Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21006 del 18/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 18/10/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 18/10/2016), n.21006
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11883/2015 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), società con socio unico – in persona
dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI 134, presso lo studio
dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la rappresenta e difende, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
M.D., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati
ALESSANDRO UNALI, GIOVANNI BATTISTA LUCIANO, giusta procura a
margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 258/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI
dell’8/10/2014, depositata il 03/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Poste Italiane ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Cagliari che aveva accolto la domanda di M.D. e convertito il contratto a tempo determinato intercorso tra le parti.
Nelle more del giudizio in data (OMISSIS) le parti hanno sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale della controversia che è stato depositato insieme ad un atto di rinuncia da parte di poste Italiane s.p.a..
Tanto premesso si osserva che dal verbale di conciliazione sindacale prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo con riferimento al rapporto dedotto in giudizio, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e con conseguente definizione, in coerenza con il verbale stesso, della fase giudiziale ancora aperta, e spese compensate. Fra le parti è, pertanto, venuta a cessare la materia del contendere. Deve essere pronunciata la compensazione per intero delle spese del presente giudizio, in relazione a quanto transattivamente stabilito dalle parti e ribadito da l’oste Italiane con la nota di deposito del verbale di conciliazione.
PQM
La Corte, dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2016.