Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21004 del 18/10/2016

Cassazione civile sez. VI, 18/10/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 18/10/2016), n.21004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8171/2015 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), – società con socio unico – in

persona del Responsabile della Direzione Affari legali,

elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE EUROPA 190, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTA MAZZI, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIUSEPPINA ROSA VERARDI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

G.E., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI

BATTISTA LUCIANO, ALESSANDRO UNALI, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 229/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI del 17/09/2014, depositata il

26/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato Dora De Rose (delega verbale avvocato Verardi)

difensore della ricorrente che ha chiesto la rinuncia del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Poste Italiane ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Cagliari sezione di Sassari che aveva accolto la domanda di G.E. e convertito il contratto a tempo determinato intercorso tra le parti. G.E. si è difesa con controricorso e ha proposto ricorso incidentale.

Nelle more del giudizio in data (OMISSIS) le parti hanno sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale della controversia che è stato depositato insieme ad un atto di rinuncia da parte di poste Italiane s.p.a..

Tanto premesso si osserva che dal verbale di conciliazione sindacale prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo con riferimento al rapporto dedotto in giudizio, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e con conseguente definizione, in coerenza con il verbale stesso, della fase giudiziale ancora aperta, e spese compensate. lira le parti è, pertanto, venuta a cessare la materia del contendere. Deve essere pronunciata la compensazione per intero delle spese del presente giudizio, in relazione a guanto transattivamente stabilito dalle parti e ribadito da Poste Italiane con la nota di deposito del verbale di conciliazione.

PQM

La Corte, dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2016

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