Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21009 del 08/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/09/2017, (ud. 03/07/2017, dep.08/09/2017),  n. 21009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 114/2016 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del Responsabile

del Settore Dipartimentale di Capogruppo Bancaria con funzione

“Recupero Crediti”, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BOSIO

2, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LUCONI, rappresentata e

difesa dall’avvocato EUGENIO MOSCHIANO;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona dei

Curatori del fallimento, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44, presso lo studio dell’avvocato DI

VASTOGIRARDI ANTONIO DE NOTARISTEFANI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 2064/2015 Cron. del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato il 20/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/07/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI

VIRGILIO.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con decreto del 20/11/2015, il Tribunale di Napoli ha respinto il ricorso di Banca Monte dei Paschi di Siena di opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS), proposto a fronte della reiezione dell’ammissione al passivo del credito della Banca di Euro 5.520.902,79, di cui Euro 4.977.499,81 per scoperto del conto (OMISSIS) acceso presso la filiale di (OMISSIS) della Banca Antonveneta, Euro 539.170,35 per anticipo finanziario intrattenuto presso la AG 25 di (OMISSIS) di MPS, Euro 4232,48, per i successivi interessi su detto rapporto.

Secondo il Tribunale, era infondata la domanda relativa al credito di Euro 539.170,50, atteso che il contratto di finanziamento prodotto dalla opponente stipulato il 9/11/06, e la lettera con cui (OMISSIS) avrebbe chiesto l’utilizzo di detto finanziamento con erogazione sul c/c, si riferivano a rapporto diverso dal conto anticipi posto a fondamento della domanda di ammissione al passivo, da cui l’inammissibile mutamento della domanda visto che la Banca aveva chiesto con l’insinuazione al passivo il saldo del rapporto di anticipazione e non già il finanziamento del 13/11/2006 (e la lettera (OMISSIS) con timbro postale del 16/12/2011 è in realtà del 15/12/2011 e si riferiva a rapporto diverso).

Inoltre, sia per detto credito che per lo scoperto di conto mancava il contratto scritto del D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 117, requisito non rispettato con la sottoscrizione della scheda negoziale da parte del solo cliente, nè provato dal comportamento concludente delle parti nè con la produzione in giudizio che in ogni caso non sanerebbe per le operazioni pregresse; difettava la data certa del contratto in tesi stipulato il 26/10/2006 atteso che la lettera contratto di apertura di credito in c/c e di anticipazione, reca il timbro postale del 17/8/2011, ed è priva della sottoscrizione della banca.

Ricorre la Banca, sulla base di due motivi.

Il Fallimento si difende con controricorso.

Ambedue le parti hanno depositato le memorie.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Col primo motivo, la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 117,127 TUB, artt. 1350, 1418 e 1421 e del vizio di motivazione, sostenendo che la nullità ex artt. 117 e 127 TUB è di protezione per il cliente, per cui potrebbe trovare spazio in caso di mancata sottoscrizione da parte del cliente e non nel caso inverso; e comunque la produzione in giudizio supplisce alla mancata sottoscrizione.

Col secondo, si duole della violazione degli artt. 2740 e 2729 c.c. e art. 116 c.p.c., nonchè del vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, sostenendo di avere provato la data certa del rapporto di conto corrente (OMISSIS), atteso il riferimento a detto conto con il contratto di finanziamento recante timbro in auto prestazione del 9/11/06, la lettera dotata di data certa in virtù del timbro in auto prestazione del 13/11/06, con cui (OMISSIS) chiedeva l’accredito del finanziamento sul conto (OMISSIS), la produzione degli estratti conto integrali, la lettera contratto di credito avente data certa del 29/7/2011.

Premesso che col ricorso la Banca ha impugnato il decreto del Tribunale limitatamente alla reiezione della domanda di ammissione del credito da scoperto di conto, si deve rilevare l’inammissibilità per manifesta infondatezza del secondo motivo, che rende ultroneo l’esame del primo mezzo, nell’ottica della decisione secondo la ragione più liquida della decisione.

Ed infatti, col motivo, la parte, al di là del riferimento al vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3, si è doluta in sostanza della valutazione degli elementi di prova da parte del Tribunale e quindi del vizio di insufficiente motivazione, che non è più ammissibile trovando applicazione ratione temporis l’art. 360 c.p.c., n. 5, come riformato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con mod. nella L. 7 agosto 2012, n. 134.

E la memoria depositata dalla ricorrente mostra chiaramente come la stessa si sia doluta della valutazione in fatto operata dal Giudice del merito, mentre, come costantemente ritenuto da questa Corte (e tra le ultime, le pronunce 195/2016, 8315/2013, 16698/2010) in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione; il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 15.000,00, oltre Euro 100,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2017

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