di p.u. i cui termini finali per il compimento delle espropriazioni e dei lavori, dovevano spirare per quanto detto il 24 gennaio 1995, percio’ comportando dalla stessa data l’invalidita’ derivata del decreto di occupazione temporanea: in quanto laL. 166 del 1992, art. 4ha coordinato le proroghe di scadenza delle occupazioni di urgenza stabilite dallaL. n. 158 del 1991e da quelle precedenti;e le Sezioni Unite di questa Corte hanno interpretato la norma nel senso che la stessa riferisce necessariamente l’effetto della proroga arche al termine finale ancora in corso di cui all’art. 13 concesso per l’emissione del decreto ablativo, altrimenti venendo meno la ratio della legge che era quello di prevedere il necessario slittamento dei termini al fine di renderne ancora legittima l’adozione (Cass. sez. un. 2830/2006;

nonche’ 10216/2010).

Ed allora la proroga biennale di cui alla L. 158, art. 22 doveva essere riferita non soltanto al menzionato decreto di occupazione, ma anche alla dichiarazione di p.u. gia’ prorogata al 24 gennaio 1995, che per effetto del nuovo provvedimento legislativo sarebbe scaduta e divenuta inefficace soltanto il 24 gennaio 1997; ed era percio’ ancora valida quando e’ stato emanato il decreto di esproprio.

6. Consegue che l’occupazione acquisitiva dei terreni T. – Tr. poteva essersi verificata soltanto per le porzioni di terreno non incluse nel decreto di occupazione 12 settembre 1989, ovvero nel decreto di espropriazione, che erano state egualmente utilizzate per la realizzazione dell’opera pubblica; delle quali conclusivamente la sentenza impugnata era tenuta ad accertare sussistenza e consistenza. Mentre per le restanti aree, oggetto dei menzionati decreti ablatori non era dovuto l’indennizzo di natura risarcitoria derivante dalla c.d. occupazione espropriativa, e quello per la loro occupazione temporanea doveva essere liquidato fino al 2 giugno 1995, data in cui l’amministrazione comunale ne aveva acquistato legittimamente la proprieta’ per effetto del decreto ablativo.

Restano in tal modo assorbiti il secondo, terzo e quinto motivo del ricorso degli espropriati rivolti a contestare i criteri di liquidazione del danno, fondati tutti sul presupposto che si fosse verificata in loro danno l’occupazione espropriativa ritenuta dalla Corte di appello.

7. Con il quarto motivo, i T., deducendo violazione degliL. 359 del 1992, art. 5 bis e dellaL. n. 2359 del 1865, art. 39censurano la sentenza impugnata per avere determinato l’indennita’ di occupazione temporanea loro spettante con il criterio riduttivo introdotto dalla prima norma, successivamente dichiarato incostituzionale dalla nota decisione 348/2007 della Corte Costituzionale. Il motivo e’ fondato.

Per la stima dell’indennizzo del terreno cui ha attribuito destinazione edificatoria, la Corte di appello per il calcolo dell’indennita’ virtuale di espropriazione, da cui poi desumere quella di occupazione, ha fatto applicazione del criterio riduttivo introdotto dallaL. n. 359 del 1992, art. 5 bis venuto meno per effetto dellasentenza 348 del 2007 della Corte Costituzionale.

Pertanto dal giorno successivo alla pubblicazione della declaratoria di incostituzionalita’ (art. 136 Cost.eL. n. 87 del 1953, art. 30, comma 3), non e’ piu’ possibile applicare il meccanismo riduttivo suddetto; ma e’ necessario ricorrere nuovamente al criterio generale dell’indennizzo pari al valore venale del bene, fissato dallaL. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39che peraltro appare corrispondente alla riparazione integrale in rapporto ragionevole con il valore venale del bene garantita dall’art. 1 del Protocollo allegato alla Convenzione europea,nell’interpretazione offerta dalla Corte EDU. E d’altra parte nella fattispecie non e’ invocabile neppure lo ius superveniens costituito dallaL. n. 244 del 2007, art. 2, commi 89 e 90in base ai quali “Quando l’espropriazione e’ finalizzata ad attuare interventi di riforma economico – sociale, l’indennita’ e’ ridotta del venticinque per cento”: sia per la sua inapplicabilita’ ratione temporis alla fattispecie, dato che la norma intertemporale di cui al menzionato comma 90 prevede una limitata retroattivita’ della nuova disciplina di determinazione dell’indennita’ di espropriazione solo con riferimento “ai procedimenti espropriativi” e non anche ai giudizi in corso (Cass. sez. un. 5269/2008, nonche’ 11480/2008); sia per il fatto che l’occupazione in oggetto non rientra invece in siffatta categoria di espropriazioni, bensi’ nella prima generale ipotesi per la quale anch’essa dispone “che l’indennita’ di espropriazione di un’area edificabile e’ determinata nella misura pari al valore venale del bene”. Pertanto quella relativa all’occupazione temporanea dovra’ essere ricalcolata dal giudice di rinvio applicando per la stima di quella di espropriazione il criterio posto dallaL. n. 2359 del 1865, art. 39.

8. Cassata conclusivamente, la sentenza impugnata, il giudizio va rinviato alla stessa Corte di appello di Napoli, in diversa composizione che si atterra’ ai principi esposti e provvedera’ alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

PQM

LA CORTE riunisce i ricorsi, dichiara improcedibile il primo della soc. Imprepar – Impregilo, ed inammissibili il secondo e quello incidentale della stessa societa’, nonche’ il ricorso incidentale del comune di Avellino. Accoglie il ricorso principale di detto comune,nonche’ il quarto motivo del ricorso dei T., rigetta il primo motivo e dichiara assorbiti tutti gli altri del medesimo ricorso;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’ alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 1 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA