Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2100 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/01/2017, (ud. 11/01/2017, dep.27/01/2017),  n. 2100

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Lia Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10979-2011 proposto da:

EQUITALIA ESATRI SPA in perso del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI 21, presso lo

studio dell’avvocato SALVATORE TORRISI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE FIERTLER giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

ICMA SRL, in perso del suo Amm.re e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI 72,

presso lo studio dell’avvocato BERNARDO DE STASIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUIGI SCARPA giusta delega in calce;

– controricorrente al ricorso notificato –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

Nonchè da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

ICMA SRL in perso del suo Amm.re e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI 72, presso lo

studio dell’avvocato BERNARODO DE STASIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUIGI SCARPA giusta delega in calce;

– controricorrente al ricorso incidentale notificato –

e contro

EQUITALIA ESATRI SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 85/2010 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 18/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso dell’Equitalia e il ricorso incidentale

dell’Agenzia delle Entrate;

udito per il controricorrente l’Avvocato SCARPA per l’ICMA che ha

chiesto il rigetto del ricorso per immissibilità;

udito il P.M. in perso del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento di entrambi i

ricorsi.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La ICMA s.r.l. impugnava la intimazione di pagamento notificata dal Concessionario il 23/7/2007, per somme iscritte a ruolo ed oggetto di una cartella di pagamento, secondo la contribuente, mai notificata.

Il giudizio si svolgeva innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Lodi che accoglieva il ricorso sul rilievo che la prodromica cartella di pagamento non era stata ritualmente notificata alla società in quanto l’avviso di ricevimento del relativo plico raccomandato, prodotto in copia da Equitalia Esatri s.p.a., dava certezza della data di ricezione (11/11/2006) e non della perso che aveva ritirato l’atto, non risultando indicata nè l’identità, nè la qualifica del consegnatario, con conseguente nullità derivata degli atti successivi e, segnatamente, della impugnata intimazione di pagamento.

La soccombente Equitalia Esatri s.p.a. proponeva appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia che, con sentenza n. 85, pronunciata il 13/5/2010 e depositata il 18/6/2010, rigettava il gravame osservando che risultano violati il D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 26, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e art. 137 c.p.c. e ss., e che le informazioni fornite dall’Ufficio Postale fanno emergere che la notifica della cartella esattoriale non venne eseguita presso la sede della società destinataria, essendo stato immesso il plico raccomandato in una cassetta postale nella disponibilità di un soggetto terzo, apparentemente estraneo alla ICMA s.r.l., che aveva poi provveduto al suo ritiro.

Contro la sentenza di appello il Concessionario propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso la contribuente.

l’Agenzia delle Entrate a propria volta propone ricorso incidentale.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Con il primo motivo la Equitalia Esatri s.p.a., ricorrente principale, deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, falsa applicazione delle norme sull’onere della prova e sulle notificazioni, in relazione all’art. 2697 c.c. e ss., artt. 115, 139, 145 e 160 c.p.c., L. n. 890 del 1982, art. 7, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, giacchè la CTR non ha considerato che l’avviso di ricevimento della notificazione della cartella di pagamento deve ritenersi consegnato personalmente al destinatario (il legale rappresentante della società ICMA) non risultando in esso specificata l’avvenuta consegna a persona diversa, nè essendo stata proposta querela di falso su quanto attestato dall’agente postale, circostanze ricavabili anche dal documento informativo, datato 16/3/2009, dell’Ufficio Postale di (OMISSIS), prodotto nel giudizio di secondo grado dal Concessionario a riprova della ritualità del procedimento notificatorio.

Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, giacchè la CTR non ha spiegato le ragioni per cui la mancata indicazione nell’avviso di ricevimento del nome e della qualifica della persona che ha ricevuto in plico raccomandato debba condurre necessariamente alla nullità della notificazione.

Con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa motivazione circa il fatto, decisivo per il giudizio, rappresentato nell’atto di appello, che il plico è stato immesso nella casella postale a disposizione di un soggetto terzo sulla base di espressa richiesta, datata 14/4/2006, della stessa società ICMA destinataria della cartella di pagamento.

Con il primo motivo la Agenzia delle Entrate, ricorrente incidentale, deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 4 giacchè la CTR non ha considerato che, ai sensi dell’indicata disposizione, l’avviso di ricevimento costituisce prova dell’eseguita notificazione, in quanto fa prova fino a querela di falso delle indicazioni in esso contenute.

Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, giacchè la CTR ha dato rilevo alla ritenuta estraneità alla società ICMA dell’intestatario della cassetta postale, tale dott. R., senza considerare che l’identità e la qualifica di tale soggetto risultano dalla certificazione del Direttore dell’Ufficio Postale di (OMISSIS), nella quale è attestato che la raccomandata venne immessa nella cassetta postale n. 7 dell’Ufficio Postale ed ivi ritirata in data 11/11/2006 dal titolare della cassetta postale medesima, il tutto conformemente a quanto richiesto dalla società destinataria con l’istanza del 14/4/2006.

Va, anzitutto, sgombrato il campo d’indagine dalla eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate, che ha partecipato al precedente grado di giudizio quale parte intervenuta su istanza del Coincessionario, perchè costituisce regola essenziale, nella disciplina del processo civile, che la legittimazione all’impugnazione, in genere, fatta eccezione per l’opposizione di terzo, spetta – esclusivamente – a chi abbia assunto la qualità di parte (non importa se presente o contumace, parte originaria o intervenuta) nel grado del giudizio di merito, conclusosi con la sentenza impugnata, indipendentemente dall’effettiva titolarità attiva o passiva (rilevante sotto altri profili) del rapporto giuridico di diritto sostanziale, dato che con l’impugnazione si esercita non un’azione, ma un potere processuale che, per sua tura, non può spettare a chi non abbia partecipato al pregresso grado del giudizio (Cass. n. 15168/2004 e, più di recente, n. 17974/2015).

I motivi d’impugnazione, che possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto tra loro intimamente connessi, sono fondati e meritano accoglimento.

In generale, la cartella esattoriale può essere notificata – com’è appunto accaduto nel caso in esame – ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina – applicabile ratione temporis – del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32, 33, 34 e 39, è sufficiente, per il perfezionamento della notifica, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la perso da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente.

La notifica, in tal caso, si perfeziona con l’indicazione nell’avviso di ricevimento della data e della sottoscrizione della perso che ha ricevuto l’atto, conformemente alle disposizioni del citato D.M., recante “l’approvazione delle condizioni generali del servizio postale”, il quale, all’art. 32, per gli invii di posta raccomandata, richiede che il plico venga consegnato “al destinatario o ad altra persoNA individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta”.

E’ stato osservato che, anche ove manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della perso cui l’atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l’atto è pur sempre valido, poichè la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la tura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 22488/2014; n. 2008/2008).

Difettando, infatti, apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 12083/2016; n. 23213/2014; n. 16949/2014; 4895/2014; n. 9111/2012; n. 270/2012).

La specialità della disciplina normativa della notificazione della cartella, contenuta nell’esaminato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, trova, invero, riscontro anche nella stessa L. n. 890 del 1982 che, all’art. 14, comma 1, dispone che la notifica degli atti tributari al contribuente, da effettuarsi con l’impiego di plico sigillato, “può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari”, venendo fatti espressamente salvi i disposti di cui al citato D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 26 e 45.

Com’è noto, la norma accomuna modalità procedimentali distinte per la notifica della cartella di pagamento in quanto, accanto alla individuazione, nella prima parte, dei soggetti abilitati assimilati all’Ufficiale giudiziario, competenti ad eseguire la notifica della cartella nelle forme previste per la notifica degli atti giudiziari, come disciplinate dal Codice di rito e dalla L. n. 890 del 1982, ha previsto, nella seconda parte, una forma alternativa di notifica corrispondente a quella effettuata “direttamente” dagli Uffici finanziari a mezzo posta: L. n. 890 del 1982, art. 14, comma 1 – che consente al Concessionario (Agente) di avvalersi “direttamente” del servizio postale ordinario, consegnando in plico sigillato la cartella all’ufficio postale per la spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento.

Appare, dunque, evidente che tale forma speciale di notifica si colloca al di fuori delle attività di competenza degli Ufficiali giudiziari, e soggetti abilitati assimilati, esaurendosi nel compimento delle modalità richieste per la ordinaria spedizione postale in raccomandazione con avviso di ricevimento, rimanendo quindi estranea alla fattispecie notificatoria in questione la redazione della relata di notifica.

E’ stato, peraltro, escluso che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 con la disposizione dell’u.c. che in via residuale rinvia al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 per quanto non diversamente prescritto – abbia inteso operare un generale richiamo anche alle forme di notifica degli atti giudiziari, e quindi anche all’obbligo di redazione della relazione di notifica, atteso che tale adempimento è funziole a rendere edotta la parte richiedente della avvenuta consegna dell’atto notificando e, come è stato chiarito da questa Corte, la prova della notifica della cartella può risultare” o “dalla relazione di notificazione iscritta sulla cartella,” o “dall’avviso di ricevimento, dove l’utilizzo – nell’art. 26, comma 5 – della preposizione disgiuntiva (“aut….aut”) è sicuro indice della modalità alternativa della notifica speciale direttamente effettuata dal Concessionario (Agente) ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, rispetto alla notifica eseguita nelle forme degli atti giudiziari ovvero ai sensi della L. n. 890 del 1982, artt. 1 – 3 (Cass. n. 6395/2014; n. 11708/2011; n. 14327/2009).

Ed allora, se l’art. 145 c.p.c. non è applicabile, per le ragioni sopra esposte, stante l’opzione effettuata dal Concessionario della notificazione, tramite posta ordinaria, della cartella di pagamento propedeutica all’impugnata intimazione di pagamento, detta notificazione, nel caso di specie, non andava indefettibilmente eseguita, e neppure tentata, nei confronti della società contribuente, alla sua sede legale.

Giova, inoltre, considerare che, ai sensi del sopra richiamato D.M. 9 aprile 2001, art. 40 “Gli invii postali diretti a imprese, o comunque indirizzati presso imprese, sono consegnati, all’indirizzo indicato, al titolare delle stesse o al personale incaricato. L’impresa può indicare i nomi delle persone incaricate, inviando all’ufficio postale di distribuzione una comunicazione scritta del legale rappresentate” e che, ai sensi dell’art. 52, che disciplina il servizio delle caselle postali, “Chi ne dispone può far indirizzare alla propria casella la posta a lui destinata”. Su tale punto la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente non corretto, trattandosi di notificazione rispettosa delle disposizioni di cui sopra, considerato che nella certificazione del Direttore dell’Ufficio Postale di (OMISSIS) si attesta che la società ICMA, con istanza del 14/4/2006, aveva chiesto che la corrispondenza a lei indirizzata fosse immessa nella cassetta postale n. (OMISSIS) dell’Ufficio Postale di (OMISSIS) – a nulla rilevando la circostanza che questa fosse nella disponibilità di tale dott. R. – e che lì è stata ritirata, in data 11/11/2006, dal titolare della cassetta postale, soggetto a ciò legittimato proprio in forza di quanto richiesto dalla stessa società con la ridetta istanza del 14/4/2006.

Al giudice di rinvio che, provvederà a nuovo esame della causa, è rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso principale ed il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, altra sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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