Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21007 del 12/10/2011

Cassazione civile sez. II, 12/10/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 12/10/2011), n.21007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

E.F., rappresentato e difeso, per procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avvocato Di Benedetto Alfonso, presso lo

studio del quale in Ostia Lido (RM), via Isole del Capo Verde n. 26,

è elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEI TRASPORTI – CAPITANERIA DI PORTO DI ROMA;

– intimato –

per la cassazione della ordinanza del Giudice di pace di

Civitavecchia – sezione distaccata di Fiumicino, depositata in data

30 aprile 2008.

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24 giugno 2011 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

SGROI Carmelo il quale nulla ha osservato sulla relazione ex art.

380-

bis cod. proc. civ..

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il Giudice di pace di Roma ha dichiarato inammissibile, con ordinanza L. n. 689 del 1981, ex art. 23, comma 1, l’opposizione proposta da E.F. avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa nei suoi confronti dal Ministero dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Roma;

che il Giudice di pace ha rilevato che l’ordinanza-ingiunzione era stata notificata in data 8 marzo 2008 e che il ricorso in opposizione, spedito il 9 aprile 2008, era tardivo;

che per la cassazione di questa sentenza F.E. ha proposto ricorso notificato, a mezzo del servizio postale, al Ministero dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Roma, con sede in (OMISSIS), sulla base di un motivo;

che l’intimata amministrazione non ha svolto attività difensiva;

che, con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, rilevando che il Giudice di pace ha ritenuto che l’ordinanza-ingiunzione gli fosse stata notificata in data 8 marzo 2008 e non anche il 10 marzo 2008;

che, peraltro, se nel ricorso in opposizione egli aveva indicato, in premessa, che l’ingiunzione era stata notificata in data 8 marzo, nel medesimo ricorso, nella parte finale, si precisava che la notificazione era avvenuta il 10 marzo 2008;

che quindi, in tale situazione, non essendo individuabile in modo certo la data di notificazione dell’ordinanza ingiunzione, il Giudice di pace avrebbe errato a dichiarare inammissibile l’opposizione senza instaurare il contraddittorio tra le parti;

che il ricorrente formula conclusivamente il seguente quesito di diritto: “Vi è la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, quando il Giudice di pace, in caso di incertezza sulla data di notifica del provvedimento, provvede a dichiarare la inammissibilità di un ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione, senza previamente fissare l’udienza di comparizione delle parti e instaurare il contraddittorio?”;

che essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, il relatore designato ha depositato relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ., che è stata notificata alle parti costituite e comunicata al pubblico ministero.

Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Non risulta depositato l’avviso di ricevimento della notificazione del ricorso a mezzo posta. In difetto di produzione entro l’udienza che verrà fissata per la trattazione del ricorso, questo dovrà essere dichiarato inammissibile (Cass., S.U., n. 627 del 2008).

Si pone poi il problema della individuazione dell’Amministrazione legittimata a resistere al ricorso e alla quale, quindi, questo doveva essere notificato. In proposito, si è affermato che “la Capitaneria di Porto, è priva di autonoma soggettività e di capacità di stare in giudizio in quanto mero ufficio periferico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui unicamente spetta, in persona del Ministro pro tempore, di esprimere la volontà dell’amministrazione nei confronti dei terzi” (Cass., n. 24304 del 2008; Cass., n. 20775 del 2004).

Ne consegue che dovrebbe essere disposta la rinnovazione del ricorso in persona del competente Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Ove poi si dovesse pervenire ad una decisione di merito, il ricorso appare manifestamente fondato, atteso che la copia del plico contenente l’attestazione della data di notificazione dell’ordinanza- ingiunzione non risulta chiaramente leggibile, e che quindi, avendo l’opponente offerto indicazioni contrastanti sul punto, il Giudice di pace avrebbe dovuto instaurare il contraddittorio. In proposito, si è affermato, con riferimento ad opposizione a cartella esattoriale – ma il principio appare applicabile anche al caso dell’opposizione ad ordinanza-ingiunzione – che “la pronuncia in limine litis di inammissibilità dell’opposizione, perchè proposta oltre il termine previsto dalla L. n. 689 citata, art. 22, comma 1 e 2, richiede che la tardività emerga con certezza, non essendo sufficiente a giustificarla la mancata produzione dell’involucro contenente la cartella nella spedizione a mezzo posta, nè l’illeggibilità della data apposta su di esso o risultante dalla fotocopia prodotta in giudizio” (Cass., n. 20426 del 2006). Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”;

che in prossimità della discussione del ricorso in adunanza camerale, il ricorrente ha depositato l’avviso di ricevimento della notificazione del ricorso effettuata al Ministero dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Roma, con sede in (OMISSIS);

che il Collegio ritiene che, come rilevato nella relazione, spettando la legittimazione passiva al Ministero dei Trasporti (ora delle Infrastrutture e dei Trasporti), debba essere disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso alla detta amministrazione in persona del Ministro pro tempore, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

P.Q.M.

La Corte dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2011

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