Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21000 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 02/10/2020), n.21000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1942-2019 proposto da:

CARROZZERIA S. SAS DI S.S. & C., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PREMUDA 1/A, presso lo studio dell’avvocato ALESSIA

PANELLA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASTELLANZA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 876/2018 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO,

depositata il 16/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PELLECCHIA

ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Carrozzeria S. sas di S.S. & C. convenne in giudizio il Comune di Castellanza al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti da un’autovettura di sua proprietà. In particolare, dedusse che il veicolo fosse finito in una strada allagata, riportando un danno al motore.

Si costituì in giudizio il Comune citato, eccependo l’assenza di qualsivoglia insidia o trabocchetto nella strada percorsa dal veicolo e chiedendo il rigetto della domanda attorea.

Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. 876/2018, rigettò la domanda. Il giudice ritenne non sussistente alcun pericolo occulto, requisito necessario ai fini della condanna al risarcimento del danno, essendo invero addebitabile al guidatore del veicolo la decisione di immettersi nell’avvallamento d’acqua, ben visibile.

2. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 4679/2018, pubblicata il 5/11/2018, ha ritenuto l’appello proposto da Carrozzeria S. sas inammissibile ex art. 348 bis c.p.c..

I giudici di secondo grado hanno ritenuto assente ogni pericolo obiettivo tale da rendere inevitabile il danno. Difatti, la presenza di acqua nel tragitto stradale interessato era prevedibile, essendo una strada soggetta spesso ad avvallamenti simili nei giorni di pioggia, come quello in cui si era verificato il danno al veicolo. Quest’ultimo sarebbe stato invero causato dalla inavvedutezza del guidatore, il quale con maggiore attenzione avrebbe potuto rendersi conto della condizione del percorso stradale.

3. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per Cassazione Carrozzeria S. sas di S.S. & C. sulla base di tre motivi, illustrati da memoria. Il Comune di Castellanza convenuto non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione della norma di diritto art. 360 c.p.c., n. 3), con riferimento all’art. 115 c.p.c. in relazione agli artt. 2721 c.c. e ss. e all’art. 116 c.p.c. in quanto la motivazione della sentenza non è fondata su presupposti giuridici ma frutto di considerazioni del giudicante; mancata ammissione di mezzi di prova richiesti”.

Il giudice di prime cure avrebbe erroneamente rigettato la richiesta di prova avanzata da parte attrice, volta a dimostrare la colpa omissiva del Comune di Castellanza e l’imprevedibilità della presenza di acqua.

4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la “violazione dell’artt. 2051 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 1227 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Secondo il ricorrente, il giudice di merito avrebbe valutato esclusivamente la responsabilità del danneggiato senza considerare adeguatamente la condotta del Comune, il quale, in quanto custode, avrebbe dovuto dimostrare la diligenza tenuta nel caso concreto.

4.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione di legge L. 31 dicembre 2012, n. 247 ex art. 13, comma 6, e D.M 10 marzo 2014, n. 55, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere il Tribunale nella liquidazione delle spese di lite applicato lo scaglione superiore (fino a 26.000,00 Euro) anzichè quello corretto (fino a 5.200,00 Euro) in considerazione del valore dichiarato della causa per Euro 5.073,34”.

5. Il ricorso è inammissibile, in quanto (Cass. ord. 23/12/2016, n. 26936) nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, l’atto d’appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, è necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa analitica menzione sia dei motivi di appello che della motivazione dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., al fine di evidenziare l’insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame (per tutte, v. Cass., ordd. 17/04/2014, nn. 8940 a 8943, alle cui amplissime argomentazioni può qui bastare un richiamo integrale; in tal senso v. pure: Cass., ord. 15/05/2014, n. 10722; Cass., ord. 09/06/2014, n. 12936; Cass. ord. 12/02/2015, n. 2784; Cass. 27/03/2015, n. 6279; Cass. ord. 30/03/2015, n. 6336; Cass. 07/05/2015, n. 9241; Cass. Sez. Un., 27/05/2015, n. 10876; adde, tra le altre, Cass. ord. 25/10/2018, n. 27042): e, nella specie, difettano l’adeguata riproduzione in ricorso di tali elementi.

5.1. In secondo luogo i primi due motivi, ove valutabili, sarebbero ugualmente inammissibili.

Infatti per quanto riguarda il primo motivo, l’art. 116 c.p.c. è evocato in modo inidoneo secondo Cass. sez. un. 16598 del 2016. In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 11892 del 2016, ripresa da Cass., Sez. Un. 16598 del 2016). Quindi, il motivo si risolve in una sollecitazione alla rivalutazione, qui inammissibile, della quaestio fatti, sia pure mediante la prospettazione dell’erroneità del rilievo maggiore o minore attribuito all’uno o all’altro degli elementi di prova.

In secondo luogo, sebbene sia errato il riferimento all’insidia o trabocchetto, proprio la riconduzione in via esclusiva alla colpa del danneggiato esclude il nesso causale (v. Cass. 01/02/2018, nn. 2480 e 2482), restando irrilevante ai fini dell’art. 2051 c.c. la violazione dell’obbligo di correttamente mantenere il bene.

Infine, il terzo motivo è inammissibile. Il ricorso così come formulato è in contrasto con l’art. 366 c.p.c., n. 6, il quale, oltre ad esigere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi di lavoro sui cui si fonda il ricorso, esige la specificazione di quale fase processuale il documento è stato prodotto. Tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 c.p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso (Cass. S.U. n. 7161/2010; Cass. S.U. n. 28547/2008).

Nel caso di specie manca qualsivoglia riferimento alla produzione della citazione in cui è presente il valore della controversia, mentre nessuna eventuale lacuna del ricorso può mai essere colmata con alcun atto ad esso successivo (per giurisprudenza consolidata; da ultimo, v. Cass. Sez. U. ord. 09/03/2020, n. 6691).

6. L’indefensio dell’intimato non richiede la condanna alle spese.

7. Infine, poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

 

 

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