Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21004 del 02/10/2020
Cassazione civile sez. VI, 02/10/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 02/10/2020), n.21004
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12791-2019 proposto da:
P.M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI
CALAMATTA 16, presso lo studio dell’avvocato MANUELA MARIA ZOCCALI,
rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO NIZZARI;
– ricorrente –
contro
GENERALI BUSINESS SOLUTION SPA, A.G., C.O.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 997/2018 del TRIBUNALE di PALMI, depositata il
17/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PELLECCHIA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. Nel 2013, P.M.R. convenne in giudizio A.G., C.O. e ASSITALIA (oggi GENERALI ITALIA S.P.A.), per sentirli condannare al risarcimento danni, quantificati in complessivi Euro 9.130,04.
In particolare, l’attore dedusse di essere stato violentemente urtato, mentre era alla guida della propria autovettura, da un secondo veicolo, privo di copertura assicurativa, condotto da A.G. e di proprietà di C.O.. Contestualmente, questi ultimi furono condannati dal Tribunale penale di Cinquefrondi rispettivamente per i reati di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), ed agli artt. 349 e 335 c.p., mentre P.M.R. venne assolto dal reato di cui agli artt. 110 e 590 c.p..
Il Giudice di Pace di Cinquefrondi, con sentenza n. 67/2014, dichiarò il concorso di colpa nella causazione del sinistro stradale in applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, condannando i convenuti al pagamento in solido di Euro 2.425,02.
2. Il Tribunale di Palmi, con sentenza n. 997/2018, pubblicata il 17/10/2018, ha rigettato l’appello proposto da P., il quale contestava il riconoscimento del concorso di colpa e il rigetto della domanda di condanna al risarcimento del danno c.d. da fermo.
Il giudice di appello ha confermato il concorso di colpa tra le parti nella causazione dell’incidente, poichè, anche se provata la condotta colposa di A.G., non era stata fornita la prova della sua esclusiva responsabilità, sicchè nei casi di incertezza circa la dinamica del sinistro, si applicava la presunzione di cui all’art. 2054, comma 2.
Circa la richiesta di risarcimento del danno c.d. da fermo, il giudice ha ritenuto anche in questo caso non provate spese per l’utilizzo di un mezzo sostitutivo o il tempo necessario per la riparazione.
3. Avverso tal decisione P.M.R. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
Diritto
CONSIDERATO
che:
4. Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la “violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 e 1227 c.c.”.
Si duole della erronea applicazione di tale normativa in quanto “il Tribunale, pur disponendo di tutti gli elementi per una ricostruzione puntuale del sinistro stradale – appiattendosi sulle conclusioni cui era pervenuto il Giudice di Pace – ha ricondotto il caso concreto alla fattispecie presuntiva di cui alla Disp., comma 2”.
Il motivo è inammissibile.
Invero il ricorrente sottopone con l’unico motivo di impugnazione istanze di revisione di fatti e di valutazioni di elementi probatori, inammissibili in sede di legittimità. Rientra nel sovrano apprezzamento del giudice di merito l’individuazione degli elementi posti alla base del proprio convincimento così come la valutazione degli elementi probatori, senza che ciò possa essere in alcun modo sindacabile in tale sede se non sotto il profilo motivazionale. Nel caso di specie non è dato riscontrare alcun vizio argomentativo nella sentenza, che appare scevra di vizi logico giuridici.
5. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.
6. Infine, poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 17 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020