Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21000 del 13/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 21000 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: MATERA LINA

SENTENZA

sul ricorso 23966-2007 proposto da:
MELONI

GUIDO

C.F.MNLGDU23D05A729U,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio
dell’avvocato ROMANELLI GUIDO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato LUPPI ALBERTO;
– ricorrente 2013
1759

contro

BRESCIANI MARIO C.F.BRSMRA26P01A729Z, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA LIVIO ANDRONICO 24, presso
lo studio dell’avvocato LOIACONO ROMAGNOLI MARIA
TERESA, che lo rappresenta e difende unitamente

Data pubblicazione: 13/09/2013

all’avvocato MORABITO GIOVANNI;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 819/2006 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 31/08/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MATERA;
udito l’Avvocato Roberto Colica con delega depositata
in udienza dell’Avv. Guido Romanelli difensore del
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avv. Loiacono Romagnoli M. Teresa difensore
del controricorrente che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

udienza del 26/06/2013 dal Consigliere Dott. LINA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 17-5-1988 Meloni Guido,
proprietario di un immobile sito in Bedizzole, conveniva dinanzi al
Tribunale di Brescia Bresciani Mario, per sentirlo condannare alla

solo sopralzo, in quanto a suo dire oggetto di nuova costruzione
realizzata in violazione della distanza di m. 10 dal confine, prevista
dallo strumento urbanistico di Bedizzole, integrativo della disciplina
di cui all’art. 873 c.c.
Nel costituirsi, il convenuto contestava la fondatezza della
domanda e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza in data 27-2-2003 il Tribunale rigettava la
domanda, rilevando che il perimetro dell’edificio non era stato
modificato, e che le opere realizzate dal convenuto dovevano essere
qualificate alla stregua di una semplice ristrutturazione, senza
alterazione del preesistente confine. Quanto alla sopraelevazione, il
giudice rilevava che essa, oltre che consentita dal P.R.G., era
legittima anche alla luce dell’art. 885 c.c., essendo stato
semplicemente innalzato il muro in aderenza a quello comune già
sopraelevato in precedenza dall’attore.
L’impugnazione proposta avverso la predetta decisione
dall’attore veniva rigettata dalla Corte di Appello di Brescia con
sentenza in data 31-8-2006. La Corte territoriale, nel precisare che

1

demolizione del confinante edificio, ovvero, in via subordinata, del

dalla consulenza tecnica d’ufficio risultava che l’intervento
effettuato dal convenuto era consistito nella demolizione e
– successiva ricostruzione del preesistente fabbricato, attuata nel
rispetto dell’originario perimetro e della originaria volumetria,

faceva presente che, in mancanza di norme regolamentari del
Comune di Bedizzole che estendessero alle ricostruzioni i limiti
delle distanze legali previsti per le nuove costruzioni, l’unico limite
esistente per la ricostruzione nel centro storico era rappresentato dal
principio generale contenuto nell’art. 9 c. 1 del d.m. del 1968, cioè
quello del rispetto delle distanze preesistenti. Quanto al sopralzo di
m. 1,40 delle falde laterali del tetto, il giudice di appello osservava
che tale intervento era stato attuato in ossequio al principio di
riallineamento orizzontale con i corpi edilizi contigui, consentito,
anche per mezzo di sopraelevazione interna ed esterna, dal nuovo
P.R.G. introdotto nel Comune di Bedizzole nel 1985, applicabile
nella fattispecie quale normativa più favorevole.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Meloni
Guido, sulla base di due motivi.
Bresciani Mario ha resistito con controricorso.
Il controricorrente ha depositato una memoria ex art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’omessa,

/

insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo `rt,aA,o);>-,à,

della controversia. Nel rilevare che l’edificio preesistente del
convenuto è stato demolito e poi ricostruito, deduce che dalla
consulenza tecnica d’ufficio si evince che i muri perimetrali verso
est ed ovest sono stati innalzati di m. 1,40, e la copertura è stata

dalla Corte di Appello, nella specie si è in presenza di una “nuova
costruzione”, e non di una mera “ricostruzione”, che presuppone
l’esatto ripristino delle componenti essenziali dell’edificio, senza
alcuna variazione delle superfici occupate in relazione all’originaria
sagoma di ingombro. Precisa che, contrariamente a quanto ritenuto
dalla Corte di Appello, l’eventuale compensazione tra il volume
aggiunto e quello eliminato non vale da sola ad escludere la
sussunzione dell’intervento contestato nella fattispecie della “nuova
costruzione”. Rileva che la mancata estensione alle ricostruzioni
delle distanze prescritte per le nuove costruzioni comporta, quale
conseguenza, che deve considerarsi nuova costruzione —come tale
soggetta alle relative prescrizioni in tema di distanze- la sola parte
eccedente i limiti della originaria costruzione; sicché, in relazione
alla parte sopralzata, non può negarsi l’applicabilità delle
prescrizioni dello strumento urbanistico sulle distanze previste per le
nuove costruzioni.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché la violazione e

3

modificata. Sostiene, pertanto, che, contrariamente a quanto ritenuto

falsa applicazione dell’art. 14 (sub A.3-ristrutturazione edilizia)
delle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune
di Bedizzole approvato il 26-3-1985. Deduce che la sentenza
impugnata ha erroneamente ritenuto che, in relazione alla porzione

fosse rispettoso del principio di riallineamento orizzontale con i
corpi contigui, affermato dal P.R.G. del 1985. Osserva che dal tenore
letterale dell’art. 14 emerge chiaramente che tale norma presuppone,
ai fini della sua applicazione, la permanenza di parti originarie e il
conseguente ricorso ad un intervento di carattere conservativo e di
valorizzazione. La predetta disposizione regolamentare, pertanto,
non può trovare applicazione nel caso di specie, in cui, come
accertato dal C.T.U., si è assistito alla “demolizione e successivo
rifacimento del fabbricato”.
2) 11 primo motivo è fondato.
Deve premettersi che, secondo il consolidato orientamento di
questa Corte, nell’ambito delle opere edilizie, si ha semplice
ristrutturazione ove gli interventi, comportando modificazioni
esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale
sussistano (e, all’esito degli stessi, rimangano inalterate) le
componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture
orizzontali, la copertura. E’ ravvisabile, al contrario, una i
ricostruzione allorché dell’edificio preesistente siano venute meno,

4

modificata (per altezza e sagoma), l’intervento edilizio (sopralzo)

per evento naturale o per volontaria demolizione, dette componenti,
e l’intervento si traduca nell’esatto ripristino delle stesse, operato
senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni
dell’edificioe, in particolare, senza aumenti della volumetria, ne’

ingombro. In presenza di tali aumenti, si verte, invece, in ipotesi di
nuova costruzione, da considerare tale, ai fini del computo delle
distanze rispetto agli edifici contigui, come previste dagli strumenti
urbanistici locali, nel suo complesso, ove lo strumento urbanistico
rechi una norma espressa con la quale le prescrizioni sulle maggiori
distanze previste per le nuove costruzioni siano estese anche alle
ricostruzioni, ovvero, ove una siffatta norma non esista, solo nelle
parti eccedenti le dimensioni dell’edificio originario” (Cass. Sez. Un.
19-10-2011 n. 21578; Cass. 11-2-2009 n. 3391; Cass. 27-4-2006 n.
9637).
Nella fattispecie in esame, la Corte di Appello, nel dare atto
che i lavori posti in essere dal convenuto “sono consistiti nella
demolizione e successivo rifacimento” del fabbricato preesistente, e
che “sono stati demoliti completamente, oltre tutte le strutture
interne, i muri perimetrali in lato Est ed Ovest”, ha rilevato che
l’edificio è stato ricostruito senza realizzare aumenti volumetrici e di
ingombro, nel sostanziale rispetto delle originarie dimensioni. Essa
ha fatto presente, infatti, che “i due muri perimetrali demoliti sono

delle superfici occupate in relazione alla originaria sagoma di

poi stati ricostruiti conservando l’originario perimetro”, e che non
vi è stato nemmeno un apprezzabile aumento della volumetria
dell’edificio, giacchè il sopralzo del livello laterale del tetto “è stato
compensato dall’eliminazione del grosso corpo di fabbrica prima

emergente da esso”, come evidenziato dalle foto in atti.
Alla stregua di simili emergenze, la Corte territoriale ha
qualificato l’intervento edilizio realizzato dal Bresciani come una
mera “ricostruzione”, in relazione alla quale le norme regolamentari
del Comune di Bedizzole non prevedono l’estensione dei limiti sulle
distanze legali previsti per le “nuove costruzioni”.
Rileva il Collegio che l’affermazione secondo cui nella specie
si verte nell’ambito di una mera ricostruzione si pone in contrasto
con il dato obiettivo emergente dalla relazione di consulenza tecnica
d’ufficio -di cui il ricorrente, in omaggio al principio di
autosufficienza del ricorso, ha trascritto i passi salienti, e di cui si
dà atto a pag. 9 della sentenza impugnata-, secondo cui la quota dei
muri perimetrali verso est ed ovest è stata innalzata di m. 1,40.
Tale circostanza evidenzia l’avvenuta realizzazione di una
sopraelevazione, che non consente di ricondurre le opere eseguite nel
paradigma normativo della semplice “ricostruzione”. L’intervento
praticato, infatti, non si è tradotto nel fedele ripristino delle strutture
precedenti, ma ha comportato una variazione in altezza della

i

originaria sagoma di ingombro dell’edificio, con conseguente
aumento della volumetria e delle superfici occupate.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del gravame,
d’altro canto, agli effetti considerati non può procedersi ad eventuali

eliminati (rappresentati, secondo quanto si legge a pag. 7 della
sentenza impugnata, in un grosso corpo di fabbrica precedentemente
emergente dal livello laterale del tetto), in quanto la semplice
constatazione della variazione, in altezza, della originaria sagoma
del fabbricato, è sufficiente a rendere l’intervento edilizio di cui
trattasi non inquadrabile nella nozione di ricostruzione, come
delineata dalla giurisprudenza.
Per le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere
cassata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di
Brescia, la quale procederà a nuovo esame, alla luce dei principi di
diritto innanzi indicati. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle
spese del presente grado di giudizio.
Il secondo motivo di ricorso resta assorbito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il
secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del
presente grado di giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di
Brescia.

7

compensazioni tra i volumi aggiunti con la sopraelevazione e quelli

COsì deciso in Roma nella camera di consiglio del 26-6-2013
Il Presidente

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA