Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21006 del 06/10/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 21006 Anno 2014
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: GHINOY PAOLA

SENTENZA

sul ricorso 12106-2009 proposto da:
INDRACCOLO

ROSARIA

C.F.

NDRRSR62H53A662T,

elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE
CLODIA 165, presso lo studio dell’avvocato SILVANA
LOMBARDI, rappresentata e difesa dall’avvocato DANIELA
FRACASSO, giusta delega in atti;
– ricorrenti –

2014

contro

2460

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

I.N.P.S.
SOCIALE,

C.F.

80078750587,

in persona

del

suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

Data pubblicazione: 06/10/2014

proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F.
05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati

delega in calce alla copia notificata del ricorso;
– resistente con mandato contro

SOBARIT;
– intimata –

avverso la sentenza n. 738/2008 della CORTE D’APPELLO
di LECCE, depositata il 13/05/2008 r.g.n. 2321/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/07/2014 dal Consigliere Dott. PAOLA
GHINOY;
udito l’Avvocato, MATANO GIUSEPPE per delega SGROI
ANTONINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

CALIULO LUIGI, MARITATO LELIO, SGROI ANTONINO, giusta

R. Gen. N. 12106/2009
Udienza 9.7.2014

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza numero 738 del 2008 la Corte d’appello di Lecce,
accogliendo l’appello proposto da Inps e SCCI- Società per la
cartolarizzazione dei crediti dell ‘Inps, respingeva l’opposizione
proposta da Rosaria Indraccolo

avverso le cartelle esattoriali

delle somme a titolo di contributi fissi entro il minimale dovuti alla
gestione commercianti per gli anni dal 1998 al 2001, oltre somme
aggiuntive. Interpretando diversamente rispetto al Tribunale l’art.1
c.208 della L. n. 662 del 1996, la Corte d’Appello riteneva che l’
iscrizione alla gestione commercianti per l’attività svolta come socio
all’interno della s.r.l. Liadera Arreda dovesse concorrere con l’iscrizione
alla gestione separata effettuata con decorrenza dal 5/3/1996 in quanto
amministratore della stessa società, non operando nel caso il principio
dell’ assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività
prevalente.
2. Rosaria Indraccolo ha proposto ricorso per la cassazione di tale
sentenza, affidato ad un unico motivo. L’Inps- SCCI si è costituito con
delega in calce al ricorso notificato. Equitalia Lecce s.p.a., già Sobarit
s.p.a., è rimasta intimata.
3. A fondamento del gravame la ricorrente deduce la violazione e falsa
applicazione dell’art. 1 c. 208 della L. n. 662 del 1996.
Riferisce di aver fornito la prova di avere prestato all’attività di
collaborazione coordinata e continuativa fin dal 1996 quale
amministratore in favore della s.r.l. Liadera Arreda in via prevalente
rispetto a quella di socio e che tale circostanza non è mai stata
specificamente contestata; sostiene che la norma citata prevede che in
caso di prestazione di contemporanea attività di lavoro autonomo da
parte degli esercenti attività commerciali occorre procedere
all’iscrizione nella gestione in relazione alla quale viene esercitata
l’attività prevalente. Formula il seguente quesito di diritto (come
Paol Ghinoy, estensore
3

notificatele da Sobarit il 23/4/2002 e il 17/5/2003 per il pagamento

R. Gen. N. 12106/2009
Udienza 9.7.2014

previsto dall’art. 366 bis c.p.c. operante ratione temporis) “Dica la
Suprema Corte se l’ art. I c. 208 della legge 662/1996 trovi
applicazione nel caso di esercizio in capo ad un medesimo soggetto di
attività commerciale ed altra attività assoggettabile alla speciale
gestione separata Inps in virtù dell’art.2 c. 26 della L. n. 335 dell’8

commerciale che svolga per la società in misura prevalente attività di
collaborazione coordinata e continuativa quale amministratore
assoggettata all’iscrizione alla speciale separata Inps in virtù dell’art.2 c.
26 della L. 335 del 1995, trovi applicazione l’art. 1 c. 208 della L. n.
662 del 1996 e pertanto se detto socio debba essere iscritto
esclusivamente all’indicata speciale gestione separata e non anche alla
gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali”.
4. L’evoluzione normativa e giurisprudenziale successiva alla
proposizione del ricorso ne manifesta l’infondatezza.
L’art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996, così dispone:
“Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino
contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attività
autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria
per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione
prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro
opera professionale in misura prevalente. Spetta all’Istituto nazionale
della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell’assicurazione
corrispondente all’attività prevalente. (…)”.
5. Le Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione con la sentenza n. 340
del 12.2.2010, risolvendo il contrasto di giurisprudenza insorto
sull’interpretazione dell’ambito di applicazione di tale disposizione,
avevano affermato che al socio di una società a responsabilità limitata
che eserciti attività commerciale nell’ambito della medesima e,
contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, si
applica la regola dettata dall’art. 1, comma 208, della legge n. 662 del
Pao Ghi oy, estensore
4

agosto 1995 e conseguentemente se nel caso di socio di S.r.l.

R. Gen. N. 12106/2009
Udienza 9.7.2014

1996, secondo la quale i soggetti che esercitano contemporaneamente,
in una o più imprese commerciali, varie attività autonome assoggettabili
a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per
l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera

dell’iscrizione nella gestione di cui all’art. 2, comma 26, della legge n.
335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciale, ai
sensi dell’ art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996, spetta
all’INPS, secondo il carattere di prevalenza, e la contribuzione si
commisura esclusivamente ai redditi percepiti dall’attività prevalente e
con le regole vigenti nella gestione di competenza”.
6. Successivamente è però entrato in vigore l’ art. 12, comma 11 del D.L.
31 maggio 2010, n. 78 (convertito in legge, con modificazioni, dall’ art.
1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122) che così dispone:
“L’art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si
interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il
principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per
l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai
commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono
iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’Inps.
Restano, pertanto, esclusi dall’applicazione dell’art. 1, comma 208,
legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali e’ obbligatoriamente
prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui all’art. 2, comma
26, legge 16 agosto 1995, n. 335”.
7. In forza della citata norma, deve ritenersi che il giudizio di prevalenza
previsto dall’art. 1 comma 208 della L.662/96 resti escluso per i casi di
soggetti iscritti contemporaneamente alla gestione commercianti ed a
quella separata, come nel caso della Indraccolo, operando solo per il
caso di concorrenza tra attività iscrivibili alle gestioni artigiani,
commercianti e coltivatori diretti.

m

Paol Ghnoy,

i

estensore

5

professionale in misura prevalente. Avevano aggiunto che la scelta

R. Gen. N. 12106/2009
Udienza 9.7.2014

8. La Corte Costituzionale con la sentenza 26/01/2012, n. 15 ha dichiarato
infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’ articolo 12,
comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 sopra riportato,
sollevate dalla Corte d’Appello di Genova con riferimento agli articoli
3, 24, primo comma, 102, 111, secondo comma, e 117, primo comma,

per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e
con la successiva ordinanza

01/03/2013, n. 32 ha dichiarato

manifestamente infondate le analoghe questioni poste dal Tribunale di
Sondrio.
9. Dello stesso avviso era stata la sentenza di questa Corte a Sezioni Unite
n. 17076 del 2011, che ha definitivamente affermato il seguente
principio di diritto: “In caso di esercizio di attività in forma d’impresa
ad opera di commercianti, o artigiani, o coltivatori diretti,
contemporaneamente all’esercizio di attività autonoma per la quale è
obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale
separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
non opera l’unificazione della contribuzione sulla base del parametro
dell’attività prevalente, quale prevista dalla L. 23 dicembre 1996, n.
662, art. 1, comma 208” (conf. Sez. 6 – L, ord. n. 9803 del 14/06/2012)
10. Consegue alle esposte considerazioni il rigetto del ricorso.
11. La circostanza che il ricorso sia stato proposto prima
dell’interpretazione autentica ad opera del legislatore della disposizione
invocata determina la compensazione tra le parti delle spese del
presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9.7.201dif

della Costituzione, in relazione all’articolo 6 della Convenzione europea

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA