Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21001 del 08/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/09/2017, (ud. 09/02/2017, dep.08/09/2017),  n. 21001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso ricorso 12978-2016 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE,

44, presso lo studio dell’avvocato BARBARA ANTUONI, rappresentato e

difeso dall’avvocato SABRINA SBIROLI;

– ricorrente –

contro

SARA ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo legale rappresentante

procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE

ZEBIO, 28, presso lo studio dell’avvocato GAETANO ALESSI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSARIO LIVIO ALESSI;

– controricorrente –

e contro

C.G., CA.GI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 498/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE

SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 19/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO

SCARANO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza del 9/11/2015 la Corte d’Appello di Lecce ha dichiarato inammissibile, per violazione dell’art. 342 c.p.c., il gravame interposto dal sig. L.G. in relazione alla pronunzia Trib. Taranto n. 1632/2013, di parziale accoglimento della domanda proposta confronti dei sigg. C.G. e Ca.Gi., nonchè della società Sara Assicurazioni s.p.a. di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS).

Avverso la suindicata pronunzia della Corte di merito il L. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 7 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la società Sara Assicurazioni s.p.a.

Gli altri intimanti non hanno svolto attività difensiva.

La relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite.

Con il 1^ motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 132 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2^ e il 3^ motivo denunzia “violazione o falsa applicazione” dell’art. 100 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “vizio di motivazione”, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 4^ motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 5^ motivo denunzia “omessa motivazione”, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 6^ (indicato con il n. 9) motivo denunzia violazione dell’art. 2043 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omessa, insufficiente e contraddittoria” motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 7^ (indicato con il n. 10) motivo denunzia “omessa, insufficiente e contraddittoria” motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso è inammissibile.

Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che gli atti e documenti del giudizio di merito dal ricorrente posto a base delle censure (es., all'”atto di citazione notificato il 21/03/2012″, alla “produzione documentale” alla CTU, alla pronunzia del giudice di prime cure, all’atto di appello, alle “memorie di replica di primo grado”) risultano meramente richiamati e non anche (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) debitamente riportati nel ricorso nè fornite puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso -apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente viceversa porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Con particolare riferimento ai denunziati vizi di motivazione, va ulteriormente posto in rilievo che essi sono inammissibili, in quanto alla stregua della vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – nel caso ratione temporis applicabile – il vizio di motivazione denunciabile con ricorso per cassazione concerne solamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non già i vizi dall’odierno ricorrente viceversa denunziati di omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su questioni decisive della controversia (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, da ultimo, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Non può d’altro canto sottacersi, avuto in particolare al 4^ motivo, che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l’omesso esame di una domanda e la pronunzia su domanda non proposta, nel tradursi nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sono deducibili con ricorso per cassazione esclusivamente quale error in procedendo ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, (cfr. Cass., Sez. Un., 16/10/2008, n. 25246; Cass., 29/9/2006, n. 21244; Cass., 5/12/2002, n. 17307; Cass., 23/5/2001, n. 7049) (nullità della sentenza e del procedimento) (v. Cass., Sez. un., 14/1/1992, n. 369; Cass., 25/9/1996, n. 8468), e non anche sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e a fortiori del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (v. in particolare Cass., 4/6/2007, n. 12952; Cass., 22/11/2006, n. 24856; Cass., 26/1/2006, n. 1701).

Emerge dunque evidente come, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni del ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono in un’inammissibile mera contrapposizione della loro tesi difensiva alle statuizioni contenuta nell’impugnata sentenza, nonchè nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società Sara Assicurazioni s.p.a., seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimanti, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.000,00, di cui Euro 2.800,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente società Sara Assicurazioni s.p.a.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2017

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