Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2100 del 25/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 25/01/2022, (ud. 07/10/2021, dep. 25/01/2022), n.2100

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 24787-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A2A SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 134, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA CIPOLLA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FILIPPO VERNA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1814/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 17/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente impugnava il diniego di rimborso di accisa per forniture di gas naturale effettuate a partire dal (OMISSIS) per l’azienda ospedaliera di (OMISSIS) in quanto l’impiego di gas naturale destinato alla combustione negli enti ospedalieri e in tutte le strutture operative dei servizi sanitari regionali è compreso tra gli usi industriali di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 26, con conseguente fruizione dell’aliquota agevolata: il diniego veniva motivato in quanto l’agenzia delle dogane e dei monopoli riteneva che l’applicazione dello specifico trattamento fiscale potesse decorrere solo dalla data dell’istanza presentata al fine di usufruire di tale aliquota agevolata ossia dal (OMISSIS);

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Agenzia delle dogane affermando che l’Azienda ospedaliera in astratto era esclusa dall’applicazione della tariffa agevolata in ragione della sua natura di ente del servizio sanitario nazionale e solo dal (OMISSIS) la stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli tenuto conto del modello privatistico impartito dalla legge alle ASL e alle aziende ospedaliere, ha deciso che l’attività di tali aziende ospedaliere fosse da ricomprendersi fra gli usi industriali cosicché la parte contribuente aveva possibilità di chiedere il rimborso solo dopo la chiara interpretazione data alle norme esistenti.

L’Agenzia delle dogane proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle dogane denuncia violazione e falsa applicazione del TUA, artt. 2, 14 e 26, e del D.M. 12 luglio 1977, art. 4, in quanto l’aliquota agevolata dell’accisa sul gas metano per usi industriali, beneficio soggetto al controllo tecnico del Fisco, non spetta che a far data dalla relativa istanza.

Ritenuto di dover rinviare la causa a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo di merito

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di richiedere la trasmissione del fascicolo di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA