Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21009 del 18/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 18/10/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 18/10/2016), n.21009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16803/2015 proposto da:

TELECOM ITALIA SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO

BOCCIA, ENZO MORRICO giusta procura per atto Notaio

B.M.C. di (OMISSIS) del (OMISSIS) allegata in atti;

– ricorrente –

contro

S.A., C.P., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI GRACCHI 60, presso lo studio dell’avvocato NICOLA

PUTIGNANO, che li rappresenta e difende giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

E contro

HEWLETT PACKARD CUSTOMER DELIVERY SERVICES SRL, in persona del suo

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PAOLO DI DONO 3/A, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO

MOZZI, che la rappresenta c difende unitamente all’avvocato PAOLO DE

BERARDINIS giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

S.A., C.P., TELECOM ITALIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2984/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI del

25/11/2014, depositata il 04/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato Nicola Putignano difensore del controricorrente che

si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Mozzi Vincenzo difensore della controricorrente e

ricorrente incidentale che si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza del 2.12.2014 la Corte di Appello di Bari ha confermato la decisione del giudice di primo grado che aveva accolto la domanda di C.P. e S.A., di accertamento dell’inefficacia del dedotto trasferimento del ramo d’azienda effettuato da IT Telecom s.p.a. ad HP DCS s.p.a., con conseguente declaratoria di nullità della cessione dei contratti di lavoro, condanna della IT Telecom alla reintegrazione nei posti di lavoro e al relativo trattamento economico, oltre risarcimento dei danni.

2. Telecom Italia s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, affidato a due motivi.

3. HP DCS s.r.l. ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale adesivo ai motivi svolti nel ricorso principale.

4. Resistono i lavoratori intimati con controricorso, anche avverso il ricorso incidentale proposto da HP DCS s.r.l..

5. Il ricorso principale, con il quale la parte ricorrente denuncia esclusivamente violazione di legge (art. 2112 c.c.), è qualificabile come manifestamente infondato, al pari del ricorso incidentale, meramente adesivo al principale.

6. La giurisprudenza di questa Corte, formatasi con riferimento alla medesima vicenda traslativa (cfr., sul trasferimento di ramo d’azienda da Telecom Italia S.p.A. a Hewlett Packard Distributed Computing Services S.r.l., fra le tante, Cass. n. 18675/2014; in riferimento al medesimo ramo d’azienda trasferito e denominato (OMISSIS), Cass. 16262/2015; più in generale, per analoghe vicende traslative, fra le tante, Cass. 5425/2015 e numerose altre coeve), si è espressa nei termini che seguono.

7. “L’art. 2112 c.c., sia nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 18 del 2001, art. 1, vigente a decorrere dal 1 luglio 2001, sia nel testo modificato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32, applicabile, tallone tempotis, alla presente controversia, ha mantenuto immutata la definizione di “trasferimento di parte dell’azienda” nella parte in cui essa è “intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata”. Tale nucleo della disposizione è rimasto intatto, non essendo stato toccato dalle modifiche normative che hanno invece riguardato, con riferimento all’articolazione appena descritta, la soppressione dell’inciso “preesistente come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità” e l’aggiunta testuale “identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”.

8. Detta nozione di trasferimento di ramo d’azienda nella parte di testo non modificata è coerente con la disciplina in materia dell’Unione Europea (direttiva 12 marzo 2001, 2001/23/CE, che ha proceduto alla codificazione della direttiva 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, come modificata dalla direttiva 29 giugno 1998, 98/50/CE) secondo cui “e considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di una entità economica che conserva la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria” (art. 1, n. 1, direttiva 2001/23).

9. La Corte di Giustizia, cui compete il monopolio interpretativo del diritto comunitario vivente (ex plurimis: Cass. n. 19740 del 2008), ha ripetutamente individuato la nozione di entità economica come complesso organizzato di persone e di elementi che consenta l’esercizio di un’attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo (cfr. Corte di Giustizia, 11 marzo 1997, C- 13/95, Suzen, punto 13; Corte di Giustizia, 20 novembre 2003, C- 340/2001, Abler, punto 30; Corte di Giustizia, 15 dicembre 2005, C- 232/04 e 0233/04, Guney-Gottes e Demir, punto 32) e sia sufficientemente strutturata ed autonoma (cfr. Corte di Giustizia, 10 dicembre 1998, Hernandcz Vidal, C-127/96, C229/96, C-74/97, punti 26 e 27; Corte di Giustizia, 13 settembre 2007, Jouini, C-458/05, punto 31; Corte di Giustizia, 6 settembre 2011, C-108/10, Scattolon, punto 60).

10. Il criterio selettivo dell’autonomia funzionale del ramo d’azienda ceduto, letto conformemente alla disciplina dell’Unione, consente di affrontare e scongiurare ipotesi in cui le operazioni di trasferimento si traducano in forme incontrollate di espulsione di personale.

11. Pertanto nessuna censura può essere addebitata alla sentenza impugnata laddove assume il canone dell’articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata quale pre-requisito indispensabile per configurare una efficace cessione del contratto di lavoro senza il consenso del lavoratore, prima cd oltre la questione della preesistenza del ramo ceduto.

12. Peraltro sull’aspetto della preesistenza del ramo ceduto di recente la Corte di Giustizia, pregiudizialmente sollecitata da un giudice italiano proprio in riferimento alla formulazione dell’art. 2112 c.c., novellata dall’art. 32 del cit. D.Lgs., ha testualmente ritenuto che “L’art. 1, par. 1, lett. a) e b), della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001,…, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, la quale, in presenza di un trasferimento di una parte di impresa, consenta la successione del cessionario al cedente nei rapporti di lavoro nell’ipotesi in cui la parte di impresa in questione non costituisca un’entità economica funzionalmente autonoma preesistente al suo trasferimento” (CGUE, 6 marzo 2014, C-458/12, Amatori ed a.)” (così Cass. 5425/2015).

13. In definitiva, come questa S.C. ha già avuto modo di statuire in numerose e analoghe controversie concernenti il trasferimento di rami d’azienda da Telecom Italia S.p.A. (cfr., ad es., Cass. n. 18675/14), ai sensi dell’art. 2112 c.c. (sia nel testo previgente, sia in quello modificato, in applicazione della direttiva n. 50/98/CE, dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, applicabile ratione temporis) deve intendersi come ramo autonomo d’azienda, in quanto tale suscettibile di trasferimento riconducibile alla disciplina della norma citata, ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento medesimo, conservi la propria identità.

14. Ciò presuppone una preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente e non una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento, o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo, essendo preclusa l’esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell’imprenditore e non dall’inerenza dei rapporti di lavoro ad un ramo di azienda già costituito (cfr., Cass. n. 8017/06; Cass. n. 2489/08 nonchè, in controversie pressochè analoghe alla presente, relative a cessione di rami Telecom, ex multis, Cass. n. 21711/12; Cass. n. 20095/13; Cass. n. 22627/13; Cass. n. 22742/13; Cass. n. 9949/14; Cass. 16262/2015).

15. Ne discende che si applica l’art. 2112 c.c., anche in caso di cessione di parte dello specifico settore aziendale, purchè si tratti di un insieme organicamente finalizzato ex ante all’esercizio dell’attività di impresa, con autonomia funzionale di beni e strutture già esistenti al momento del trasferimento (e, dunque, non solo teorica o potenziale).

16. La Corte territoriale si è pertanto conformata alla giurisprudenza di legittimità escludendo, all’esito dell’istruttoria testimoniale, che il servizio di “(OMISSIS)” potesse considerarsi un’unitaria entità economica suscettibile di trasferimento come ramo d’azienda onde si era trattato, nella specie, di mera esternalizzazione, intesa come espulsione di parte del personale costituente articolazione non autonoma, per la quale sarebbe stato necessario il consenso dei lavoratori ceduti, ex art. 1406 c.c., nella specie non prestato.

17. Ne consegue il rigetto dei ricorsi di Telecom Italia s.p.a. e di HP DCS s.r.l. nei confronti di C.P..

18. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, da distrarsi in favore dell’avvocato Nicola Putignano, dichiaratosi anticipatario.

19. La circostanza che i ricorsi siano stati proposti in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi).

20. Essendo i ricorsi in questione (aventi natura chiaramente impugnatoria) da rigettarsi integralmente, deve provvedersi in conformità.

21. Tra le società e S.A. è intervenuto, nelle more del giudizio di cassazione, negozio transattivo – come da verbale di conciliazione depositato agli atti, in cui viene dato atto della definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge – idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.

22. Il tenore dell’accordo transattivo, che ha regolato anche il regime delle spese processuali giustifica la compensazione tra le parti stipulanti delle spese processuali del giudizio.

23. Alla definizione negoziale delle spese non vale peraltro opporre, come richiesto dall’avvocato Nicola Putignano nel corso della discussione orale, la necessità della delibazione della soccombenza virtuale per addivenire alla regolazione giudiziale delle spese con distrazione in suo favore, assumendo di non aver partecipato alla conclusione della conciliazione in sede sindacale, posto che la mancata partecipazione del difensore non infirma in alcun modo la validità, in parte qua, del negozio transattivo intervenuto tra le parti e recante, al punto 12, la liquidazione delle spese in favore del predetto difensore e, al punto 13, la rinuncia al vincolo di solidarietà professionale.

24. Alla predetta definizione del giudizio nei confronti di S. consegue, peraltro, l’insussistenza dei presupposti per l’applicabilità del citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-guater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere quanto ai ricorsi proposti nei confronti di S.A.; spese compensate; insussistenti i presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. Rigetta i ricorsi proposti nei confronti di C.P. e condanna le società ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per onorari, oltre accessori e rimborso forfettario spese generali, con distrazione in favore dell’avvocato Nicola Putignano, dichiaratosi anticipatario; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13 , comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA