Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21003 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 02/10/2020), n.21003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9161-2019 proposto da:

IDROLUX IMPIANTI DI F.G., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SCIALOJA 18, presso lo studio dell’avvocato ILARIA BRUNELLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO ZICHITTELLA;

– ricorrente –

contro

Fi.FR.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1781/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 12/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Idrolux Impianti di F.G. convenne in giudizio, dinanzi il Tribunale di Marsala, Fi.Fr. per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 9.000,00. A fondamento della propria pretesa, parte attorea dedusse di aver eseguito lavori presso due proprietà della convenuta senza ottenere da quest’ultima il pagamento richiesto.

Si costituì in giudizio Fi., la quale con domanda riconvenzionale chiese la condanna della Idrolux al pagamento della differenza tra quanto effettivamente utilizzato per i lavori, stimato in base ai prezzi di piazza, e quanto materiale prelevato dal F., il cui prezzo era stato addebbiato alla committente.

Con sentenza n. 8874/2013, il Tribunale di Marsala accertò che il prezzo dovuto dalla convenuta nei confronti di Idrolux fosse pari a 5.040,00 curo, decurtando la somma originaria richiesta dall’attore del 40%. Inoltre, non computò, tra i rapporti economici delle parti, l’acconto di 3.000,00 Euro versati da Fi. al committente, ritenendo non provato il pagamento di tale somma.

2. La Idrolux ha proposto appello avverso la pronuncia di primo grado chiedendo la riforma della pronuncia nella parte in cui si decurtava la somma dovuta dall’appellata nei confronti dell’appellante.

Fi. si è costituita in giudizio e ha chiesto il computo della somma pari a 3.000,00 Euro versata dalla stessa a titolo di acconto per i lavori.

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 1781/2018, pubblicata il 12/09/2018, ha rigettato la domanda attorea e ha decurtato dall’importo dovuto da Fi. quanto versato a titolo di acconto, in quanto circostanza mai contestata dall’appellante.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione Idrolux sulla base di due motivi, illustrati da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la “nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” La Corte d’appello avrebbe erroneamente computato al saldo l’acconto dei 3.000,00 Euro, somma che invece sarebbe imputabile allo svolgimento di altri e antecedenti lavori che non rientrerebbero nell’oggetto del presente giudizio.

5. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la “violazione dell’art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c., comma 1 e art. 116 c.p.c., comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. La sentenza di secondo grado andrebbe censurata nella parte in cui i giudici di merito sostengono l’assenza di contestazione, da parte di Idrolux, del pagamento della somma, a titolo di acconto per i lavori, versata dalla committente. Invero il ricorrente sostiene che tale contestazione sarebbe avvenuta.

Dei motivi, che possono esser trattati congiuntamente per la loro intima connessione, va rilevata l’inammissibilità, in quanto denunciano la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c. in modo non conforme ai criteri indicati dalla giurisprudenza di questa Corte.

Infatti, va fatta applicazione alla fattispecie dei principi di diritto ribaditi anche di recente (Cass. n. 11892 del 2016 per la prima norma e Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016 per entrambe), secondo i quali “(la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove” (Cass. n. 11892 del 2016).

F, neppure il prospettato travisamento delle risultanze della prova del pagamento parziale, anche sotto il profilo del mancato disconoscimento, come pure la carenza di disamina della tesi difensiva della sua imputazione a diversa ragione di credito, integrano l’omissione di esame di un fatto nei sensi elaborati fin da Cass. Sez. U. 8053/14.

6. L’indefensio dell’intimato non richiede la condanna alle spese.

7. Infine, poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

 

 

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