Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21004 del 08/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/09/2017, (ud. 15/06/2017, dep.08/09/2017),  n. 21004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19961-2016 proposto da:

BARBARIGO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COMANO 95, presso lo studio

dell’avvocato GIANMARCO CESARI, rappresentata e difesa dall’avvocato

AUGUSTO PALESE;

– ricorrente –

contro

F.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato MAURIZIO TREVISAN;

– controricorrente –

e contro

ALLIANZ SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 218/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 03/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/06/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Barbarigo s.r.l. propone ricorso per cassazione illustrato da memoria avverso la sentenza n. 218/2016, depositata in cancelleria il 1.2.2016 dalla Corte d’Appello di Venezia, nei confronti di F.A. e di Allianz s.p.a.

Resiste la F. con controricorso anch’esso illustrato da memoria.

Con la sentenza impugnata, la corte d’appello dichiarava inammissibile l’appello con il quale la Barbarigo impugnava il rigetto della opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall’architetto F. nei suoi confronti per il pagamento di prestazioni professionali. Con l’opposizione la società aveva anche chiesto, in via riconvenzionale, la condanna della professionista al risarcimento dei danni conseguenti alla lacunosa progettazione.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., su proposta del relatore, in quanto ritenuto inammissibile.

Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, preso atto delle argomentazioni contenute nelle memorie, ritiene di condividere la soluzione proposta dal relatore.

Tanto perchè il ricorso solo apparentemente denuncia una violazione di legge ed in particolare dell’art. 342 c.p.c.: esso contesta la declaratoria di inammissibilità dell’appello, fondata sulla genericità e sulla mancanza di critiche specifiche alla sentenza di primo grado impugnata, ma riproduce lo stesso modello compositivo utilizzato per l’atto di appello ed anche in questo caso inidoneo a veicolare efficacemente una impugnazione. Il ricorso per cassazione a sua volta non contiene in effetti una puntuale segnalazione degli errori di diritto in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, e non smentisce la censura di genericità con un puntuale richiamo alle critiche svolte all’impianto decisionale, ma si limita ad indicare di aver sviluppato tali critiche nelle 26 pagine in cui si articola l’atto di appello, in cui riferisce di aver effettuato, in effetti, una serrata critica della consulenza tecnica, sulla quale si è fondata la decisione del tribunale.

Per sua scelta precisa, il ricorrente non ritiene di “inoltrarsi nel merito della vertenza”, rimandando ad una semplice lettura del libello introduttivo del giudizio di secondo grado.

Incorre in tal modo in una violazione del principio di necessaria specificità del ricorso per cassazione, principio che deve caratterizzare ogni impugnazione ed ogni suo motivo, evitando, in modo particolare, alla Corte, la lettura integrale degli atti di parte la cui rilevanza deve essere selezionata e veicolata dal ricorrente attraverso appositi, specifici richiami contenuti nel ricorso.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza della ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 15 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2017

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