Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2100 del 29/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 29/01/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 29/01/2021), n.2100

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28005/2013 R.G. proposto da:

C.D.C.N., rappresentato e difeso dall’avv.

Victor Uckmar e dall’avv. Francesco d’Ayala Valva, elettivamente

domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, viale dei

Parioli, n. 43.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato.

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte, sezione n. 34, n. 51/34/13, pronunciata il 22/02/2012,

depositata il 18/04/2013.

Al quale è riunito il ricorso iscritto al n. 27208/2014 R.G.

proposto da C.D.C.N., rappresentato e difeso

dall’avv. Victor Uckmar e dall’avv. Francesco d’Ayala Valva,

elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma,

viale dei Parioli, n. 43.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte, sezione n. 38, n. 476/38/14, pronunciata il 14/02/2014,

depositata il 28/03/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 novembre

2020 dal Consigliere Riccardo Guida.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preliminarmente si rileva che i due giudizi di legittimità sono stati riuniti il 9/10/2019 con provvedimento mai revocato (cfr. infra p. 7). La rifissazione separata delle cause è avvenuta di fatto per mero disguido e, dunque, la loro riunione deve essere confermata (cfr., conf.: 1561/15, p. A.01);

Ricorso iscritto ai n. 28005/2013 R.G.

1. C.d.C.N. impugnò innanzi alla CTP di Torino l’avviso di accertamento che recuperava a tassazione IRPEF, IRAP, IVA, per l’annualità 2003, redditi di lavoro autonomo (compensi per l’attività svolta a favore di alcune società italiane) e di lavoro dipendente (pensioni), non dichiarati dal contribuente, il quale, pur risultando iscritto all’AIRE, con residenza indicata in Londra, in realtà, secondo la prospettazione dell’Amministrazione finanziaria, conservava la propria residenza fiscale in Italia.

2. La CTP di Torino, con sentenza n. 22/08/2010, accolse il ricorso mentre la CTR del Piemonte, con la sentenza impugnata, nel contraddittorio del contribuente, ha accolto l’appello dell’ufficio, dopo avere richiamato il contenuto dell’art. 2 della Convenzione tra Italia e Regno Unito del 4 luglio 1960 e dell’art. 4 della (seconda) Convenzione tra Italia e Regno Unito del 21 ottobre 1988 (resa esecutiva in Italia con L. 5 novembre 1990, n. 329), contro la doppia imposizione.

2.1. La Commissione regionale piemontese, preliminarmente, ha affermato che: (a) il contribuente aveva presentato le proprie dichiarazioni dei redditi nel Regno Unito e aveva dichiarato i redditi fondiari in Italia, come prescritto dall’art. 20, comma 1, lett. a) del TUIR; (b) nel 2004 (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), egli risultava residente sia in Gran Bretagna che (fin dal 1988) nel Principato di Monaco (con il quale l’Italia non aveva concluso convenzioni contro la doppia imposizione); (c) dall’esame della successione delle dichiarazioni di residenza si evinceva che la Gran Bretagna aveva attestato che l’appellato era considerato soggetto non residente fiscalmente dal 2000 e che il reddito non era stato sottoposto a tassazione; (d) sulla base della mancata tassazione del reddito all’estero, appariva corretto l’operato dell’Amministrazione finanziaria in presenza di elementi che deponevano a favore della residenza italiana dell’interessato, vale a dire: 1) la disponibilità delle abitazioni poste in via (OMISSIS); 2) i legami parentali, considerato che alcuni suoi parenti erano residenti nel capoluogo piemontese e una delle tre figlie era residente in Italia; 3) il contratto di somministrazione dell’energia elettrica della prima casa (posta a (OMISSIS)), e la mancata produzione, da parte del contribuente, delle bollette recanti eventuali bassi consumi, quale indice del ridotto utilizzo dell’immobile; 4) le dichiarazioni dell’ufficio Inland Central England che non chiarivano quale tipo di residenza egli avesse nel Regno Unito e la comunicazione dello stesso ente, del 2/04/2004, secondo cui egli era considerato soggetto non fiscalmente residente, e, ancora, l’omessa produzione, da parte di quest’ultimo, di dichiarazioni con conseguente impossibilità, per la CTR, di verificare se le imposte fossero state o meno versate in Gran Bretagna; 5) lo svolgimento di incarichi professionali in Italia che imponevano la sua presenza nel territorio; 6) l’art. 18 della Convenzione tra Italia e Regno Unito contro la doppia imposizione, per il quale le pensioni pagate a un residente di uno Stato contraente in relazione a un cessato impiego sono imponibili soltanto in detto Stato, ragione per la quale la tassazione della pensione doveva avvenire in Italia indipendentemente dalla determinazione dell’esatta residenza.

3. Il contribuente ha proposto ricorso per la cassazione, sulla base di quattro motivi; l’Agenzia ha resistito con controricorso.

Ricorso iscritto al n. 27208/2014 R.G.

4. Contro tale sentenza il contribuente, oltre a proporre il summenzionato ricorso per cassazione (RG n. 28005/2013), ha proposto alla medesima Commissione regionale ricorso per revocazione, sostenendo che la decisione revocabile era fondata sull’errato presupposto di fatto, relativo a una missiva dell’Amministrazione finanziaria “Inland Central England” del 2/04/2004, che in realtà non risultava versata in atti.

5. La Commissione tributaria regionale del Piemonte, con la sentenza menzionata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, rilevando che la decisione impugnata ai sensi dell’art. 395 c.p.c., aveva desunto la tassabilità in Italia dei redditi prodotti da Chiusano sulla base di una serie di elementi e all’esito di un complesso percorso argomentativo, che non poteva essere circoscritto al profilo censurato dal contribuente ed ha aggiunto che i giudici non erano incorsi in “sviste o travisamenti” e che, semmai, eventuali errori nell’apprezzamento delle risultanze probatorie potevano essere fatti valere con strumenti processuali diversi dalla revocazione.

6. Il contribuente ha proposto ricorso per la cassazione, con un unico motivo, mentre l’Agenzia non si è costituita.

7. Nell’adunanza camerale del 09/10/2019, preliminarmente il Collegio (in diversa composizione) ha disposto la riunione di due ricorsi, ai sensi dell’art. 274 c.p.c..

8. In data 26/09/2019, il ricorrente aveva presentato richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, con ogni conseguente statuizione, compresa la compensazione delle spese di lite. Aveva affermato, al riguardo, di avere aderito, in data 20/04/2017, alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6 convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, e di avere provveduto all’integrale pagamento rateale degli importi comunicati dall’Agente della riscossione ai fini della definizione.

9. Con ordinanza ex art. 372 c.p.c., emessa all’esito dell’adunanza camerale di cui sopra, il Collegio ha rilevato che l’elenco dei documenti depositati dal contribuente non risultava notificato all’Avvocatura generale dello Stato (che rappresenta e difende l’Agenzia delle entrate nel giudizio di legittimità, essendosi costituita controricorso). Inoltre, in applicazione dei principi di diritto desumibili in tesi generale da Cass. Sez. un. 19980 del 2014, ha rinviato la causa a nuovo ruolo, assegnando al ricorrente un termine di 60 giorni (dalla notifica dell’ordinanza interlocutoria) per la notificazione dell’elenco dei nuovi documenti all’avvocatura erariale (sul punto, vedi: Cass. 31/03/2017, n. 8567). Si è anche precisato che, ai fini della declaratoria d’estinzione del giudizio per effetto dell’adesione del contribuente alla definizione agevolata, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 (conv., con modif., dalla L. n. 225 del 2016), si rendeva necessario che, nel medesimo termine, il contribuente depositasse dichiarazione di rinuncia al giudizio, corredata della documentazione idonea a dimostrare che la detta definizione agevolata e i connessi pagamenti del debito tributario si riferissero all’avviso di accertamento impugnato.

10. Il ricorrente ha provveduto in conformità depositando atto di rinuncia ai ricorsi per cassazione riuniti, datato 27/11/2019, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., notificato all’Avvocatura generale dello Stato, nel quale ha richiamato la documentazione allegata alla memoria depositata il 26/09/2019, attestante l’estinzione dell’intero debito erariale correlato all’atto impositivo impugnato.

11. In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 (conv., con modif., dalla L. n. 225 del 2016), il giudizio di cassazione (e ciò vale, nel caso concreto all’esame, per la causa iscritta al n. 28005/2013 R.G.) deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, oppure perchè ricorre un caso di estinzione “ex lege”, qualora egli sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quando risulti, al momento della decisione – come effettivamente accade in questo caso – che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. 3/10/2018, n. 24083).

12. Tale esito processuale implica la cessazione degli effetti della decisione impugnata (Cass. 2168/2019). Per quanto riguarda la causa con R.G. n. 28005/2013, non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità perchè il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (Cass. 24083/2018, cit.). Identica soluzione processuale s’impone con riferimento al ricorso per revocazione (R.G. n. 27208/2014), in relazione alla quale non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità, in quanto in esso l’Amministrazione finanziaria è rimasta intimata.

13. Infine, non sussistono i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del “raddoppio” del contributo unificato, di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 7/06/2018, n. 14782).

PQM

La Corte conferma la riunione dei ricorsi, così come già disposta il 9/10/2019, dichiara l’estinzione del processo, D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, per intervenuta rinuncia, quanto alla causa iscritta al n. 28005/2013 R.G., ed ex art. 391 c.p.c., per intervenuta rinuncia, quanto alla causa iscritta al n. 27208/2014 R.G.; dichiara cessata la materia del contendere, con cessazione degli effetti della decisione impugnata.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2021

 

 

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