Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21002 del 12/10/2011

Cassazione civile sez. II, 12/10/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 12/10/2011), n.21002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.M., rappresentato e difeso, per procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avvocato Sacchetti Nicolino, elettivamente

domiciliato in Roma, via Faleria n. 17, presso lo studio

dell’Avvocato Ida Di Domenica;

– ricorrente –

e

B.O., rappresentata e difesa, per procura speciale a

margine del controricorso, dall’Avvocato Colomba Flavia Troiano,

elettivamente domiciliata in Roma, via Vincenzo Brunacci n. 19,

presso lo studio dell’Avvocato Maria Pia Ionata;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Campobasso n. 96 del

2009, depositata il 20 giugno 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, il quale nulla ha osservato rispetto alla

relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che B.O., assumendo di essere proprietaria di un fondo in agro di (OMISSIS), confinante da un lato con un fondo di M.F., che aveva alterato la linea di confine, ha chiesto al Pretore di Larino, sezione di Termoli, di ripristinare l’esatta linea di confine;

che in detto giudizio la B. ha chiamato anche D. M., nuovo proprietario del terreno per effetto di donazione da parte della M.;

che il Tribunale di Larino, divenuto competente per la soppressione degli uffici di Pretura, ha dichiarato il confine con riferimento alla relazione del c.t.u. in atti e ha rigettato la domanda attrice ;

che la Corte d’appello di Campobasso, con sentenza depositata il 20 giugno 2009, ha accolto il gravame della B. e ha dichiarato che il confine tra i due fondi è quello risultante dai dati catastali, come ricostruito e tracciato dal c.t.u. e ha conseguentemente condannato M.F. e D.M. a rilasciare alla B. la porzione di terreno usurpata;

che la Corte d’appello ha rilevato che le risultanze istruttorie non consentivano di individuare l’esatta originaria linea di confine prescindendo dai dati catastali, ai quali quindi ci si doveva attenere costituendo essi criterio residuale per la delimitazione dei fondi delle parti in causa;

che la Corte ha poi rigettato l’eccezione di usucapione della striscia di terreno formulata dagli appellati, rilevando che gli stessi non avevano fornito la prova del possesso ultraventennale della detta striscia;

che D.M. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo, cui ha resistito, con controricorso, B. O.;

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta la prescritta relazione, che è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero.

Considerato che, in data 14 aprile 2011, è stata depositata in cancelleria una “comparsa di costituzione” nell’interesse del ricorrente, con procura a margine rilasciata all’Avvocato Salvatore Di Pardo, con allegata dichiarazione di adesione allo sciopero deliberato dall’OUA per le giornate del 14 e del 15 aprile 2011;

che la costituzione del nuovo difensore è inammissibile, atteso che nei giudizi instaurati prima del 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, che ha modificato l’art. 83 cod. proc. civ., rendendo ammissibile, anche per il giudizio di cassazione, il rilascio della procura speciale a margine o in calce alla memoria di costituzione del nuovo difensore, la procura speciale per il giudizio di cassazione, ove non apposta a margine del (o in calce al) ricorso, deve essere conferita con scrittura autenticata dal notaio;

che, pertanto, non essendo valida la costituzione del nuovo difensore, la dichiarazione dal medesimo fatta pervenire alla Corte di adesione allo sciopero deliberato per i giorni 14 e 15 aprile 2011 è priva di qualsiasi rilievo nel presente giudizio;

che pertanto non vi sono ostacoli alla trattazione del ricorso;

che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“… Con l’unico motivo di ricorso, il D. denuncia il vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione, osservando come dall’istruttoria svoltasi nel corso del giudizio di primo grado era emersa la circostanza che M.F., dante causa di esso ricorrente, aveva ricevuto dal padre Mi., insieme ad altri, l’appezzamento di terreno di sua spettanza, regolarmente misurato con fettuccia e perfettamente corrispondente nei suoi confini con lo stato di fatto descritto dal c.t.u., senza che, almeno sino al 1986, fosse sollevata alcuna obiezione da parte della B..

Il motivo è inammissibile.

Il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Pertanto il ricorrente che denuncia, sotto il profilo di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, l’omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie ha l’onere di indicarne specificamente il contenuto (Cass., n. 15952 del 2007). In particolare, qualora, con il ricorso per cassazione, venga dedotta l’incongruità o illogicità della motivazione della sentenza impugnata per l’asserita mancata valutazione di risultanze processuali è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi – mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso – la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l’esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa (Cass., 4849 del 2009).

Il motivo, peraltro, si risolve nella richiesta di un diverso apprezzamento di circostanze già adeguatamente valutate dal Giudice di appello, il quale ha dato conto partitamene delle risultanze istruttorie acquisite e della loro inidoneità a consentire di individuare il confine con certezza. Da ultimo, si rileva che manca nella esposizione del motivo il momento di sintesi di cui all’art. 366-bis c.p.c., comma 2. Trova quindi applicazione il principio per cui nella norma dell’art. 366-bis cod. proc. civ., “nonostante la mancanza di riferimento alla conclusività (presente, invece, per il quesito di diritto), il requisito concernente il motivo di cui al precedente art. 360, n. 5 – cioè la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione della sentenza impugnata la rende inidonea a giustificare la decisione – deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366-bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione” (Cass. , n. 16002 del 2007; Cass. , S.U., n. 20603 del 2007; Cass., n. 8897 del 2008).

Sussistono pertanto le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

che il Collegio condivide la proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2011

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