Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21009 del 12/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 12/10/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 12/10/2011), n.21009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8937-2010 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS) in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta procura speciale ad litem a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

avvocati SBARRA ETTORE, GOFFREDO MARIA, giusta mandato alle liti a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1183/2009 della Corte d’Appello di BARI del

9.3.09, depositata il 7/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIETRO

GAETA.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

Poste Italiane s.p.a. ricorre per cassazione, nei confronti di D.F., contro la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1183/09, depositata il 7 aprile 2009, esponendo che con tale decisione, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale della stessa sede, era stata dichiarata la nullità delle clausole appositive del termine apposte ai contratti inter partes stipulati per il periodo dall’8.6.1998 al 30.9.1998 e dal 12.10.1998 al 31.1.1999.

Il D. resiste con controricorso.

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, a norma dell’art. 369 c.p.c., per il mancato deposito di copia autentica della sentenza impugnata. Infatti risulta depositata una sentenza, diversa da quella impugnata, del Tribunale di Trani, depositata il 21.5.2009 e relativa a un giudizio di primo grado tra D.S. e le Poste italiane. Peraltro, il certificato di deposito degli atti del ricorrente, coerentemente, presenta cancellata la voce relativa alla copia autentica della sentenza impugnata.

Le spese vengono regolate in base al criterio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio, in Euro venti per esborsi ed Euro millecinquecento per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge, distratte agli avvocati Ettore Sbarra e Maria Goffredo.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2011

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