Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21008 del 08/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 08/09/2017, (ud. 03/07/2017, dep.08/09/2017), n. 21008
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27718/2015 proposto da:
EQUITALIA SUD S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona del suo procuratore
speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BANCO DI SANTO
SPIRITO 42, presso GNOSIS FORENSE S.R.L., rappresentata e difesa
dall’avvocato MICHELE DI FIORE;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ (OMISSIS);
– intimata –
avverso il decreto n. 1860/2015 Cron. del TRIBUNALE di NAPOLI,
depositato il 19/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 03/07/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI
VIRGILIO.
La Corte:
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Con decreto depositato il 19/10/2015, il Tribunale di Napoli ha respinto l’opposizione allo stato passivo del fallimento (OMISSIS), proposta da Equitalia Sud, ritenendo la necessità della previa notifica della cartella esattoriale, non potendo il ruolo essere posto in riscossione nè nelle forme dell’esecuzione fiscale nè dell’esecuzione concorsuale, occorrendo che prima della dichiarazione di fallimento sia avvenuta l’iscrizione a ruolo ed è il ruolo e non l’estratto dello stesso (mero documento, come rilevato dalle S.U. nella pronuncia 19704/2015) titolo per l’ammissione al passivo.
Ricorre Equitalia sulla base di un unico motivo.
Non ha svolto difese il Fallimento.
Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata. Considerato che:
Con l’unico mezzo, Equitalia denuncia la violazione del combinato disposto di cui al R.D. n. 267 del 1942, art. 93,D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 33,D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 87 e 88 e D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 18.
Il motivo è fondato, visto l’orientamento ormai costante, ribadito, tra le più recenti, nelle pronunce 6126 del 2014 e 23110/2016, che hanno affermato che l’ammissione al passivo dei crediti tributari è richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, come stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 87,comma 2, nel testo introdotto dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sulla base del semplice ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in presenza di contestazioni del curatore, dell’ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88, comma 2, allorchè sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario.
E tale principio vale anche per i crediti previdenziali, come ritenuto nelle pronunce 3092/2017 e 6520/2013.
Va pertanto cassato il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione, che si atterrà a quanto sopra ritenuto e che provvederà anche a decidere sulle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2017