Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21005 del 06/08/2019

Cassazione civile sez. II, 06/08/2019, (ud. 01/04/2019, dep. 06/08/2019), n.21005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11289-2015 proposto da:

RGM R. MANUFACTURIG GROUP SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del

Liquidatore pro tempore, R.L., elettivamente domiciliati

in ROMA, CORSO DI FRANCIA 197, presso lo studio dell’avvocato SILVIA

GALLETTI, rappresentati e difesi dall’avvocato DONATO ANTONIO

MUSCHIO SCHIAVONE;

– ricorrenti –

contro

S.T., elettivamente domiciliato in ROMA, V. APPIANO 8,

presso lo studio dell’avvocato ORAZIO CASTELLANA, rappresentato e

difeso dall’avvocato S.T.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 48/2015 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI di

TARANTO, depositata il 28/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/04/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

Fatto

RITENUTO

che:

L’avv. S.T. ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Taranto più decreti ingiuntivi per il pagamento di compensi relativi ad attività professionale svolta in favore della R.G.M. R. Manufacturing Group s.r.l. (Rgm) e di R.L., quale titolare della omonima ditta individuale;

Precisamente: a) il decreto ingiuntivo n. 10 del 2007 in relazione all’attività professionale prestata, in favore della Rgm, nella controversia contro C. s.a.s. e dopo il fallimento di questa contro la relativa procedura in un giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto, definito con transazione; b) il decreto ingiuntivo n. 11 del 2007 nei confronti di R.L., titolare della omonima ditta individuale, per attività professionale prestata nelle controversie contro B.C. (dinanzi al tribunale di Pisa) e contro la Urne s.r.l. (dinanzi al tribunale di Prato); c) il decreto ingiuntivo n. 256 del 2007 per le attività prestate, in favore della Rgm, nella causa contro la Emme Group Communication s.r.l. in un giudizio davanti al Giudice di pace di Roma e in altra controversia contro la Cattolica Ass.ni S.p.A. dinanzi al Giudice di pace di Martina Franca.

Contro tali decreti gli ingiunti proponevano distinte opposizioni, che erano rigettate dal Tribunale di Taranto con la sentenza n. 20 del 2012, relativamente al decreto n. 256/2007, e con la sentenza n. 21 del 2012 relativamente ai decreti nn. 10 e 11 del 2007.

Il medesimo professionista iniziava davanti al Giudice di pace di Martina Franca autonomo giudizio per la ripetizione delle spese di domiciliazione sostenute per la causa contro la Urne s.r.l.

Il giudice di pace rimetteva la causa al Tribunale di Taranto per connessione e la causa era riassunta dinanzi a questo, che accoglieva la domanda con ulteriore e distinta sentenza.

Contro le tre sentenze la Rgm e R. proponevano appello con un unico atto.

La Corte d’appello di Lecce dichiarava inammissibile l’appello per violazione del principio di inammissibilità della impugnazione cumulativa.

Per la cassazione della sentenza Rgm e R. hanno proposto ricorso affidato a due motivi.

L’avv. S.T. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il primo motivo di ricorso denuncia la sentenza per violazione di norme di diritto o insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

E’ naturalmente oggetto di censura la statuizione di inammissibilità dell’appello proposto con unico atto contro le più sentenze.

Il ricorrente rileva che il principio della inammissibilità dell’appello cumulativo non è un principio assoluto nella giurisprudenza di legittimità, che ha talvolta ammesso che, con un unico atto, vengano impugnate più sentenze.

Il motivo è infondato.

Infatti la possibilità dell’impugnazione cumulativa è generalmente riconosciuta solo per il processo tributario a condizione che le sentenze siano rese fra le stesse parti ed abbiano per oggetto questioni identiche (Cass., S.U., 3692/2009; n. 21955/2010; n. 7159/2011, n. 20247/2013).

In realtà un isolato precedente ha ritenuto ammissibile l’impugnativa cumulativa avverso diverse sentenze anche in materia di violazioni al codice della strada, “allorchè i relativi procedimenti, pur riguardando situazioni giuridiche formalmente distinte, dipendano per intero dalla soluzione tra le stesse parti di un’identica questione di diritto (Cass. n. 6063/2015).

Senza che sia necessario prendere posizione sulla questione di principio, agli effetti che rilevano in questa sede, è sufficiente considerare che i ricorrenti non potrebbero comunque beneficiare delle aperture della giurisprudenza di legittimità (aperture comunque circoscritte a talune materie), in quanto nella specie non ricorreva nè identità di parti, nè di questioni.

Alcune sentenze furono emesse fra il professionista e la società di capitali, altre fra il professionista e la persona fisica.

Al ricorrente non giova ricordare il principio secondo cui “al fine di individuare il soggetto obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore, occorre distinguere tra rapporto endoprocessuale nascente dal rilascio della procura ad litem e rapporto che si instaura tra il professionista incaricato ed il soggetto che ha conferito l’incarico, il quale può essere anche diverso da colui che ha rilasciato la procura. In tal caso chi agisce per il conseguimento del compenso ha l’onere di provare il conferimento dell’incarico da parte del terzo, dovendosi, in difetto, presumere che il cliente sia colui che ha rilasciato la procura” (Cass. n. 4959/2012; n. 24010/2004).

Trattasi di principio riconosciuto per una finalità diversa.

Si ammette che il professionista, nel concorso dei presupposti, possa richiedere il compenso nei confronti di un soggetto diverso da colui cha conferito la procura terzo, il che non vuol dire che, in presenza di due distinte sentenze, una emessa nei confronti del conferente l’incarico in proprio, e l’altra nei confronti del diverso soggetto che ha rilasciato la procura, la parte sia comunque identica.

Si deve nello stesso tempo escludere che i giudizi avessero per oggetto questione identiche.

E’ incontroverso che i compensi furono richieste dal difensore per incarichi diversi, svolti dinanzi a giudici diversi.

La circostanza che i clienti avessero sollevato nei diverse giudizi analoghe obiezioni e difese, alcune comuni a vari incarichi (il versamento di una somma a titolo di competenze per tutti gli incarichi) avrebbe al limite giustificato la riunione (discrezionale) delle diverse impugnazioni, ammessa in presenza di certe condizioni anche se le impugnazioni sono proposte contro sentenze diverse (Cass., S.U., n 1521/2013), mentre il ricorrente, in forza di tale generica connessione, pretende di poter giustificare l’impugnazione cumulativa ben oltre le aperture della giurisprudenza di legittimità in materia tributaria.

Il secondo motivo denuncia violazione di norme di diritto, insufficiente e contraddittoria motivazione ovvero omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla mancata applicazione dell’art. 103 c.p.c.

Il motivo è infondato.

La possibilità, riconosciuta al giudice in materia di litisconsorzio facoltativo, di disporre la separazione delle cause, non fornisce argomento per attenuare il principio della inammissibilità della impugnazione cumulativa di più sentenze.

Valgono le considerazioni già proposte nell’esame del precedente motivo.

In conclusione il ricorso è rigettato con addebito di spese.

Sussistono i presupposti per disporre il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;

dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 1 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2019

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