Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21006 del 12/10/2011

Cassazione civile sez. II, 12/10/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 12/10/2011), n.21006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.P.M. snc di CARINGELLA & C., elettivamente domiciliata in Roma,

via

Nicotera n. 29, presso lo studio dell’Avv. Salerno Gaspare, dal quale

è rappresentata e difesa, unitamente all’Avv. Matteo Morini, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

NAUTICAR s.r.l.; SSANG YONG s.r.l.;

– intimate –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1628/06,

depositata il 18 ottobre 2006.

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24 giugno 2011 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

SGROI Carmelo il quale nulla ha osservato sulla relazione ex art.

380-

bis cod. proc. civ..

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che M.P.M. di Caringella & C. s.n.c. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torino del 18 ottobre 2006, cha ha rigettato il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo, di rigetto della domanda da essa proposta nei confronti di Nauticar s.r.l., volta ad ottenerne la condanna al pagamento della somma di Euro 5.051,18;

che il giudizio di primo grado e quello di appello si sono svolti nel contraddittorio, oltre che di Nauticar s.r.1., anche di Ssang Yong s.r.l.;

che il relatore designato, in una prima relazione depositata il 20 luglio 2009, ha formulato la seguente proposta di definizione:

“appare necessario disporre la trattazione del ricorso in camera di consiglio, atteso che: non è stato depositato l’avviso di ricevimento relativo alla notifica a mezzo posta nei confronti della Nauticar s.r.l.; non è stato notificato il ricorso nei confronti della Ssang Yong; il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ove il ricorrente non depositi in sede di adunanza il predetto avviso di ricevimento relativo alla notifica nei confronti di Nauticar s.r.l. (Cass. S.U. 627/2008), dovendo invece – in caso di positivo esito di tale incombente – ordinarsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Ssang Yong”;

che, in prossimità della discussione del ricorso in camera di consiglio nell’adunanza camerale del 26 ottobre 2009, la ricorrente ha depositato l’avviso di ricevimento della notificazione del ricorso a mezzo del servizio postale a Nauticar s.r.l.;

che, con ordinanza emessa all’esito della detta adunanza camerale (ordinanza n. 457 del 2010), è stata disposta l’integrazione del contraddittorio mediante notifica del ricorso a Ssang Yong s.r.l. nel termine di novanta giorni dalla comunicazione, con rinvio della causa a nuovo ruolo, previo nuovo esame preliminare;

che in data 6 maggio 2000, la ricorrente ha depositato “atto di integrazione e cartolina di ricevimento della notificazione dello stesso eseguita a mezzo del servizio postale”;

che essendosi nuovamente ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, il relatore designato ha depositato relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ., che è stata notificata alle parti costituite e comunicata al pubblico ministero.

Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione: “(…) Il ricorso è inammissibile.

Deve rilevarsi che, contrariamente alla indicazione contenuta nella nota di deposito, la ricorrente ha depositato non già l’atto di integrazione del contraddittorio, ma unicamente la copia dell’ordinanza con la quale questa Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio e la documentazione relativa all’avvenuta notificazione alla società intimata. La ricorrente non ha quindi offerto la prova dell’avvenuto adempimento, nel termine prescritto, dell’ordine di integrazione del contraddittorio, sicchè il ricorso, ai sensi dell’art. 371-bis cod. proc. civ., deve essere dichiarato inammissibile.

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”;

che il Collegio condivide tale proposta;

che non può, invero, essere accolta la richiesta della ricorrente di fissazione di un nuovo termine per la rinnovazione della notificazione del ricorso in ottemperanza a quanto disposto con la citata ordinanza n. 457 del 2010, atteso che la mancata osservanza di quanto disposto con tale pronuncia, la quale ha fissato un termine perentorio per l’adempimento, non è stata determinata da eventi non imputabili alla parte onerata, ma da una erronea interpretazione del contenuto dell’ordine di integrazione del contraddittorio;

che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo le società intimate svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2011

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