Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21003 del 08/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/09/2017, (ud. 27/06/2017, dep.08/09/2017),  n. 21003

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 13727 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

R.N., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa

dall’avvocato Paolo Brignolo Gorla (C.F.: BRG PLB 60D03 F205A);

– ricorrente –

nei confronti di:

COMUNE DI MILANO, (C.F.: 01199250158), in persona del Sindaco in

carica rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano

(C.F.: MND NNL 65H15 E919Y), Antonella Fraschini (C.F.: FRS NNL

55E46 F205Z) e Paolo Radaelli (C.F.: RDL PLA 65C09 F205Z);

– controricorrente –

nonchè

EQUITALIA NORD S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Milano n.

13314/2015, pubblicata in data 25 novembre 2015;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 27 giugno 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

R.N. ha agito in giudizio nei confronti del Comune di Milano e dell’agente della riscossione Equitalia Nord S.p.A. per ottenere la dichiarazione di inefficacia di una cartella di pagamento notificatale da quest’ultimo sulla base di tre verbali di accertamento di infrazioni al codice della strada.

La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Milano, che ha annullato la cartella di pagamento in questione sulla base della assorbente considerazione della mancata notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni, ed ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’agente della riscossione. Su appello del Comune di Milano, il Tribunale di Milano, in riforma della decisione di primo grado, ha invece ritenuto regolarmente notificati i predetti verbali e, dichiarata la tardività dell’appello incidentale della R. e l’acquiescenza di questa alla decisione relativa al difetto di legittimazione passiva dell’agente della riscossione, ha accertato la validità della cartella di pagamento opposta.

Ricorre la R., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Milano.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’agente della riscossione intimato.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere rigettato/dichiarato inammissibile.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: violazione della L. n. 890 del 1982, artt. 4 -7 ed 8 e dell’art. 139 c.p.c. e per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine a fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 “Mancata esibizione/produzione degli avvisi di ricevimento della notifica in originale” Contraddittoria ed errata motivazione nel ritenere valida la notifica dei verbali di contestazione di sanzioni amministrative sottesi alla cartella esattoriale in assenza di produzione/esibizione degli originali degli avvisi di ricevimento, nonostante espresso ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.”.

Con il secondo motivo del ricorso si denunzia “Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine a fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5: errato principio giuridico espresso dal Giudice di secondo grado nel ritenere validamente effettuata la notifica dei verbali n. (OMISSIS) sottesi alla cartella esattoriale impugnata n. (OMISSIS), mani del portiere in palese violazione dell’art. 139 c.p.c., senza attestazione dell’avvenuta ricerca delle altre persone abilitate”.

I due motivi di ricorso sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi hanno ad oggetto la questione della regolarità della notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni al codice della strada posti a base della cartella di pagamento impugnata.

Essi sono in parte inammissibili ed in parte manifestamente infondati.

Sono senz’altro inammissibili nella parte in cui denunziano vizi di motivazione riconducibili all’abrogata formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non applicabile nella fattispecie, in ragione della data di pubblicazione della sentenza impugnata. Sono manifestamente infondati nella parte in cui denunziano violazione di legge.

Il tribunale – esaminando le copie fotostatiche prodotte in giudizio ed interpretandone il contenuto dichiarativo – ha accertato, in fatto, che gli avvisi di ricevimento delle notificazioni dei verbali di constatazione delle infrazioni al codice della strada poste a base della cartella di pagamento impugnata contenevano l’attestazione dell’espletamento delle formalità previste dall’art. 139 c.p.c., comma 3, nonchè dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, comma 3, in ordine alla ricerca della persone cui consegnare l’atto in mancanza del destinatario.

Tale accertamento di fatto risulta sostenuto da adeguata motivazione ed è comunque da condividere: è lo stesso modello dell’avviso di ricevimento in uso per le notificazioni a mezzo del servizio postale che risulta infatti predisposto in modo tale da dare conto della mancanza degli altri soggetti abilitati, in caso di consegna dell’atto al portiere, e la sottoscrizione di detto modello da parte dell’agente postale è quindi sufficiente ad attestare l’avvenuta effettuazione della vana ricerca di detti soggetti.

In base a questo accertamento di fatto, il tribunale ha poi correttamente affermato, in diritto, che la consegna degli atti stessi nelle mani del portiere era avvenuta regolarmente – per l’assenza delle altre persone legittimate a riceverli – e che dunque le notificazioni erano valide.

Il motivo di ricorso è manifestamente infondato anche nella parte in cui con esso si sostiene che l’avviso di ricevimento dell’atto notificato a mezzo del servizio postale debba essere necessariamente prodotto in originale. La decisione della corte di appello risulta sul punto conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte, secondo i quali “la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell’atto processuale spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, può avvenire anche mediante l’allegazione di fotocopie non autenticate, ove manchi contestazione in proposito, poichè la regola posta dall’art. 2719 c.c. – per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all’originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell’attività di disconoscimento alla parte interessata, pure se contumace – trova applicazione generalizzata per tutti i documenti” (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 13439 del 27/07/2012, Rv. 623498 – 01).

Nella specie, d’altronde, non risulta che la ricorrente abbia operato una espressa e specifica contestazione della conformità delle copie fotostatiche prodotte dal comune agli originali, limitandosi a sostenere semplicemente – oltre alla inderogabile necessità di produzione degli originali – che tali copie non fossero chiaramente leggibili.

Sotto il profilo in esame, il ricorso non risulta in realtà neanche sufficientemente specifico, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quanto non riporta l’indicazione degli atti processuali in cui sarebbero state sollevate le eventuali contestazioni relative alla conformità delle copie degli avvisi di ricevimento agli originali, ed il loro contenuto, ed inoltre allo stesso non risultano allegati i documenti in questione, sui quali esso si fonda (nè è indicata la loro precisa allocazione nel fascicolo processuale), ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

In ogni caso, su tale punto l’accertamento in fatto operato dalla corte di merito, che ha ritenuto sufficientemente chiare e leggibili le copie in questione e ne ha esaminato il contenuto in dettaglio, è del tutto condivisibile, oltre a non essere sindacabile nella presente sede.

E’ infine da ritenersi del tutto nuova la questione relativa alla eventuale omissione dell’invio al destinatario della comunicazione di avvenuta notificazione dell’atto mediante consegna al portiere: si tratta di questione non oggetto della decisione impugnata e riguardo la quale la stessa ricorrente omette del tutto di indicare il momento e gli atti processuali in cui sarebbe stata sollevata nei gradi di merito.

3. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del comune controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 600,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2017

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