Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21000 del 12/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 12/10/2011), n.21000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23615/2010 proposto da:

CARPENTERIA VALSELE DI SPATOLA MARIO SNC (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 18, presso lo studio dell’avvocato ELIO

BENIGNI, rappresentata e difesa dall’avvocato CORONA ANTONIO giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato DI GIACOMO

GAETANO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

TULIPANO CARMINE giusta procura a margine del ricorso per decreto

ingiuntivo;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1604/2010 del TRIBUNALE di SALERNO del

23/06/10, depositata il 05/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

La Carpenteria Valsele snc. ha proposto istanza di regolamento di competenza avverso la sentenza non definitiva del 5 luglio 2010, con la quale il Tribunale di Salerno ha dichiarato la propria competenza a decidere l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di S.A. per il pagamento di competenze professionali per l’attività svolta in favore della Capenteria Valsele snc. La ricorrente contesta la ritenuta competenza, non potendosi ritenere il credito per competenze professionali, non specificamente determinate, ma rimesse alle tariffe che prevedono un minimo ed un massimo, liquido ed esigibile.

Ne consegue che non è applicabile – come ritenuto dal tribunale – l’art. 1182 c.p.c., comma 3, che individua nel domicilio del creditore il luogo di adempimento dell’obbligazione, ma l’art. 1182 c.p.c., comma 4.

Al ricorso per regolamento ha resistito con memoria S. A..

Essendo stata disposta la trattazione con il procedimento ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., il Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni scritte, che sono state notificate agli avvocati delle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

Costituisce obbligazione pecuniaria soltanto il debito che sia sorto originariamente come tale, avente ad oggetto, cioè, fin dalla sua costituzione, la prestazione di una determinata somma di danaro, ed il cui ammontare sia, quindi, già fissato al momento in cui l’obbligazione sia venuta in essere. Ne deriva che costituisce obbligazione pecuniaria, da adempiere, ai sensi dell’art. 1182 c.c., comma 3, al domicilio del creditore al tempo della scadenza, l’obbligazione derivante da titolo negoziale o giudiziale in cui questo ne abbia stabilito la misura e la scadenza, mentre qualora tale determinazione non sia stata eseguita ab origine dal titolo, l’obbligazione deve essere adempiuta, salvo diversa pattuizione, al domicilio del debitore ai sensi dell’ult. comma della norma sopra indicata, non trattandosi di credito liquido ed esigibile (Cass. 28.3.2001 n. 4511; Cass. 25.3.1997, n. 2591; Cass. 9.12.1995 n. 12629, Cass. 17.11.72 n. 3422, 26.1.72 n. 183, 24.4.71 n. 1189).

Invero, il fondamento della norma (art. 1182 c.c., comma 3) che fissa al domicilio del creditore l’adempimento delle obbligazioni che hanno per oggetto somme liquide ed esigibili sta nel fatto che il debitore è in grado di sapere con certezza, fin dal momento in cui l’obbligazione è venuta in essere, non solo se la prestazione è dovuta, ma anche il termine del pagamento ed il suo ammontare; con la conseguenza che, negli altri casi, riprende la regola generale che stabilisce il principio che l’obbligazione deve considerarsi querable.

Poichè l’ammontare e la scadenza dell’obbligazione avente ad oggetto il pagamento di compensi professionali non sono determinati, di norma, dalla convenzione con la quale sia stato conferito l’incarico, ma possono essere stabiliti successivamente solo alla stregua dell’attività posta in essere concretamente dal professionista, dopo cioè che questa sia stata prestata, la relativa obbligazione non costituisce obbligazione pecuniaria liquida ed esigibile, ai sensi dell’art. 1182 c.c., comma 3, e non deve essere eseguita al domicilio del creditore, ma a quello del debitore. Ne consegue che, nella specie, per l’emissione del decreto ingiuntivo non era competente il foro di Salerno, adito nell’erroneo presupposto che l’obbligazione fosse eseguibile al domicilio del creditore, non trattandosi di obbligazione liquida ed esigibile.

Competente era, invece, il Presidente del tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, nel cui circondario rientra il comune di (OMISSIS), sede della società debitrice Carpenteria Valsele snc (v. anche Cass. ord. 17.7.2009 n. 16744).

Va quindi, affermato il seguente principio di diritto:

“Il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale; perciò il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l’obbligazione (art. 20 c.p.c., seconda ipotesi) va individuato, ai sensi dell’art. 1182 c.c., u.c., nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo” (Cass. 28.3.2001 n. 4511; Cass. 25.3.1997, n. 2591; Cass. 9. 12.1995 n. 12629).

Conclusivamente, va dichiarata la competenza del tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2011

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