Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21001 del 06/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 06/08/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 06/08/2019), n.21001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20687-2014 proposto da:

R.G., RU.MI., domiciliate ope legis in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentate e difese dall’avvocato FRANCESCO MIRIGLIANI;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA “PUGLIESE-CIACCIO” DI CATANZARO, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PADOVA n. 82, presso lo studio dell’avvocato BRUNO

AGUGLIA, rappresentata e difesa dagli avvocati MARCELLA MAMONE e

FLORENZA RUSSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 320/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 03/04/2014, R.G. n. 1927/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2019 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ STEFANO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato FORTUNATO MIRIGLIANI per delega verbale FRANCESCO

MIRIGLIANI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’ Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso, ha respinto le domande proposte da R.G. e Ru.Mi. le quali, nel convenire in giudizio l’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio, avevano domandato la corresponsione dell’indennità di esclusività e della retribuzione di posizione nella misura prevista per i dirigenti di struttura complessa, a far tempo dalla data in cui l’Azienda aveva decurtato le predette voci stipendiali, in precedenza corrisposte.

2. La Corte territoriale, premesso che le appellate erano state inquadrate nell’11 livello di cui al D.P.R. n. 384 del 1990, poi trasformato dal D.Lgs. n. 502 del 1992 nel secondo livello dirigenziale, ha evidenziato che il legislatore ha rimesso alla contrattazione collettiva di settore la disciplina del trattamento economico dei dirigenti, ivi compreso il trattamento accessorio spettante nel caso di conferimento di incarichi di diversa natura. Il c.c.n.l. dell’area relativa alla dirigenza medica, pubblicato nella G.U. del 30/12/1996, ed il successivo c.c.n.l. pubblicato il 22/7/2000 hanno previsto la graduazione delle funzioni, alla quale è correlato il trattamento economico accessorio, che spetta al dirigente in relazione alle funzioni effettivamente svolte, funzioni che condizionano anche l’ammontare dell’indennità di esclusività istituita dall’art. 43 del CCNL 8/6/2000. Ha pertanto ritenuto che le appellate, dirigenti responsabili di struttura semplice, non potessero rivendicare il medesimo trattamento previsto per i dirigenti di strutture complesse.

3. La Corte territoriale ha, inoltre, escluso che il diritto potesse essere fondato sul principio di immodificabilità in peius della retribuzione ed ha evidenziato che l’art. 39 del c.c.n.l., emanato in forza della delega conferita dal legislatore con il D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 15 ha previsto la continuità dell’erogazione della parte fissa della retribuzione (stipendio tabellare e assegno ad personam) e non anche di quella variabile, che resta condizionata dalla natura dell’incarico conferito.

4. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso R.G. e Ru.Mi. sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, ai quali l’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio ha resistito con tempestivo controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo le ricorrenti deducono “nullità della sentenza e del procedimento” ed addebitano alla Corte territoriale di avere violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, ponendo a fondamento della decisione una “situazione di fatto e lavorativa differente rispetto a quella ricoperta dalle ricorrenti” e distorcendo l’oggetto delle loro richieste giudiziali. Precisano che la domanda si riferiva, non al trattamento accessorio, bensì a quello contrattuale fisso ed uguale per tutti i dirigenti ed aggiungono che la Corte territoriale non ha colto neppure che nella specie non veniva in rilievo la dirigenza medica, bensì, quella sanitaria, alla quale “pur nell’identità sostanziale delle prerogative di legge e di contratto si applicano diversi c.c.n.l.”.

2. La seconda censura, rubricata “violazione ed errata applicazione delle norme di diritto”, addebita alla sentenza impugnata di avere erroneamente richiamato il c.c.n.l. dell’area relativa alla dirigenza medica e di avere posto l’attenzione su “profili che riguardano indennità di posizioni diverse (variabili aziendali) da quelle (fisse e ricorrenti)per cui era ed è causa.”. Aggiungono le ricorrenti che la Corte avrebbe dovuto applicare le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 80 del 1998, dal D.Lgs. n. 165 del 2001 e dal CCNL 8 giugno 2000 “chiarissime e non suscettibili di interpretazioni devianti”.

3. Con la terza critica è denunciata “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia” perchè la pronuncia di rigetto sarebbe frutto di una errata ricostruzione dei fatti e “di una altrettanto errata applicazione normativa che rispecchia una situazione del tutto diversa da quella descritta dalle ricorrenti”. Aggiungono che tutti gli aspetti della vicenda erano stati correttamente valutati dal Tribunale di Catanzaro che aveva accolto la domanda sulla base di una “esposizione fattuale, documentale, normativa e motivazionale” da intendersi integralmente riportata nel ricorso.

4. Deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa dell’Azienda ricorrente, perchè le censure non prospettano una diversa ricostruzione, in fatto, della fattispecie controversa, bensì addebitano alla sentenza impugnata di non avere correttamente interpretato le disposizioni contrattuali che vengono in rilievo ed in particolare, da un lato, di non avere tenuto conto della qualifica di provenienza delle ricorrenti e della disciplina transitoria dettata per gli ex dirigenti di secondo livello; dall’altro di avere rigettato la domanda sulla base di una motivazione che sovrappone e confonde la parte fissa della retribuzione di posizione con quella variabile. Si tratta di doglianze che, al di là della formulazione della rubrica dei motivi, sono riconducibili al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè, come è noto, il legislatore già con l’art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 165 del 2001, ha attribuito alla Corte di Cassazione una funzione nomofilattica nell’interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale nel settore del pubblico impiego contrattualizzato, tendenzialmente modellata ad immagine del sindacato sulle norme di legge, giustificata dalla necessità di assicurare l’esegesi uniforme di disposizioni che, pur avendo natura negoziale, per effetto delle disposizioni contenute nel richiamato decreto, sono destinate a realizzare la regolamentazione omogenea dei rapporti di lavoro con la P.A. e costituiscono un vincolo per il datore di lavoro pubblico.

5. I motivi, da esaminare congiuntamente in ragione della loro connessione logico-giuridica, sono fondati nei limiti e per le ragioni già indicate da questa Corte nella motivazione dell’ordinanza n. 27342/2017, con la quale è stata cassata la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 460/2012 richiamata nella decisione qui impugnata.

5.1. L’ordinanza citata, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., è pervenuta all’accoglimento del ricorso sulla base del seguente percorso argomentativo:

a) il D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 introdotto dal D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 13 concernente la “disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie”, dopo avere previsto che “la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali”, ha delegato alle parti collettive la disciplina transitoria del passaggio al nuovo sistema di inquadramento, stabilendo, al richiamato art. 15, comma 9 che “I contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano le modalità di salvaguardia del trattamento economico fisso dei dirigenti in godimento alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229”;

b) il CCNL 8 giugno 2000, art. 39, comma 2, ha previsto che “ai dirigenti, già di 2 livello, assunti con incarico quinquennale ai sensi del previgente del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15, ed a quelli che avevano optato per tale incarico, viene confermato a titolo personale lo specifico trattamento economico in atto goduto, con le medesime caratteristiche e natura previste dal CCNL 5 dicembre 1996, art. 56, fatta salva l’applicazione dell’art. 34” (n. d.r. effetti della valutazione negativa);

c) in materia di trattamento economico del personale dirigente amministrativo sanitario, la retribuzione di posizione, di cui al c.c.n.l. 5 dicembre 1996, come interpretato dall’art. 24, comma 11, del c.c.n.l. 3 novembre 2005, è composta da una quota stabilita tabellarmente in sede contrattuale, divisa in una parte fissa e in una variabile, nonchè da un’ulteriore quota, parimenti variabile e definita in sede aziendale, collegata all’incarico conferito sulla base della graduazione delle funzioni, la cui somma non può superare il valore dello stesso incarico come individuato secondo la medesima contrattazione collettiva, fermo restando che quest’ultimo non può essere inferiore al minimo contrattuale già percepito (Cass., n. 2114 del 2016);

d) sempre in tema di trattamento economico del personale dirigente amministrativo sanitario Cass. n. 22934 del 2016 e Cass. n. 9161 del 2017 hanno affermato che l’art. 50 del c.c.n.l. 5 dicembre 1996 dell’area dirigenza dei ruoli sanitario, professionale tecnico ed amministrativo del S.S.N., nel prevedere, da parte delle aziende, la determinazione della graduazione delle funzioni dirigenziali attribuendo ad ogni relativa posizione un valore economico complessivo, riconosce ai dirigenti una retribuzione di posizione complessiva, che, ai sensi dell’art. 53 del medesimo c.c.n.l., come autenticamente interpretato dal c.c.n.l. 3 novembre 2005, art. 24, comma 11, è composta da una quota stabilita tabellarmente in sede contrattuale, divisa in una parte fissa e in una variabile, nonchè da un’ulteriore quota, parimenti variabile e definita in sede aziendale, collegata all’incarico conferito sulla base della graduazione delle funzioni, fermo restando che, sino al conferimento degli incarichi, deve essere corrisposta una retribuzione di posizione minima, costituita dalle componenti, fissa e variabile, della quota tabellare, destinata ad essere riassorbita nel valore economico complessivo successivamente attribuito all’incarico conferito in quanto mera anticipazione prevista dal contratto collettivo;

e) ha quindi errato la Corte d’Appello nel valorizzare l’inquadramento nel ruolo unico della dirigenza ed il conferimento di un incarico (di dirigente di struttura semplice) solo a partire dall’anno 2005, per escludere dalla garanzia di conservazione l’indennità di esclusività e della retribuzione di posizione parte fissa, in precedenza goduta;

f) tale statuizione è stata ritenuta non corretta, atteso che, “in ragione delle disposizioni contrattuali e della giurisprudenza sopra richiamate, nella specie la salvaguardia della retribuzione di posizione sussiste ma nei limiti sopra indicati e cioè con riguardo alla quota parte fissa stabilita tabellarmente in sede contrattuale”.

6. Quanto alla indennità di esclusività, prevista dall’art. 5 del CCNL 8.6.2000 per il biennio economico 2000/2001 area Dirigenza medica e veterinaria, e dall’art. 5 dell’affine contratto 8.6.2000 relativo all’area della Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del S.S.N., si è osservato che la stessa, che comunque non può essere erogata con riferimento ad una anzianità inclusiva del periodo di servizio in rapporto di convenzione (Cass. n. 6015 del 2015), costituisce voce stipendiale aggiuntiva, che rientra nel trattamento fondamentale e va riconosciuta in presenza della opzione di esclusività.

7. Il controricorso non prospetta argomenti che possano indurre a rimeditare l’orientamento già espresso, sicchè i richiamati principi di diritto, condivisi dal Collegio, devono essere riaffermati anche in relazione alla presente controversia, esattamente sovrapponibile a quella già vagliata da questa Corte.

8. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo, che procederà ad un nuovo esame, attenendosi a quanto sopra indicato e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Dalla ritenuta fondatezza del ricorso discende l’inapplicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA