Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21008 del 12/10/2011

Cassazione civile sez. II, 12/10/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 12/10/2011), n.21008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.L. (C.F.: (OMISSIS)), in proprio e quale

erede di C.R., e C.L. (C.F.:

(OMISSIS)), quale erede di C.R., rappresentate

e difese, per procura speciale in calce al ricorso, dall’Avvocato

Natali Luigi, elettivamente domiciliate in Roma, via Bormida n. 4,

presso lo studio dell’Avvocato Francesco Amici;

– ricorrenti –

contro

L.M. (C.F.: (OMISSIS)), VA.MA. (C.F.:

(OMISSIS)), VA.EN. (C.F.: (OMISSIS)), in

proprio e quali eredi di Va.Gi., rappresentati e difesi,

per procura speciale a margine del controricorso, dall’Avvocato

Ascani Alfredo, domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte suprema di cassazione;

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza non definitiva della Corte d’appello

di Ancona n. 129 del 1993, depositata il 29 maggio 1993, e della

sentenza definitiva della medesima Corte n. 127 del 2009, depositata

il 14 febbraio 2009.

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24 giugno 2011 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per le ricorrenti, l’Avvocato Luigi Natali;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

SGROI Carmelo il quale nulla ha osservato sulla relazione ex art.

380-

bis cod. proc. civ..

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il Tribunale di Fermo, con una prima sentenza non definitiva, emessa nel giudizio introdotto da Va.Gi. nei confronti di C.R. e di V.L., ha determinato la linea di confine tra i fondi delle parti secondo quanto risultante dalla c.t.u., accertando in tal modo l’invasione del terreno del Va. da parte dei convenuti per mq. 62,80; ha accertato, in accoglimento della riconvenzionale, la sussistenza dei presupposti per l’accessione invertita, stante la buona fede dei convenuti o dei loro danti causa, mentre ha condannato i medesimi convenuti alla restituzione di un’area non edificata compresa tra il confine di fatto e quello di diritto tra le due proprietà; ha rigettato la domanda di demolizione delle porzioni di edificio insistenti sulla proprietà Va., e ha ordinato la riduzione in pristino si sporti, vedute, balconi e terrazze aperti in violazione delle distanze; ha rimesso la causa in istruttoria per la quantificazione della somma dovuta agli attori per effetto dell’accessione;

che, con sentenza definitiva, il Tribunale ha poi determinato la somma dovuta in L. 3.885.000;

che C.R. e V.L. hanno proposto distinti atti di appello avverso la sentenza non definitiva e quella definitiva, riuniti dalla Corte d’appello di Ancona, che, con sentenza depositata il 14 febbraio 2009, li ha rigettati;

che V.L., vedova C., e C.L., la prima in proprio e quale erede di C.R., e la seconda quale erede di quest’ultimo, hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, cui hanno resistito, con controricorso, L.M., vedova Va., Va.Ma. e Va.

E., in proprio e quali eredi di Va.Gi.;

che, con il primo motivo, le ricorrenti deducono violazione dell’art. 360 cod. proc. civ., in relazione all’art. 106 cod. proc. civ., al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9 e agli artt. 374 e 632 cod. pen.;

omesso esame e falsata motivazione;

che, con il secondo motivo, le ricorrenti denunciano violazione dell’art. 360 cod. proc. civ. in relazione all’art. 948 cod. civ., per mancata applicazione dell’art. 950 cod. civ., per indebita applicazione, come conseguenza della totalmente omessa, specificazione della natura della domanda;

che, con il terzo motivo, le ricorrenti deducono violazione dell’art. 360 cod. proc. civ., “per omesso ricordo e totalmente omessa motivazione di fatti e atti decisivi per il giudizio”;

che, con il quarto motivo, le ricorrenti lamentano violazione dell’art. 360 cod. proc. civ., per l’omessa disamina ed omessa motivazione del fatto essenziale, costituito dalle spiegate conclusioni C.;

che, con il quinto motivo, i ricorrenti deducono violazione dell’art. 360 cod. proc. civ., per assoluta contraddizione;

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso con il rito camerale, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.

Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Il ricorso è inammissibile per inammissibilità dei motivi.

Il primo e il secondo motivo sono inammissibili perchè non si concludono con la formulazione di un quesito di diritto e perchè vengono congiuntamente proposti vizi di violazione di legge e di motivazione senza la idonea enunciazione del fatto controverso in relazione al quale si lamenta la falsata motivazione o la totalmente omessa, specificazione della natura della domanda.

Ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 applicabile alle sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006, infatti, i motivi del ricorso per cassazione devono essere accompagnati, a pena di inammissibilità (art. 375 c.p.c., n. 5), dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), e, qualora – come nella specie – il vizio sia denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione. In proposito, le Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare che in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366-bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere¯, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass., S.U., n. 20603 del 2007).

Il terzo, il quarto e il quinto motivo, che prospettano vizi di motivazione della sentenza impugnata non rispettano le prescrizioni ora richiamate e si sostanziano nella richiesta di nuova valutazione di circostanze di fatto delle quali la Corte d’appello ha dato adeguata e congrua motivazione.

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”;

che il Collegio condivide tale proposta;

che non possono, invero, essere condivise le osservazioni svolte dalla difesa delle ricorrenti nella memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 3, cod. proc. civ., e in sede di discussione;

che del tutto irrilevante è la circostanza che, nel caso di specie, sia stata impugnata una sentenza non definitiva, depositata nel 1993, atteso che l’avvenuta formulazione della riserva di impugnazione comporta che questa debba poi essere proposta secondo le modalità prescritte per la formulazione della, impugnazione vigenti al momento del deposito della sentenza definitiva;

che nella specie, dunque, il ricorso doveva essere proposto, tanto per la sentenza non definitiva, quanto per quella definitiva, secondo le modalità prescritte dall’art. 366-bis, ratione temporis applicabile;

che, pertanto, le denunciate violazioni di legge avrebbero dovuto essere corredate dalla formulazione di uno specifico quesito di diritto, nella specie del tutto mancante;

che, quanto ai lamentati vizi di motivazione, deve ribadirsi che questa Corte regolatrice – alla stregua della stessa letterale formulazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ. introdotto, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47 ma applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze pubblicate tra il 3 marzo 2006 e il 4 luglio 2009 (cfr. L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5) – è fermissima nel ritenere che a seguito della novella del 2006 nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, allorchè, cioè, il ricorrente denunci la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione;

che ciò importa in particolare che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., n. 20603 del 2007);

che, al riguardo, ancora è incontroverso che non è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte, del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata;

che non si può dubitare che allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, all’inizio o al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (in termini, Cass. n. 27680 del 2009);

che nella specie i motivi di ricorso, formulati ex art. 360 c.p.c., n. 5, sono totalmente privi di tale momento di sintesi, iniziale o finale, costituente un quid pluris rispetto all’illustrazione dei motivi;

che, d’altra parte, non rileva che il ricorso sia stato notificato quando la L. 18 giugno 2009, n. 69, era già stata pubblicata ed entrata in vigore;

che, invero, alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la logge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5 in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima Legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti – come nella specie – contro provvedimenti pubblicati antecedentemente (e dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) tale norma è da ritenere ancora applicabile (Cass. n. 22578 del 2009; Cass. n. 7119 del 2010);

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna delle ricorrenti, in solido tra loro e in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2011

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