Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21000 del 18/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 18/10/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 18/10/2016), n.21000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9372/2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

RONIA, VIA CESARE BECCARIA 29, Presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN,

LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.A.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 247/2014 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI del 24/09/2014, depositata il

30/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito l’Avvocato Sergio Preden difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti e alla memoria.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in Camera di consiglio del 6 luglio 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“La Corte d’appello di Cagliari – sez. distaccata di Sassari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per il resto confermata, ed in parziale accoglimento dell’appello dell’INPS, ha condannato l’istituto previdenziale alla riliquidazione della pensione in godimento di T.A.D., quale conseguenza della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 e succ. modificazioni ed integrazioni.

Il giudice di appello, per quel che ancora rileva, ha disatteso l’eccezione dell’INPS di improcedibilità del ricorso giudiziale per carenza di preventiva istanza amministrativa, rilevando che tale istanza risultava presentata, in data 2.11.2011 e che avverso il provvedimento di diniego del 9.11.2011 l’interessato aveva proposto ricorso amministrativo. Ha quindi osservato che, costituendo il previo esperimento del procedimento amministrativo una delle condizioni dell’azione giudiziaria volta ad ottenere benefici e prestazioni previdenziali, tale requisito poteva essere integrato anche nel corso del giudizio, come espressamente previsto dall’art. 443 c.p.c..

Esclusa la decadenza dal beneficio ai sensi del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 e la estinzione per prescrizione del diritto ai ratei, la sentenza impugnata ha ritenuto che le emergenze in atti confermavano l’esposizione qualificata ad amianto nel periodo dedotto.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’INPS sulla base di un unico motivo con il quale ha dedotto violazione della L. n. 533 del 1973, artt. 7 e 8 e dell’art. 443 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4). Ha censurato la decisione per avere, disattendendo la specifica eccezione formulata da esso istituto con l’atto di gravame, ritenuto proponibile la domanda giudiziale, pur in difetto della relativa istanza amministrativa presentata solo in data 28.10.2011, quando già era iniziato il procedimento di primo grado.

Ritualmente evocata la parte intimata non ha svolto attività difensiva. Il ricorso è manifestamente fondato. Come chiarito da questa Corte, infatti, la domanda amministrativa di prestazione previdenziale all’ente erogatore L. n. 533 del 1973, ex art. 7, è condizione di ammissibilità della domanda giudiziaria, diversamente dal ricorso introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo ex art. 443 c.p.c., avendo disposto il legislatore che il privato non affermi un diritto davanti all’autorità giudiziaria prima che esso sia sorto, ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, nella quale la presentazione della domanda segna la nascita dell’obbligo dell’ente previdenziale e, in quanto tale, non può essere assimilata ad una condizione dell’azione, rilevante anche se sopravvenuta nel corso del giudizio. (Cass. n. 732 del 2007). In questa prospettiva è stato precisato che mentre la sanzione della mera improceddallla della domanda giudiziale – che, ai sensi dell’art. 443 c.p.c., è prevista per il caso di mancata proposizione dei ricorsi amministrativi avverso le determinazioni negative dell’ente previdenziale o per quello di mancato decorso del termine fissato per la loro definizione, e che determina la sospensione del processo fino alla decisione sul ricorso o al decorso dei termini previsti, termini che comunque non possono essere superiori a centottanta giorni – presuppone che l’interessato abbia provveduto a richiedere la prestazione e che sia intervenuta la determinazione negativa dell’ente, l’azione iniziata senza la presentazione in sede amministrativa della domanda comporta l’improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con conseguente nullità di tutti gli atti del processo. (Cass. n. 317 del 1996).

Tali principi sono stati riaffermati da questa Corte con specifico riferimento al procedimento giudiziario inteso al riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, instaurato in assenza della relativa istanza amministrativa all’INPS (cfr., tra le altre, Cass. ord. 3746 2016 n. 25056 del 2015, n. 16152 del 2015, n. 24787 del 2014, n. 22113 del 2014, n. 21973 del 2014).

Essendosi la sentenza impugnata discostata da tali principi il ricorso dell’INPS deve essere accolto in quanto manifestamente fondato.

Si chiede che il Presidente voglia fissare la data per l’adunanza camerale”. L’INPS ha depositato memoria adesiva alla proposta del Relatore.

Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia e che ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, per la definizione camerale.

Il ricorso deve essere quindi accolto e la sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., può essere decisa nel merito con declaratoria di improponibilità dell’originaria domanda.

Il consolidarsi solo in epoca successiva alla proposizione del ricorso di primo grado dell’orientamento di legittimità alla base della presente decisione giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara improponibile la originaria domanda. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2016

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