Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21007 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 02/10/2020), n.21007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14857-2019 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI

CALAMATTA 16, presso lo studio dell’avvocato MANUELA ZOCCALI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO NIZZARI;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, M.G., NATAL TRASPORTI SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 197/2018 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 06/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel 2001 M.R. convenne in giudizio M.G., Natal Trasporti s.r.l. e Generali Assicurazioni s.p.a., al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a causa di un sinistro stradale.

Il Tribunale di Palmi con sentenza n. 155/2006 dichiarò una responsabilità concorrente nella causazione dell’incidente, pari all’80% per M. e del 20 per Mu., conducente del trattore di proprietà di M.R..

Il giudice ha ritenuto da una parte inaspettato e brusco il sorpasso effettuato dal M., dall’altra eccessiva la velocità a cui procedeva il Mu.. Ha conseguentemente condannato i convenuti al pagamento di Euro 70.967,86 e compensato a metà le spese tra le parti.

2. La Corte d’Appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 197/2018, pubblicata il 06/04/2018, ha rigettato sia l’appello proposto da M.R. sia l’appello incidentale proposto da Generali Assicurazioni s.p.a..

I giudici di merito hanno rigettato la richiesta di risarcimento danni relativi al danno da rimorchio, al danno da perdita da chance ed al danno da merce trasportata avanzata dal M.R., non avendo quest’ultimo fornito prove sufficienti. In base a risultanze oggettive, la responsabilità del sinistro stradale non poteva essere addebitata esclusivamente in capo a M.G.: le conseguenze dell’incidente sarebbero state differenti se il conducente dell’autoarticolato, Mu.Ma., avesse proceduto ad una velocità moderata, evitando la perdita di controllo del veicolo.

3. M.R. propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la “violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4, per nullità derivata della sentenza, in relazione alla omessa motivazione dell’ordinanza del 26.06.2008”. La Corte d’appello non avrebbe motivato, se non in maniera apparente, il rigetto delle richieste istruttorie avanzate dall’appellante con ordinanza.

A prescindere dalla completezza o meno della prova della notificazione del rincorso il motivo è, comunque, inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Ai sensi della predetta norma, è onere del ricorrente indicare e trascrivere, quanto meno nelle parti salienti, in modo specifico gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda in modo da permettere alla Corte di valutare profili di illegittimità della sentenza di merito.

L’adempimento dell’obbligo di specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), previsto a pena d’inammissibilità, impone quanto meno che gli stessi risultino da un’elencazione contenuta nell’atto, non essendo a tal fine sufficiente la presenza di un indice nel fascicolo di parte.

Nel caso di specie manca, a tacer d’altro, la trascrizione dell’ordinanza, imprescindibile ai fini della comprensione della doglianza.

4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la “violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 112 e 113 c.p.c., avuto riguardo al rigetto della domanda risarcitoria relativa al semirimorchio”.

La Corte d’appello avrebbe rigettato la domanda poichè limitata al valore di acquisto dello stesso semirimorchio.

4.2. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la “violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, per omessa motivazione di un fatto decisivo e controverso, in relazione alla domanda risarcitoria da perdita di chances”. Si duole della mancata motivazione circa la domanda di risarcimento per il danno da perdita di chances, in quanto M.R. non avrebbe potuto effettuare alcuni trasporti a causa del sinistro stradale.

4.3. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la “violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, per violazione dell’art. 112, avuto riguardo al rigetto della domanda risarcitoria relativa alla merce trasportata distrutta”. Si duole del mancato riconoscimento da parte della Corte d’appello della prova del risarcimento della merce distrutta da parte di M.R., non ritenendo sufficiente una fattura non quietanzata.

I motivi, congiuntamente esaminabili per la loro connessione, sono inammissibili.

Invero, essi mirano a una richiesta rivalutazione dei fatti di causa, in particolare degli elementi probatori, oltrepassando i limiti del giudicato di legittimità. E’ il giudice di merito l’unico deputato a compiere un’attività valutativa dei fatti e delle prove presenti nel giudizio, vincolata sicuramente a una motivazione che sia scevra di vizi logico giuridici.

Nel caso di specie la Corte d’appello ha adeguatamente motivato il rigetto delle domande risarcitorie, ritenendo, in merito a nessuno dei tre danni lamentati, raggiunta la prova circa la loro sussistenza.

Circa il danno al semirimorchio, i giudici hanno ritenuto non provato il danno subito nè tantomeno la irrimediabilità di tali asseriti danni, non reputando sufficiente la fattura commerciale di acquisto del semirimorchio.

Quanto al danno da perdita di chances, dovuto al fermo necessario per riparare il mezzo, la Corte d’appello ha giudicato non provato che la perdita economica fosse direttamente collegata al sinistro, nè quanti traporti siano stati effettivamente impediti dal sinistro stradale. Infine, i giudici di merito hanno ritenuto non provato il risarcimento della merce traportata e distrutta che l’appellante riteneva di aver sborsato, giudicando non sufficiente una fattura non quietanzata.

E’ dato dunque rilevare che trattasi di questioni prettamente inerenti al tema della valutazione delle prove, dove peraltro non manca una motivazione completa ed esaustiva in merito al fondamento della decisione dei giudici.

5. L’indefensio dell’intimata non richiede la condanna alle spese.

6. Infine, poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020.

 

 

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