Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21002 del 08/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 08/09/2017, (ud. 09/02/2017, dep.08/09/2017),  n. 21002

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13227-2016 proposto da:

M.A., D.B.E., M.E.,

M.M., MA.AD., M.R., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato PAOLO BRIN;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PINTURICCHIO, 204, presso

lo studio dell’avvocato ANNAPAOLA MORMINO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1325/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 20/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO

SCARANO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza del 20/11/2015 la Corte d’Appello di Genova, in accoglimento del gravame interposto dalla società Allianz Toro s.p.a. – quale impresa designata per il F.G.V.S. – e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Savona n. 383/2009, ha rigettato la domanda nei confronti dei medesimi proposta dai sigg. M.A.S. ed altri di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS).

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i sigg. M.A.S. ed altri propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi.

Resiste con controricorso la società Generali Italia (incorporante la società Allianz Toro s.p.a.) -quale impresa designata per il F.G.V.S.-.

La relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite.

La controricorrente ha presentato memoria.

Con il 1 motivo il ricorrente in via principale denunzia violazione degli artt. 301 e 372 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si duole della “nullità degli atti processuali ed, in particolare, della sentenza impugnata perchè emessa e pubblicata successivamente al decesso dell’avv. Valtero Moreno, unico difensore costituito per gli odierni ricorrenti, avvenuto… in data (OMISSIS)… nelle more dei termini concessi per il deposito delle memorie conclusionali ai sensi dell’art. 190 c.p.c. (ed in particolare della memoria conclusionale di replica con scadenza 19 ottobre 2015)”.

Lamenta che la “morte dell’unico difensore della/e parte/i costituita/e determina automaticamente l’interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata”.

Il motivo è fondato.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare e di anche recentemente ribadire, è nulla la sentenza emessa dal giudice prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. (nella specie, dei termini per il deposito della memoria di replica), risultando per ciò solo impedito ai difensori l’esercizio, nella sua completezza, del diritto di difesa, senza che sia necessario verificare la sussistenza, in concreto, del pregiudizio che da tale inosservanza deriva alla parte, giacchè, trattandosi di termini perentori fissati dalla legge, la loro violazione è già stata valutata dal legislatore, in via astratta e definitiva, come autonomamente lesiva, in sè, del diritto di difesa (v. Cass., 2/12/2016, n. 24636; Cass., 8/10/2015, n. 20180. Diversamente, nel senso che il principio secondo il quale la morte dell’unico difensore – a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio – determina l’automatica interruzione del processo anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con conseguente nullità degli atti successivi, presuppone il concreto pregiudizio arrecato al diritto di difesa, v. peraltro Cass., 8/4/2016, n. 6838. V. altresì, con riferimento alla sospensione dall’esercizio della professione dell’unico difensore, Cass., 10/7/2015, n. 14520; e, con riferimento a sentenza la cui deliberazione risulti anteriore alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. il deposito delle memorie di replica, Cass., 9/4/2015, n. 7086).

L’automatica interruzione del processo si determina anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza di appello eventualmente pronunciata. E l’irrituale prosecuzione del processo, nonostante il verificarsi dell’evento interruttivo, può essere dedotta e provata in sede di legittimità (v. Cass., 14/12/2010, n. 25234; Cass., 28/5/2007, n. 12398; Cass., 11/12/2006, n. 26319).

Orbene, pur essendosi nella specie verificato il decesso dell’avv. Valtero Moreno – unico difensore costituito degli odierni ricorrenti -, in data (OMISSIS), e pertanto nelle more della scadenza (19 ottobre 2015) dei termini ex art. 190 c.p.c. concessi per il deposito della memoria conclusionale di replica, l’impugnata sentenza risulta essere stata ciononostante emessa dalla corte di merito il 20/11/2015. In contrasto pertanto con il suindicato principio.

L’accoglimento del motivo comporta (assorbiti gli altri) la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Genova, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del medesimo applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il 1 motivo di ricorso, assorbiti agli altri. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA