Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21005 del 08/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/09/2017, (ud. 04/07/2017, dep.08/09/2017),  n. 21005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24330-2016 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, V. VAL D’OSSOLA

25, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE LEONTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALFIO FRANCO AMATO;

– ricorrente –

e contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1580/2016 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata

il 09/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/07/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 9/3/2016, il Tribunale di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento della domanda proposta da C.S., ha condannato la Fondiaria Sai s.p.a. al risarcimento, in favore di quest’ultimo, dei danni dallo stesso subiti a seguito di un sinistro stradale;

che, a fondamento della decisione assunta, il giudice di appello ritenuta sussistente la prova della verificazione del sinistro – ha determinato gli importi dovuti a titolo risarcitorio in favore del C., escludendovi, tuttavia, le poste rivendicate a titolo di danno patrimoniale per il danneggiamento del motoveicolo dell’attore e a titolo di personalizzazione del danno non patrimoniale;

che, avverso la sentenza d’appello, C.S. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

che la Unipolsai Assicurazioni s.p.a. (già Fondiaria Sai s.p.a.) non ha svolto difese in questa sede;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., le parti non hanno presentato memoria;

considerato che, con il motivo di doglianza proposto, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., oltre che degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., e del D.P.R. n. 37 del 2009, art. 5, lett. e) e D.P.R. n. 191 del 2009 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto non adeguatamente comprovato il pregiudizio materiale consistito nel danneggiamento del motoveicolo dell’attore, nonchè per aver erroneamente escluso la liquidazione del danno morale originariamente rivendicato;

che la censura è inammissibile;

che, al riguardo, è appena il caso di evidenziare come, attraverso le censure indicate (sotto entrambi i profili di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), il ricorrente si sia sostanzialmente spinto a sollecitare la corte di legittimità a procedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (nuovo testo) sul piano dei vizi rilevanti della motivazione;

che, in particolare, sotto il profilo della violazione di legge, il ricorrente risulta aver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un’errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente il C. nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa rilevanti ai fini della liquidazione del danno, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;

che, quanto al profilo del vizio di motivazione, lo stesso si è spinto a delineare i tratti di un vaglio di legittimità esteso al riscontro di pretesi difetti o insufficienze motivazionali (nella prospettiva dell’errata interpretazione o configurazione del valore rappresentativo degli elementi di prova esaminati) del tutto inidonei a soddisfare i requisiti imposti dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

che, sulla base delle considerazioni sin qui indicate, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso;

che non vi è luogo all’adozione di statuizioni in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo la Unipolsai Assicurazioni s.p.a. svolto difese in questa sede.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2017

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