Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21009 del 06/08/2019

Cassazione civile sez. II, 06/08/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 06/08/2019), n.21009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27854-2015 proposto da:

C.L., C.D., C.A. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VARRONE 9, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO VANNICELLI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

M.A.N., rappresentata e difesa dagli Avvocati

GIUSEPPE CARDOSELLI, FRANCESCO ANTONIO ANGELO VEROLI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avversò la sentenza n. 6729/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/04/2019 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’estinzione del procedimento di

cassazione ex art. 390 c.p.c., con governo delle spese dei primi due

rinunzianti;

udito l’Avvocato CARDOSELLI Giuseppe, difensore della

controricorrente e ricorrente incidentale che accettava la rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, dato atto che, in prossimità della udienza è stato depositato atto di rinunzia di C.A. ((OMISSIS)) e C.D., (figli e coeredi del ricorrente nel frattempo deceduto, come da certificato di morte prodotto), i quali, qualificatisi interventori, dichiarano di rinunziare al ricorso, non avendo interesse, rinunzia accettata dalla controricorrente, che è anche la loro madre;

che gli stessi hanno indicato come coerede C.L., figlio del ricorrente nato dall’unione coniugale con P.P., che ha prima presentato memoria per l’accoglimento del ricorso e poi atto di rinunzia a seguito di accordo transattivo documentato da e-mail con parte controricorrente;

che conseguentemente le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2019

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