Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21002 del 06/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 06/08/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 06/08/2019), n.21002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22729-2014 proposto da:

B.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAURA

MANTEGAZZA n. 24, presso MARCO GARDIN, rappresentata e difesa

dall’avvocato MAURIZIO SPANO’;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 176/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 04/06/2014 R.G.N. 87/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2019 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’ Appello di Genova ha respinto l’appello di B.P. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta nei confronti del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, volta ad ottenere il riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, dell’intera anzianità di servizio maturata alle dipendenze della Provincia di Genova al momento del passaggio nei ruoli dello Stato disposto ai sensi della L. n. 124 del 1999.

2. La Corte territoriale ha osservato che fra le parti e sul medesimo oggetto del contendere era già intervenuta pronuncia sfavorevole alla B., passata in giudicato, ed ha ritenuto non condivisibile l’assunto dell’appellante, a detta della quale il giudicato medesimo non sarebbe stato ostativo ad una nuova pronuncia nel merito, perchè intervenuto antecedentemente alle sentenze della Corte di Giustizia e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con le quali era stato affermato che il passaggio del personale ATA dall’una all’altra amministrazione non poteva comportare un peggioramento retributivo sostanziale e che lo Stato Italiano, attraverso l’emanazione della L. n. 266 del 2005, art. 1,comma 218, di interpretazione autentica della L. n. 124 del 1999, aveva violato l’art. 6 CEDU.

3. Il giudice d’appello ha, in sintesi, evidenziato che l’affermarsi a livello comunitario di principi diversi da quelli che hanno sorretto la pronuncia interna passata in giudicato non intacca la definitività di quest’ultima, che resiste, secondo il diritto interno, anche alla dichiarazione di incostituzionalità della norma di legge sulla quale il giudicato è fondato.

Quanto, poi, all’incidenza delle sentenze Agrati e Montalto, pronunciate dalla Corte EDU, ha evidenziato che l’adeguamento di cui all’art. 46 della CEDU ha carattere discrezionale e non legittima la riapertura del processo originario, sicchè, fermo il diritto di richiedere alla Corte Europea il ristoro del pregiudizio subito, è da escludere che la parte possa nuovamente agire in giudizio, obliterando gli effetti del giudicato interno. Ha aggiunto che, tra l’altro, dopo le pronunce citate, la giurisprudenza della Corte di Cassazione si è orientata nel senso di escludere comunque la fondatezza della domanda azionata dall’appellante, perchè è stato garantito solo il mantenimento del trattamento economico complessivo in precedenza goduto.

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso B.P. sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, al quale non ha opposto difese il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia “violazione della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8 per errata valutazione circa l’asserito intervenuto giudicato sulla medesima questione a seguito di violazione e falsa interpretazione ed applicazione nella fattispecie dell’art. 324 c.p.c. (cosa giudicata formale)”. Premesso che la precedente vicenda giudiziaria era stata definita con ordinanza pronunciata da questa Corte il 20 maggio 2009, la B. sostiene che deve essere esclusa l’identità della causa petendi posta a fondamento delle due azioni, perchè quella successiva si fonda sulla intervenuta giurisprudenza comunitaria. Aggiunge che una volta ritenuta l’illegittimità della legge di interpretazione autentica e qualificato il passaggio trasferimento di impresa, non è possibile disconoscere il diritto al riconoscimento dell’intera anzianità maturata presso l’ente locale, che si fonda sulla formulazione originaria della L. n. 124 del 1999, art. 8.

2. Il ricorso è infondato.

E’ consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, affinchè il giudicato sostanziale formatosi in un giudizio operi all’interno di altro instaurato successivamente, è necessario che tra le due cause vi sia, oltre che identità di parti e di petitum, anche di causa petendi, per la cui individuazione rilevano, non le ragioni giuridiche enunciate dalla parte a fondamento della pretesa avanzata in giudizio, bensì l’insieme delle circostanze di fatto che la parte stessa pone a base della propria richiesta, essendo compito precipuo del giudice la corretta identificazione degli effetti giuridici scaturenti dai fatti dedotti in causa (in tal senso fra le più recenti Cass. n. 16688/2018).

Dal richiamato principio, ribadito dal Collegio, discende che nel caso di specie va escluso che la sopravvenienza delle pronunce della Corte di Giustizia e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo possa essere valorizzata, come fa la ricorrente, per sostenere la diversità dell’azione rispetto a quella in precedenza intentata, atteso che dette pronunce, con le quali, da un lato, è stato ricondotto al trasferimento di ramo d’azienda il passaggio del personale ATA della scuola dagli enti locali allo Stato, e, dall’altro, è stata ritenuta non conforme ai principi della Carta l’interpretazione autentica della L. n. 124 del 1999 dettata con la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, possono spiegare effetti in relazione alla qualificazione giuridica del fenomeno successorio ed alle conseguenze che dallo stesso derivano, ma non modificano la causa petendi, che resta ancorata al passaggio disposto ope legis quando già la dipendente aveva maturato una determinata anzianità presso l’ente locale.

Il ricorso, che tra l’altro quanto al precedente giudicato non assolve agli oneri di specificazione e di allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4, è dunque infondato nella parte in cui pretende di configurare una diversità di causae petendi delle due azioni, perchè correttamente la Corte territoriale ha evidenziato che nella specie la questione che si pone è piuttosto quella della resistenza del giudicato interno di rigetto della pretesa rispetto a pronunce sopravvenute della Corte di Giustizia e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, di tenore tale, secondo l’assunto della parte, da indurre a ritenere il giudicato già formatosi in contrasto con il diritto dell’Unione e con quello convenzionale.

2.1. Così circoscritto il thema decidendum, osserva il Collegio che la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “il principio di intangibilità del giudicato, come affermato anche dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne dalle quali deriva l’autorità di cosa giudicata di una pronuncia, nemmeno quando ciò consentirebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto unionale, salva la peculiare ipotesi di contrasto con una decisione definitiva della Commissione Europea emessa prima della formazione del giudicato” (Cass. n. 18642/2018 e negli stessi termini Cass. n. 2046/2017, Cass. S.U. n. 24963/2017; Cass. 16032/2015; Cass. n. 25320/2010).

Infatti il diritto dell’Unione, per un verso, riconosce la necessità che “le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi non possano più essere rimesse in discussione” e ciò “al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia una buona amministrazione della giustizia” (Corte di giustizia, 03/09/2009, in causa C-2/08, Olimpiclub; conf. 30/09/2003, in causa C-224/01, Kobler, e 16/03/2006, in causa C-234/04, Kapferer), per l’altro, s’ispira al criterio dell’autonomia procedurale degli Stati membri, così rimettendo le modalità di formazione della cosa giudicata e quelle di attuazione del relativo principio alle disposizioni dell’ordinamento giuridico interno di detti Stati (Sez. U. n. 13181/2013).

Anche in tempi più recenti la Corte di Giustizia ha ribadito “l’importanza che riveste, sia nell’ordinamento giuridico dell’Unione che negli ordinamenti giuridici nazionali, il principio dell’intangibilità del giudicato. Infatti, al fine di garantire tanto la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici quanto una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento dei mezzi di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per tali ricorsi non possano più essere rimesse in discussione (sentenza Impresa Pizzarotti, C-213/13, EU:C:2014:2067, punto 58 e giurisprudenza citata). Pertanto, il diritto dell’Unione non impone a un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono forza di giudicato a una pronuncia giurisdizionale, neanche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una situazione nazionale contrastante con detto diritto (sentenza Impresa Pizzarotti, C-213/13, EU:C:2014:2067, punto 59 e giurisprudenza citata).” (Corte di Giustizia 6/10/2015 in causa C-69/14, Dragos).

3. Parimenti corretta e condivisibile è la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che l’intangibilità del giudicato possa essere nella specie intaccata dalle pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che hanno ritenuto la legge di interpretazione autentica in contrasto con i principi sanciti dall’art. 6 della Carta.

Sulla questione dei rapporti fra giudicato interno, civile o amministrativo, e sentenze sopravvenute della Corte di Strasburgo si è recentemente pronunciata la Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 123/2017 e Corte Cost. n. 93/2018) la quale, valorizzando la giurisprudenza della Corte EDU, ed in particolare la pronuncia della Grande camera 5 febbraio 2015, Bochan contro Ucraina, ha ritenuto che l’art. 46, paragrafo 1, della Carta non imponga un obbligo di riapertura dei processi civili e amministrativi perchè, sebbene la riapertura possa essere ritenuta la misura più idonea a garantire la restitutio in integrum, tuttavia la stessa non è obbligata ove non si verta in materia penale ed è rimesso ai singoli Stati la scelta di come meglio conformarsi alle pronunce della Corte, “senza indebitamente stravolgere i principi della res iudicata o la certezza del diritto nel contenzioso civile, in particolare quando tale contenzioso riguarda terzi con i propri legittimi interessi da tutelare” (paragrafo 57 della citata sentenza Bocham).

La Corte Costituzionale, pertanto, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 395 e 396 c.p.c., nella parte in cui non prevedono “un diverso caso di revocazione della sentenza quando ciò sia necessario, ai sensi dell’art. 46, par. 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte Europea dei diritti dell’uomo”.

Nella motivazione della sentenza n. 123/2017 la Corte ha, inoltre, avvertito che l’art. 46 della Carta non può essere invocato nei casi diversi da quello oggetto della pronuncia perchè, come già affermato da Corte Cost. n. 210/2013 vi è “una radicale differenza tra coloro che, una volta esauriti i ricorsi interni, si sono rivolti al sistema di giustizia della CEDU e coloro che, al contrario, non si sono avvalsi di tale facoltà, con la conseguenza che la loro vicenda processuale, definita ormai con la formazione del giudicato, non è più suscettibile del rimedio convenzionale”.

3.1. Sulla base dei principi affermati dalle Alte Corti, già richiamati in precedenti arresti di questa Corte (cfr. Cass. n. 27348/2017), il ricorso deve essere rigettato. Non occorre, pertanto, disporre la rinnovazione della notifica, erroneamente effettuata all’Avvocatura Distrettuale anzichè a quella Generale, posto che “il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti.” (Cass. n. 33557/2018 che richiama Cass. n. 15106/2013).

La mancata costituzione in giudizio dell’Avvocatura esime dal provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato dovuto dal la ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2019

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