Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21009 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 02/10/2020), n.21009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 29859/2019

R.G., sollevato del Tribunale di Milano con ordinanza del 05/08/2019

nel procedimento vertente tra:

S.I., da una parte, e (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE,

dall’altra, ed iscritto al n. 11845/2019 R.G. di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. DE MATTEIS STANISLAO, che

chiede che la Corte, riunita in camera di consiglio, determini la

competenza per territorio del Tribunale di Lodi a decidere

sull’opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 1, proposta da

S.I. avverso l’atto di precetto intimatole il 19/09/2017 dal

Fallimento (OMISSIS) Srl. Conseguenze di legge.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. S.I. avviò, dinanzi il Tribunale di Lodi, un giudizio di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., avverso Fallimento (OMISSIS) s.r.l., che la intimava a pagare l’importo di Euro 8054,77.

Il Tribunale adito, con provvedimento del 17/12/2018, declinò la propria competenza in favore del Tribunale di Milano, accogliendo l’eccezione proposta dall’opposto, secondo cui la L. Fall., art. 24, prevede che il Tribunale che dispone il fallimento è competente a conoscere tutte le azioni che derivano dal fallimento stesso. Nel caso di specie, il Tribunale di Milano aveva dichiarato il fallimento della società.

2. La causa è stata così riassunta dalla S. dinanzi il Tribunale di Milano, che, con provvedimento del 5/09/2019, ha proposto di ufficio il regolamento di competenza innanzi la Corte di Cassazione. Secondo il giudice di Milano, non rileverebbe nel caso di specie la disposizione della L. Fall.: per “azioni che derivano dal fallimento” non si intenderebbero quelle azioni che con il fallimento sono collegate solamente da mera occasionalità, come nella fattispecie in esame, trattandosi di crediti già esistenti nel patrimonio del fallito.

Piuttosto, si applicherebbero i principi generali di cui agli artt. 27 e 480 c.p.c., secondo cui, nel caso in cui nel precetto manchi l’elezione di domicilio nel luogo in cui ha sede il giudice della esecuzione, la competenza spetta al giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto, cioè il Tribunale di Lodi nella fattispecie.

3. Il Procuratore Generale ha concluso per iscritto nel senso della sussistenza della competenza del Tribunale di Lodi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Premessa la tempestività del regolamento di competenza proposto a seguito della riserva assunta alla prima udienza di trattazione, il conflitto va risolto in base all’applicazione dei principi generali previsti dagli artt. 27 e 480 c.p.c., e non in base alla L. Fall., art. 24.

Vero è che la formulazione prevista da quest’ultimo articolo è generica e lascia adito a diverse interpretazioni circa la formula “azioni che derivano dal fallimento”. Ma è orientamento costante della giurisprudenza che per esse si intendano quelle azioni che sono strettamente connesse al fallimento e che trovano in esso il loro fondamento, come, a titolo esemplificativo, l’azione revocatoria, la responsabilità nei confronti del curatore o le impugnazioni di competenza del Tribunale fallimentare.

Tuttavia, tale connessione non è presente nel caso in cui il curatore agisca per recuperare crediti già presenti nel patrimonio del fallito anteriormente l’inizio della procedura concorsuale, poichè l’azione non trova causa nel fallimento, ma è ad esso collegato da mera occasionalità.

Non sono, pertanto, attratte nella sfera di competenza del tribunale fallimentare tutte le preesistenti azioni che, con il fallimento, siano in relazione di mera occasionalità e che, con la sola sostituzione del curatore al precedente legittimato, restano soggette a tutte le regole processuali ad essi applicabili ove fossero state promosse dal fallito: e tali sono le azioni che tendono a tutelare i diritti di credito vantati dal fallito nei riguardi dei terzi, aventi ad oggetto tanto l’accertamento quanto la condanna alla prestazione. Si tratta di situazioni giuridiche preesistenti al fallimento, che dalla procedura concorsuale non derivano, nè da essa assumono particolari connotazioni, tanto che esse possano essere oggetto di azioni esercitate, o proseguite, dalla curatela davanti al giudice ordinariamente competente.

Del resto, questa Corte ha ripetutamente affermato che vi è deroga alla vis actractiva della L. Fall., art. 24, per tutte le azioni già presenti in nuce nel patrimonio del fallito anteriormente all’apertura della procedura concorsuale, senza che in contrario rilevi il virtuale recupero di mezzi alla massa e salvo che le controversie vengono a subire una deviazione dal proprio schema legale tipico per effetto della disciplina del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti. Tale è anche il giudizio di opposizione all’esecuzione individuale promossa dal curatore nei confronti di un debitore del fallito, opposizione in cui si discuta della sussistenza del diritto e dell’attuale titolarità da parte del fallito stesso e, per esso della massa.

La competenza a conoscere dell’opposizione alla esecuzione forzata promossa dall’imprenditore in bonis che in corso di giudizio sia stato ammesso a procedura concorsuale non spetta funzionalmente al Tribunale che abbia dichiarato lo stato di insolvenza, posto che non ricorre l’applicabilità nè della L. Fall., art. 51, nè della cit. L., art. 24, trattandosi di una azione preesistente alla dichiarazione di insolvenza e sulla cui prosecuzione non influiscono le regole della concorsualità (Cfr. Cass. 2487/2001, Cass. 15303/2004, nel caso dell’amministrazione straordinaria).

In conclusione, nel novero delle azioni “non attratte” perchè trattasi di controversia inerente al diritto già esistente nel patrimonio del fallito e perchè nessuna deviazione dalla disciplina tipica deriva dal mero accidente del fallimento del titolare del diritto di credito sopravvenuto al conseguimento del relativo titolo, va, dunque, ricondotta l’opposizione all’esecuzione proposta da S.I..

5. Per tali motivi va dichiarata la competenza del Tribunale di Lodi; non vi è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi di procedimento intrapreso ad impulso ufficioso.

P.Q.M.

la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Lodi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

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