Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21004 del 06/08/2019

Cassazione civile sez. II, 06/08/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 06/08/2019), n.21004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26154-2015 proposto da:

M.A., in proprio e quale erede di M.G.,

M.V. e M.M., quali eredi di M.G.,

rappresentati e difesi dall’Avvocato ANTONIO LIBERATORE, ed

elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Alessandro

Fatica in ROMA, VIA PALESTRO 56;

– ricorrenti –

contro

D.V., ME.MA., ME.CO. e

MA.DO., quali eredi di Me.Pa., rappresentati e difesi

dall’Avvocato NICOLA TANA ed elettivamente domiciliati presso il suo

studio in TERMOLI, TRAVERSA VIA MADONNA delle GRAZIE 58;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3202/2015 della CORTE di APPELLO di NAPOLI,

pubblicata il 14/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/03/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato in data 7.5.1994 i coniugi M.G. e M.A. convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Larino ME.PA. esponendo: che dal 6.10.1981, in virtù di atto di compravendita-transazione stipulato con l’Amministrazione del Demanio dello Stato, erano proprietari di una striscia di terreno di mq. 1705, sita in (OMISSIS); che in virtù del medesimo atto pubblico erano proprietari di un fabbricato insistente sul descritto terreno, realizzato dagli attori, esteso circa mq. 70 (riportato in Catasto al (OMISSIS)), nonchè di un capannone prefabbricato di mq. 50, insistente su detto terreno, realizzato in prossimità del fabbricato; che detti immobili, prima posseduti dagli attori, da qualche anno erano invece posseduti dal convenuto, il quale aveva arbitrariamente ed abusivamente approfittato dell’assenza degli attori per occuparli con oggetti di sua proprietà. Ciò premesso, gli attori chiedevano di essere riconosciuti legittimi ed esclusivi proprietari del fabbricato e dell’attiguo capannone prefabbricato e che il Me. fosse condannato al rilascio degli immobili.

Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale contestava la fondatezza delle domande: in particolare, negava che gli attori fossero proprietari delle porzioni immobiliari indicate in citazione e che essi avessero stipulato un valido atto di vendita con l’Amministrazione Demaniale; negava che egli avesse arbitrariamente e abusivamente occupato gli immobili oggetto di lite; chiedeva il rigetto delle domande.

A seguito del decesso di M.G. si costituivano in giudizio gli eredi M.A., M.M. e M.V., riportandosi alle domande del dante causa.

All’esito dell’istruttoria, il Tribunale di Larino-Sezione Stralcio, con sentenza n. 321/2004, depositata in data 8.6.2004, rigettava la domanda degli attori, condannandoli al pagamento delle spese di lite, previa compensazione nella misura della metà. In particolare, il Tribunale riteneva che non fosse stata fornita la prova della proprietà dei beni rivendicati, in quanto l’atto di compravendita con l’Amministrazione periferica dello Stato, invocato dagli attori come titolo, era sottoposto a condizione sospensiva dell’approvazione della “Autorità Superiore”, ovvero dell’Intendenza di Finanza di Campobasso e l’avveramento di detta condizione non era stato dimostrato.

Avverso detta sentenza proponevano appello i M., che sostenevano che l’approvazione fosse intervenuta con atto del 27.8.1991.

Si costituiva in giudizio il Me. eccependo la tardività della produzione del documento e la sua irrilevanza, sostenendo che tale documento non fosse sufficiente ad assolvere l’onere probatorio gravante sui rivendicanti.

Con sentenza n. 339/2006, depositata in data 5.12.2006, la Corte d’Appello di Napoli accoglieva l’appello e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata: 1) dichiarava gli appellanti proprietari del terreno già indicato, nonchè del fabbricato e del capannone ivi insistenti per acquisto validamente fattone, con atto pubblico del 6.10.1981, dall’Amministrazione Demaniale dello Stato; 2) ordinava al Me. il rilascio dei suddetti beni; 3) confermava la sentenza gravata relativamente alla compensazione di metà delle spese di lite di primo grado; 4) compensava per metà le spese del grado di appello. La Corte rilevava che i beni del Demanio non fossero usucapibili e che non fosse stato provato un possesso ventennale del Me. successivo all’acquisto dei M..

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Me. in base a quattro motivi. Resistevano con controricorso i M..

Con sentenza n. 23280/2013, depositata in data 14.10.2013, la Suprema Corte accoglieva il primo motivo di ricorso dichiarando assorbiti gli altri; cassava la sentenza e rinviava, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli.

Alla riassunzione provvedevano M.A., in proprio e quale erede di M.G., M.V. e M.M., quali eredi di M.G., chiedendo l’accoglimento delle domande attoree.

Si costituivano in giudizio gli eredi del Me., D.V., ME.MA., ME.DO. e ME.CO., che concludevano per il rigetto delle avverse domande.

Con sentenza n. 3202/2015, depositata in data 14.7.2015, la Corte d’Appello di Napoli rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava la sentenza impugnata, condannando gli appellanti al pagamento della metà delle spese di lite del primo giudizio di appello, del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio. In particolare, la sentenza accertava che i beni non appartenessero al Demanio marittimo e che i rivendicanti non avessero assolto all’onere della c.d. probatio diabolica.

Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione i M. sulla base di un motivo; resistono la D. e memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con unico motivo, i ricorrenti lamentano la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 948,1158 e 1159 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, in quanto la Corte d’appello avrebbe rilevato il fatto che non era stato assolto l’onere probatorio, non avendo i ricorrenti fornito la prova di un acquisto a titolo originario, ovvero di un titolo derivativo da altro soggetto, titolare della proprietà in forza di usucapione o di una serie ininterrotta di passaggi, in capo al titolare Amministrazione dello Stato. I ricorrenti lamentano il fatto che, nella sentenza impugnata, la Corte territoriale, nell’evidenziare che dall’istruttoria svolta non emergeva un possesso utile all’usucapione ordinaria, non prendeva, tuttavia, in considerazione l’ipotesi, configurabile nel caso di specie, che gli stessi ricorrenti potessero avvalersi, nell’ambito della proposta azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., dell’istituto dell’usucapione decennale di cui all’art. 1159 c.c. Secondo i ricorrenti, pertanto, pur ricorrendo l’ipotesi di acquisto a non domino, non poteva essere revocato in dubbio che essi M. avessero acquistato in buona fede, che il titolo fosse idoneo a trasferire la proprietà (trattandosi di atto pubblico di compravendita – transazione), che lo stesso titolo fosse stato debitamente trascritto (come da documentazione in atti) e che gli stessi, infine, avevano posseduto uti domini gli immobili per almeno dieci anni, termine abbreviato rivendicato in tale sede, ovvero dalla data di acquisto (6/10/1981) e comunque dalla data di trascrizione dell’atto fino agli anni 1991/1992, allorquando i Me. avevano occupato abusivamente i beni medesimi.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

1.2. – Questa Corte, nella sentenza n. 23280 del 2013, resa nel giudizio de quo, aveva ritenuto che gli (allora) resistenti M. avrebbero dovuto provare che l’amministrazione loro dante causa fosse divenuta proprietaria del bene grazie a un titolo derivativo clà altro soggetto, titolare della proprietà in forza di usucapione o di una serie ininterrotta di passaggi, ovvero che il bene fosse appartenente al demanio marittimo perchè corrispondente ad uno tipi normativamente definiti ai quali la legge (art. 822 c.c. e art. 28 c.nav.) attribuisce la qualità di beni demaniali marittimi; laddove, viceversa, “con affermazione vaga e imprecisa”, la Corte di appello aveva ritenuto che la demanialità del bene fosse desumibile dalla “prossimità alla spiaggia del mare”, circostanza di per sè non concludente nè decisiva per stabilire l’appartenenza al demanio marittimo.

Questa Corte sottolineava che la sentenza si era ben guardata dall’affermare che il fondo alienato facesse in precedenza parte dell’arenile e come tale costituisse demanio marittimo (Cass. n. 10304 del 2004; Cass. n. 10817 del 2009; Cass. n. 17737 del 2009), sicchè il requisito della demanialità era stato enunciato senza alcun riscontro con le disposizioni normative che configurano il demanio marittimo, cui la sentenza sembrava riferirsi. E che a differenza di quanto previsto dall’art. 829 c.c. – secondo cui il passaggio di un bene dal demanio pubblico al patrimonio ha natura dichiarativa e può avvenire anche tacitamente – per i beni appartenenti al demanio marittimo non è possibile che la sdemanializzazione si realizzi in forma tacita, essendo necessaria, ai sensi dell’art. 35 c.n., l’adozione di un espresso e formale provvedimento della competente autorità amministrativa, avente carattere costitutivo (Cass. n. 10817 del 2009; Cass. n. 2323 del 2000), con la conseguenza che, in difetto di tale provvedimento, deve ritenersi nulla, per impossibilità dell’oggetto, la vendita di detti beni effettuata al privato (Cass. n. 1987 del 1985).

Pertanto, la Corte di merito, per confermare la contestata validità della vendita sotto il profilo della provenienza, avrebbe dovuto non solo dar conto della appartenenza del bene al demanio marittimo, ma anche della avvenuta sdemanializzazione; avendo essa invece “ambiguamente ipotizzato” che si trattasse di bene demaniale ovvero del patrimonio statale, senza preoccuparsi di verificare le caratteristiche effettive del bene sotto il profilo materiale e giuridico, tali da consentire un preciso inquadramento della tipologia di bene pubblico e del conseguente regime applicabile ai fini dell’alienazione. Sicchè – accolto il motivo di ricorso, restando assorbiti gli altri (relativi alla mancata declaratoria di nullità dell’atto di vendita; all’inammissibilità della domanda di rivendicazione e rilascio in violazione dell’art. 345 c.p.c.; alla insistenza di un capannone sui terreni oggetto di compravendita), il giudice di rinvio avrebbe provveduto a nuovo esame attenendosi ai principi enucleati (Cass. n. 23280 del 2013).

1.3. – Alla affermazione di siffatti principi, si correla quello, altrettanto consolidato, secondo cui la riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l’altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonchè conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell’ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione (Cass. n. 25244 del 2013).

Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, nè presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio d’appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l’effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall’altro, la formazione del giudicato interno (Cass. n. 4096 del 2007; Cass. n. 13719 del 2006; in senso analogo, Cass. n. 13006 del 2003).

1.4. – Viceversa, l’unico motivo del presente ricorso riguarda una questione, relativa alla applicazione dell’istituto della usucapione decennale ex art. 1159 c.c. rispetto ai beni rivendicati dai ricorrenti, del tutto nuova (ed estranea al thema decidendum), come tale inammissibile, in quanto sollevata per la prima volta in questa sede e richiedente un accertamento fattuale non praticabile dal giudice di legittimità.

Risulta, infatti, dagli atti dei precedenti gradi di giudizio e dalle argomentazioni contenute tanto nella sentenza di legittimità, quanto in quella di rinvio (qui impugnata), che i ricorrenti non hanno mai prima invocato, a presidio di una domanda tempestivamente svolta, la sussistenza dei presupposti dell’usucapione decennale ex art. 1159 c.c. Sicchè, non è configurabile (data l’assoluta novità della questione) la asserita censura di omesso esame, da parte della Corte territoriale, di tale domanda, in quanto evidentemente mai posta all’esame del medesimo. Laddove, a ben vedere, la nuova questione proposta dai ricorrenti circa un loro acquisto “a non domino” ex art. 1159 c.c. risulta ancor di più manifestamente improponibile se si considera che i medesimi, nei precedenti gradi del giudizio, hanno, incompatibilmente con tale loro assunto, sempre asserito che i terreni alienati dall’Amministrazione dello Stato fossero di proprietà di quest’ultima, così sostenendo un loro acquisto a domino.

2. – Il ricorso è, pertanto, inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa altresì la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla refusione delle spese di lite in favore dei controricorrenti che liquida in complessivi Euro 4.000,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2019

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