Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21005 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 02/10/2020), n.21005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12996-2019 proposto da:

LAURA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso

lo studio dell’avvocato ALESSIO PETRETTI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati PAOLO BONOMI, PAOLO GIUDICI;

– ricorrente –

contro

S.A., F.A.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1606/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 16/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel 2008, S.A. e F.A.G. convennero in giudizio Laura s.r.l., al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti alla loro proprietà.

Parte attrice dedusse il mancato adempimento, da parte della convenuta, di un accordo, in forza del quale quest’ultima si era impegnata a sistemare eventuali danni causati dai lavori di ristrutturazione dell’immobile confinante con quello degli attori, e a corrispondere la somma di Euro 100,00 al giorno per ogni giorno di occupazione dell’area a confine e di proprietà degli stessi.

Inoltre, una scrittura privata aveva impegnato Laura s.r.l. al ripristino dei luoghi, in seguito al grave smottamento del terreno avvenuto durante i lavori effettuati dalla stessa, con conseguente causazione di danni nella proprietà di S.- F..

Laura s.r.l. si costituì in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e la condanna degli attori al risarcimento del danno per Euro 29.976,41 e 51.260,00.

Parte convenuta imputò i danni lamentati dalle parti al non corretto smaltimento delle acque da parte degli attori, causa del cedimento del terreno.

Al termine dell’istruttoria, il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 1282/2014, accertò la responsabilità di Laura s.r.l. per i danni lamentati dalle parti, condannandola al pagamento di Euro 6.275,12 e alla rifusione delle spese di lite.

2. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 1606/2018, pubblicata il 16/10/2018, ha respinto l’appello proposto da Laura s.r.l., la quale criticava l’adesione del giudice di primo grado alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio in merito alla responsabilità del franamento del terreno.

I giudici di merito hanno confermato la esclusiva responsabilità della società nella causazione dei danni subiti da S.A. e F.A.G. in seguito all’evento franoso: in quanto, oltre alla presenza della scrittura privata, chiara era la relazione del consulente tecnico d’ufficio circa la responsabilità della frana.

3. Avverso tale pronuncia Laura s.r.l. ricorre in cassazione, sulla base di un unico motivo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con l’unico motivo di ricorso, parte ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il “giudice di secondo grado avrebbe dovuto – a prescindere delle valutazioni di diritto del CTU – individuare nel proprietario del fondo dal quale è derivata l’infiltrazione, ossia quello dei resistenti, responsabili dell’avvenuto”.

La Corte d’appello avrebbe erroneamente attribuito lo sfaldamento del terreno ai lavori eseguiti dall’appellante, visto che questo, e i conseguenti danni, sarebbero invero derivati dalle infiltrazioni del pozzo degli appellati i quali avrebbero dovuto risarcire i danni.

Il motivo è inammissibile.

Premessa la carenza di valida censura al rilievo del giudice del merito sul carattere apodittico ed indimostrato della causa alternativa soltanto allegata, la censura è diretta ad ottenere una rivalutazione di fatti e di elementi probatori, accertamento estraneo al giudizio della Corte di cassazione.

Invero, l’esame della consulenza tecnica rientra nel sovrano apprezzamento del giudice di merito, il quale in sede di giudizio è autonomo nell’analisi delle fonti poste alla base del proprio convincimento, senza che ciò possa essere in qualche modo oggetto di critica in questa sede, se non per carenze motivazionali.

Nel caso di specie, la Corte ha analizzato sia la consulenza tecnica d’ufficio che quella di parte, pervenendo a una valutazione non suscettibile di critica in questa sede, in base al principio del libero convincimento del giudice e di libera valutazione delle prove ed alla normale incensurabilità in Cassazione degli apprezzamenti di fatto dei giudici del merito. Non rilevano inoltre vizi logici giuridici nella redazione della sentenza.

5. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.

6. Infine, poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

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