Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2101 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/01/2017, (ud. 11/01/2017, dep.27/01/2017),  n. 2101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3656-2012 proposto da:

OPEN SPACE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEL RISORGIMENTO 14, presso

lo studio dell’avvocato LUIGI VINCENZO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato EMILIANO ROSSETTO giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 260/2010 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 14/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato VINCENZO LUIGI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato PALATIELLO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO

La Open Space s.r.l. ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza n. 260/06/10, depositata il 14/12/2010, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di annullamento di una cartella di pagamento emessa, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, nei confronti della predetta contribuente, per omessi o tardivi versamenti IVA, IRAP e IRPEG, relativamente alla dichiarazione dei redditi Mod. Unico e Mod. 770, per gli anni d’imposta 2002 e 2003.

Osservava, in particolare, il giudice di appello: che l’iscrizione a ruolo, avvenuta il 22/12/2006, era scaturita da un controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi; che, applicandosi il D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 bis, convertito nella L. n. 156 del 2005, la notificazione della cartella di pagamento alla contribuente era intervenuta entro il previsto termine di decadenza stabilito dalla L. n. 46 del 1999, art. 36, comma 2; che, nel caso di specie, non si verte nell’ipotesi di rettifica del reddito o dell’imposta, per la quale sarebbe necessario l’avviso di accertamento, ma di semplice liquidazione dei dati dichiarati e perciò in possesso del contribuente.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Il Collegio ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

Deduce la società ricorrente, con il primo motivo d’impugnazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione al dedotto vizio di carente motivazione della cartella di pagamento, avendo l’Ufficio iscritto a ruolo la somma di Euro 500.000,00, a titolo di IVA, IRAP e IRPEG, a fronte degli eseguiti pagamenti, pari a complessivi Euro 270.000,00, senza specificare da quale errore derivasse l’importo pretesamente dovuto, nonostante emergesse dalle dichiarazioni della contribuente, per dette causali, un debito di Euro 80.000,00. Trattandosi di cartella emessa a seguito di controllo automatizzato e, quindi, in totale assenza di un atto impositivo presupposto, ad avviso della ricorrente l’obbligo di motivazione della cartelle esattoriale avrebbe dovute essere assolto, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7 in modo congruo, sufficiente ed intellegibile.

Deduce, con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione al dedotto vizio di mancanza di comunicazione dell’esito del controllo formale ed al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis L. n. 212 del 2000, art. 6, commi 2 e 5, in quanto all’esecuzione delle procedure di liquidazione, conseguenti ai controlli automatizzati dell’Ufficio, avrebbe dovuto fare seguito l’invio di apposita comunicazione proprio al fine di evitare la reiterazione di errori da parte del contribuente. Ad avviso della società Open Space la documentazione prodotta, costituita per lo più da estratti informatici, non sarebbe comunque idonea a dimostrare alcun collegamento tra la pretesa comunicazione effettuata alla contribuente e le annualità in contestazione.

La formulazione dei suesposti mezzi d’impugnazione, che possono essere scrutinati congiuntamente, attesa la stretta connessione della censure, propone, sia pure sotto il profilo della dedotta violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, una completa rivisitazione delle risultanze processuali, nonchè delle questioni dibattute nel doppio grado del giudizio di merito, e ciò appare già sufficiente a dare conto dell’inammissibilità, prima ancora dell’infondatezza, dei motivi di ricorso.

Infatti, nel ricorso non risultano trascritte – donde la fondatezza dell’eccezione di mancato rispetto del principio di autosufficienza sollevata dalla intimata Agenzia delle Entrate – quelle parti dell’atto di appello necessarie a dimostrare la proposizione, già nell’atto introduttivo del gravame, dei motivi articolati e che si assumono non adeguatamente considerati nella sentenza che li ha respinti.

Le doglianze della ricorrente, inoltre, non si confrontano con la motivazione della impugnata sentenza, il cui controllo costituisce l’oggetto del giudizio di legittimità, nei limiti delle questioni prospettate con i motivi di ricorso, sicchè non risulta adeguatamente confutata dall’impugnante l’asserita infondatezza del gravame, che riposa sull’affermazione – non adeguatamente contrastata dalla società Open Space – che il controllo automatizzato aveva consentito di riscontrare omessi o tardivi versamenti, da parte della contribuente, delle imposte dalla stessa dichiarate, per cui l’Ufficio, in buona sostanza, si era limitato ad iscrivere a ruolo le somme che quest’ultima aveva dichiarato, ma non regolarmente versato, sicchè era perfettamente inutile comunicare alla dichiarante i risultati del controllo automatico e interloquire con lei, coincidendo queste somme col dichiarato.

Si legge, infatti, nella impugnata sentenza: che l’Ufficio ha rilevato, per l’anno 2002, “l’omesso versamento dell’IVA periodica dovuta come dai punti 1,9,10,11 e 12 del quadro VH regolarmente presentato ed un saldo a debito a fronte di un credito dichiarato nel quadro VL”; che riguardo all’IRAP era stata iscritta a ruolo “l’imposta dichiarata a debito nel quadro IQ (esibito)”, come pure per l’IRPEG, essendo “risultato non versato l’importo dichiarato dallo stesso contribuente”; che in merito alle ritenute alla fonte “sono risultati non versati gli importi delle ritenute dichiarate come operate nei quadri ST 2, 4, 6, 8, 11, 12 e 13 del Mod. 770 presentato, mentre sono stati versati tardivamente gli importi dichiarati nei quadri ST 3, 9 e 10”; che, per l’anno 2003, l’Ufficio ha rilevato “l’omessa effettuazione di tutti i versamenti periodici IVA dichiarati nel quadro VH presentato, di parte dell’IRAP e dell’IRPEG dichiarate a debito nei quadri UQ e RN e delle ritenute dichiarate nei quadri ST allegati al 770”.

La CTR, pertanto, non ha fatto altro che applicare il principio di diritto, reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui, sia il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3, in materia di tributi diretti, sia il D.P.R. n. 633 del 1972, art.54 bis, comma 3, in materia di IVA, dispongono che debba essere data comunicazione al contribuente del risultato dei controlli automatici, solo quando tale risultato (di calcolo dell’imposta, come si evince dai due commi precedenti) è “diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione”: ipotesi di dichiarazione errata, distinta da quella, cui si riferisce il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 6, d’imposta regolarmente risultante dalla dichiarazione annuale, ma non versata, ragion per cui il richiamo a questo articolo, contenuto nel precedente art. 54 bis, è fatto “ai sensi e per gli effetti”, che vengono parificati (obbligo di comunicazione) quando la dichiarazione risulta erronea in sede di controllo automatico. Fuori dal caso di risultato erroneo rivelato dal controllo automatico, infatti, nessun obbligo di comunicazione è previsto dalla legge per la liquidazione, eseguita con tale metodo, d’imposte, contributi, premi e rimborsi: ciò per l’evidente ragione che i dati contabili risultanti dalla liquidazione automatica “si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente” od anche, in materia di tributi diretti, dal sostituto d’imposta (comma 4), cosicchè sarebbe perfettamente inutile comunicare al dichiarante i risultati del controllo automatico e interloquire con lui, se questi coincidono col dichiarato, ossia se non emerga alcun errore o, con riferimento alla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, se non “sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” (Cass. n. 20431/2014; n. 8137/2012; n. 17369/2010; n. 26361/2010).

Mancando in radice l’obbligo della comunicazione, non solo è del tutto superfluo disquisire degli effetti invalidanti che la relativa omissione determina (quando tale comunicazione sia invece doverosa) sull’atto amministrativo finale (iscrizione a ruolo ed emissione della cartella di pagamento), ma neppure è pertinente dolersi per una pretesa perdita dell’opportunità di evitare per il futuro la reiterazione di errori, interesse ravvisabile nella contribuente solo ove di errori si fosse, nel caso di specie, effettivamente trattato.

Il ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile e le spese del presente giudizio, che seguono la soccombenza, sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida, in favore dell’Agenzia delle Entrate, in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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