Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21006 del 08/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/09/2017, (ud. 06/07/2017, dep.08/09/2017),  n. 21006

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al nr. 25379-2016 proposto da:

IFITALIA SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA mazzini 96, presso lo studio dell’avvocato

MARINA ROSSI, rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTO

FUMAGALLI;

– ricorrente –

contro

TIRRENIA DI NAVIGAZIONE SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in

persona dei Commissari, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI

SPAGNA 15, presso lo studio dell’avvocato ANDREA ZOPPINI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ARISTIDE POLICE;

– resistente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS), in persona del

Ministro in carica, AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO di NAPOLI

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 5981/2016 del

TRIBUNALE di MILANO, depositata il 03/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/07/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CAMINO Alberto, che ha chiesto

che codesta Suprema Corte voglia confermare la competenza del

Tribunale di Roma.

Fatto

FATTO E DIRITTO

la corte, rilevato che Ifitalia S.p.A. ha presentato ricorso per regolamento di competenza – illustrato poi anche in memoria – avverso ordinanza del Tribunale di Milano del 29 settembre 2016, cui resistono con rispettiva memoria difensiva ex art. 47 c.p.c. sia Tirrenia Di Navigazione S.p.A. in amministrazione straordinaria sia il Ministero dell’Economia e delle Finanze unitamente all’Agenzia delle Entrate Ufficio Napoli (OMISSIS);

rilevato che l’attuale ricorrente aveva citato dinanzi al Tribunale di Milano i suddetti adducendo di avere stipulato con Tirrenia, quando era ancora in bonis, un contratto quadro per le cessioni, pro solvendo, di crediti d’imposta, e che in esecuzione di tale contratto Tirrenia, con atto del 17 dicembre 2009, le aveva ceduto un credito per rimborso Irpeg – poi Ires – per l’importo di Euro 9.500.000, per cui le era stata anticipata, il 21 dicembre 2009, la somma di Euro 8.800.000;

rilevato che la ricorrente aveva altresì addotto che in data 9 febbraio 2012 l’amministrazione straordinaria di Tirrenia – essendo stata tale procedura concorsuale disposta dal Tribunale di Roma con provvedimento del 5 agosto 2010 – le aveva comunicato di non voler subentrare nel rapporto, i cui effetti sarebbero cessati proprio il 5 agosto 2010, e aveva invitato il Ministero delle Finanze a non pagare alcunchè alla cessionaria;

rilevato che Ifitalia aveva pertanto chiesto di accertare la sua qualità di titolare del credito, e che sia Tirrenia in amministrazione straordinaria, sia il Ministero e l’Agenzia suddetti si erano costituiti eccependo in primis l’incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, essendo competente il Tribunale di Roma ai sensi del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, art. 13 oltre a resistere poi anche nel merito;

rilevato che nell’ordinanza qui impugnata il Tribunale di Milano ha riconosciuto la competenza territoriale del Tribunale di Roma;

rilevato che, pertanto, nel ricorso in esame Ifitalia adduce in primo luogo che la questione sulla competenza va decisa sulla base della domanda attorea senza rilevanza delle eccezioni e delle domande anche riconvenzionale del convenuto, e che, nel caso di specie, la propria domanda ha natura di mero accertamento del trasferimento del credito a proprio favore in forza di un contratto di cessione, il quale si correla con l’accordo quadro, prevedente alla clausola 10 la competenza esclusiva per ogni controversia del Tribunale di Milano: l’attuale ricorrente sarebbe stata pertanto “contrattualmente obbligata a promuovere la causa” dinanzi ad esso;

rilevato che la ricorrente in secondo luogo censura il Tribunale per avere ritenuto che, ai sensi della L. Fall., art. 24, sussisterebbe vis atractiva della presente causa al foro dell’amministrazione straordinaria, in quanto alla suddetta norma sono soggette, oltre alle cause dirette a far valere una pretesa nei confronti della massa, gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa verso la massa: ad avviso della ricorrente, non vi è nel caso in esame incidenza nè sullo stato passivo della procedura nè sulla massa, poichè il credito è stato ceduto dalla società in bonis per cui al momento dell’ammissione alla procedura non era più nel suo patrimonio; d’altronde la ricorrente adduce di avere “separatamente richiesto al Tribunale fallimentare l’ammissione al passivo della procedura di amministrazione straordinaria del credito per le anticipazioni operate a favore di Tirrenia a fronte della cessione del credito”, in via condizionale e “subordinatamente al mancato pagamento…da parte del debitore ceduto”: e il giudice delegato ha disposto tale ammissione, onde “l’unica possibile posizione creditoria di Ifitalia verso la procedura è stata cristallizzata in un diverso procedimento svoltosi e conclusosi avanti l’autorità giudiziaria competente (che, infatti, ha ammesso il credito); il ricorrente ritiene pertanto che la sua domanda di accertamento non incida neppure indirettamente sulla procedura;

rilevato che il ricorrente osserva altresì che sarebbe “irrilevante la pretesa circostanza che la procedura di Tirrenia abbia inopinatamente considerato come proprio il credito in precedenza ceduto” dalla ricorrente, e che l’accoglimento della domanda di questa “comporterebbe una perdita per la procedura”: qualora tale circostanza fosse vera, “riguarderebbe profili di fatto e potestativi meramente interni alla procedura” e quindi non riguardanti la presente causa nè comportanti l’applicazione della L. Fall., art. 24 ovvero del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 13; d’altronde, “diversamente opinando, sarebbe Tirrenia in amministrazione straordinaria, sulla base delle proprie arbitrarie decisioni, a scegliere il Giudice” con conseguente violazione dell’art. 25 Cost.;

rilevato che la ricorrente rimarca altresì la irrilevanza della domanda riconvenzionale ai fini della determinazione della competenza territoriale pur ammettendo che a ciò il Tribunale nell’ordinanza impugnata non ha fatto alcun riferimento, e infine chiede che vengano tratte le conseguenze della caducazione dell’ordinanza per accoglimento del ricorso sulle spese di lite, lamentando anche una pretesa violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. per la propria condanna alle spese a favore del Ministero delle Finanze e della Agenzia delle Entrate, non avendo la ricorrente formulato nei loro confronti alcuna domanda per cui non sarebbe “neppure astrattamente ipotizzabile una sua soccombenza”;

ritenuto che le ampie argomentazioni della ricorrente non possono condurre, comunque – come ha ritenuto nella sua requisitoria scritta anche il Procuratore Generale -, all’accoglimento della sua prospettazione, dal momento che il D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 13 espressamente stabilisce: “Il tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore, fatta eccezione per le azioni reali immobiliari, per le quali restano ferme le norme ordinarie di competenza”: si tratta, evidentemente, di una fattispecie di vis atractiva analoga a quella della L. Fall., art. 24, che deroga, ai fini – che non confliggono, ictu oculi, con alcuna norma costituzionale – di tutelare la par condicio propria di siffatte procedure concorsuali, “le norme ordinarie di competenza”; e nel caso in esame la prevista eccezione delle azioni reali immobiliari non è pertinente;

rilevato che l’azione esercitata dalla attuale ricorrente deriva proprio dalla dichiarazione di stato di insolvenza e dalla conseguente procedura concorsuale di amministrazione straordinaria di Tirrenia, poichè, come condivisibilmente evidenzia il Tribunale di Milano, il suo interesse giuridico a proporre la domanda di accertamento della asserita propria titolarità del credito deriva dalla dichiarazione del Commissario Straordinario del 9 febbraio 2012 di non volere subentrare nel rapporto e di ritenere venuti meno gli effetti della cessione del credito di Euro 9500.000 de quo; e tale derivazione, d’altronde, emerge anche dalla richiesta di ammissione dell’attuale ricorrente al passivo della procedura di amministrazione straordinaria del credito “per le anticipazioni operate a favore di Tirrenia a fronte della cessione del credito”, giacchè tale ammissione è stata chiesta – e poi concessa – “subordinatamente al mancato pagamento…da parte del debitore ceduto”, così dimostrando che la titolarità del credito posta in discussione dalla dichiarazione del Commissario Straordinario è un preciso interesse giuridico di Ifitalia, per la cui tutela quest’ultima si è avvalsa di due mezzi: quello in via principale/diretta, ovvero la domanda di accertamento della sua titolarità – che è la domanda proposta appunto davanti al Tribunale di Milano -, e quello in via subordinata/indiretta, ovvero l’ammissione condizionata al passivo della procedura;

rilevato che, d’altronde, oltre a derivare dalla dichiarazione del Commissario Straordinario della procedura la situazione di giuridica incertezza il cui dissolvimento costituisce l’interesse processuale della domanda di accertamento della titolarità del credito, tale domanda incide comunque sulla procedura, in quanto, se accolta, ne viene a decurtare l’attivo: e, infatti, come correttamente rileva il Tribunale – la giurisprudenza sviluppatasi a proposito dell’analogo L. Fall., art. 24 include nella vis atractiva non solo le cause che derivano dalla procedura, ma altresì quelle che vi incidono, in quanto è necessario tutelare, come già sopra si osservava, la par condicio creditorum (in ordine alla L. Fall., art. 24, oltre a Cass. sez. 1, ord. 21 dicembre 2001 n. 16183 – citata nelle impugnata ordinanza -, su questa linea cfr. Cass. sez. 6-1, ord. 15 luglio 2015 n. 14844; Cass. sez. 1, 2 dicembre 2011 n. 25868; Cass. sez.1, ord. 30 agosto 2004 n. 17440; Cass. sez. 1, ord. 20 luglio 2004 n. 13496; Cass. sez. 1, 27 settembre 1999 n. 10668; e a proposito specificamente del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 13 cfr. pure Cass. sez. 3, 15 maggio 2014 n. 10639 e Cass. sez. L, 20 agosto 2013 n. 19271);

ritenuto pertanto che è corretta la individuazione della competenza operata dal Tribunale di Milano, e che, quanto alle spese, è evidente la correttezza dell’ordinanza, essendo provvedimento conclusivo davanti al suddetto giudice ed avendo causato la partecipazione al giudizio del Ministero e della Agenzia delle Entrate – e i conseguenti oneri per difendersi – la parte attrice, ovvero l’attuale ricorrente;

ritenuto che quindi il ricorso deve essere rigettato, rimettendo le spese del grado alla globale valutazione del giudice di merito;

ritenuto altresì che sussistono – avendo il ricorso per regolamento di competenza natura impugnatoria (Cass. sez, 6-L, ord. 22 maggio 2014 n. 11331) – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

Rigetta il ricorso di regolamento. Spese rimesse.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2017

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