Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21007 del 08/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/09/2017, (ud. 03/07/2017, dep.08/09/2017),  n. 21007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7764/2015 proposto da:

REGIONE LOMBARDIA – P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, Presidente della Giunta regionale, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZALE AURELIO 6, presso lo studio

dell’avvocato DEBORA MARIA LANINI, rappresentata e difesa unitamente

e disgiuntamente dagli avvocati PIO DARIO VIVONE ed ANNALISA

SANTAGOSTINO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.N.C.;

– intimata –

avverso il decreto n. 262/2015 Cron. del TRIBUNALE di CREMONA,

depositato il 13/02/2015, emesso sul procedimento n. 3378/2014 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/07/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI

VIRGILIO.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con decreto depositato il 13/2/2015, il Tribunale di Cremona ha respinto l’opposizione allo stato passivo del fallimento (OMISSIS) snc, proposta dalla Regione Lombardia per ottenere il riconoscimento del privilegio ex art. 2752 c.c., comma 3, o in subordine, ex art. 2758 c.c., comma 1, per il credito relativo alla tassa automobilistica regionale, ritenendo detta tassa non equiparabile alle imposte comunali o provinciali, rientranti nella previsione dell’art. 2752 c.c., u.c., nè essendo imposta indiretta, riconducibile al privilegio ex art. 2758 c.c..

Ricorre la Regione, sulla base di due motivi.

Il Fallimento non ha svolto difese.

La Regione ha depositato memoria.

Il Collegio ha disposto la redazione della pronuncia in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Il primo motivo è fondato, da cui l’assorbimento del secondo mezzo.

L’art. 752 c.c., comma 3, estende il privilegio generale sui mobili, subordinatamente a quello dello Stato, ai crediti per imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale nonchè dalle norme relative all’imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.

La norma è stata intesa nel senso che il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali è volto ad assicurare agli enti medesimi la provvista dei mezzi economici necessari per l’adempimento dei loro compiti istituzionali, sicchè l’espressione “legge per la finanza locale”, contenuta nell’art. 2752 c.c., non va riferita ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì all’atto astrattamente generatore dell’imposizione, da cui consegue che il privilegio in questione assiste il credito per la tassa automobilistica provinciale, istituita dalla L.P. Trento n. 10 del 1998, art. 4, avente natura tributaria e afferente a risorse essenziali di un ente locale a previsione costituzionale (così la pronuncia 13301 del 26/07/2012); in senso conforme si veda la successiva pronuncia 3134 del 17/2/2016, che ha evidenziato che il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali è volto ad assicurare agli enti medesimi la provvista dei mezzi economici necessari per l’adempimento dei loro compiti istituzionali, sicchè l’espressione “legge per la finanza locale”, contenuta nell’art. 2752 c.c., comma 4, non va riferita ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì a tutte le disposizioni che disciplinano i tributi comunali e provinciali, così come chiarito del D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 13, conv., con modif., dalla L. n. 214 del 2011, che ha fornito un’interpretazione autentica del menzionato comma, da ciò conseguendo che il privilegio in questione assiste il credito per la tassa automobilistica provinciale, istituita dalla L.P. Trento n. 10 del 1998, art. 4,avente natura tributaria ed afferente a risorse essenziali di un ente locale a previsione costituzionale. E solo per la provincia autonoma di Trento spetta la tassa automobilistica alla Provincia e non alla Regione.

Va pertanto accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; va cassato il decreto impugnato e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, va decisa la causa nel merito, riconoscendo al credito già ammesso il privilegio ex art. 2752 c.c., u.c..

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, riconosce il privilegio ex art. 2752 c.c., al credito già ammesso.

Condanna il Fallimento alle spese dell’intero giudizio, spese liquidate per il giudizio di merito in Euro 1500,00, oltre Euro 180,00 per esborsi, e per il presente giudizio in Euro 1200,00, oltre Euro 100,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2017

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