Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2100 del 24/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 24/01/2019, (ud. 19/12/2018, dep. 24/01/2019), n.2100

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10577-2016 proposto da:

V.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAGO

TANA 1, presso lo studio dell’avvocato ILARIO D’APOLITO,

rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO MASTROGIOVANNI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede

dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli

avvocati EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1302/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 30/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2018 dal Consigliere Dott. DORONZO ADRIANA.

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Vallo della Lucania ha accolto il ricorso proposto da V.A. e ha condannato l’Inps al pagamento in suo favore dell’indennità di accompagnamento a far tempo dal 1/4/2011;

la Corte d’appello di Salerno, su impugnazione dell’Inps, dopo aver disposto il rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio, ha riconosciuto la prestazione con decorrenza successiva (dal 1/7/2014), ritenendo condivisibile il giudizio del nuovo consulente, il quale – nell’accertata mancanza di documentazione sanitaria – ha concluso che le malattie da cui la V. è affetta (“emiplegia destra, afasia mista, severa poliartrosi, esiti di fratture multiple…, incontinenza sfinterica, grave ipotonotrofia muscolare generalizzata) hanno raggiunto livelli tali da determinare la compromissione dell’autonomia di vita della ricorrente solo a far tempo dal luglio 2014;

contro la sentenza ricorre per cassazione la V. e formula due motivi cui resiste l’Inps con controricorso;

la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la ricorrente propone due motivi di ricorso:

– violazione e falsa applicazione degli artt. 112,434 e 437 c.p.c. e della L. 18 del 1980, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

– nullità della sentenza di merito in relazione all’art. 360 c.p.c.;

critica la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la prestazione con una decorrenza diversa e successiva rispetto a quella accertata dal primo giudice, nonostante che l’atto di appello avesse ad oggetto solo l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio e non anche la diversa questione della sua decorrenza; censura altresì la sentenza per aver recepito le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, il quale invece aveva del tutto omesso la motivazione, affermando soltanto che la individuazione della diversa decorrenza era avvenuta “salomonicamente ed equitativamente”;

– il primo motivo è in parte inammissibile e in parte manifestamente in fondato;

l’inammissibilità sta nel rilievo che la ricorrente si limita a trascrivere le conclusioni del ricorso in appello dell’Inps, le quali di per sè sono insufficienti a desumere il complessivo tenore dell’atto e, dunque, i punti della sentenza del tribunale devoluti al giudice del gravame; l’atto dell’Inps non risulta neanche depositato unitamente al ricorso, nè la parte fornisce specifiche indicazioni per un suo facile reperimento nei fascicoli di parte o d’ufficio delle precedenti fasi del giudizio;

l’infondatezza sta invece nel rilievo che oggetto della domanda di indennità di accompagnamento, che si assume illegittimamente negata, non ha ad oggetto l’annullamento del provvedimento amministrativo che ha negato la prestazione bensì l’accertamento dei presupposti per il suo riconoscimento, il che implica anche l’individuazione della data di insorgenza del diritto;

si è infatti affermato che i benefici economici connessi al riconoscimento del diritto ad una prestazione assistenziale (nella specie, indennità di accompagnamento), nel caso in cui il requisito sanitario si concretizzi successivamente alla proposizione della domanda in giudizio, per effetto dell’art. 149 c.p.c. decorrono immediatamente a partire dalla data dell’accertata insorgenza dello stato invalidante (Cass. 28/01/2014, n. 1778; Cass. 10/05/2010, n.11259);

tali principi valgono anche per il giudizio di appello, dovendosi ritenere che l’impugnazione con la quale si mira ad ottenere il rigetto della domanda per insussistenza dei requisiti sanitari non fissa la cognizione del giudice sulla verifica dei detti requisiti al momento in cui la prestazione è stata richiesta, trovando anche in tal caso applicazione l’art. 149 disp. att. c.p.c., che impone di valutare nelle controversie in materia di invalidità pensionabile anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, anche in appello, quale espressione di un principio generale di economia processuale, e ciò in ragione della possibilità che insorgano condizioni fisiche incidenti sul complesso invalidante, nel corso tanto nel procedimento amministrativo che di quello giudiziario (cfr. Cass. 06/09/2003, n. 13050; Cass. 12/12/2003, n. 19005, ed ivi ulteriori richiami; Cass. Sez.Un. 5/7/2004, n. 12270);

la decisione adottata dalla Corte d’appello, che ha escluso che alla data della domanda amministrativa la ricorrente si trovasse nelle condizioni di legge necessarie per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e che tali condizioni si sono invece realizzate in epoca successiva, non costituisce violazione dell’art. 112 c.p.c” sostanziandosi in un “minus” rispetto a quanto richiesto con la domanda originaria e, correlativamente, con l’atto d’appello, in quanto importa la riduzione della pretesa dell’appellante senza recare pregiudizio alla posizione difensiva della controparte, pregiudizio nemmeno dedotto;

il secondo motivo di ricorso è inammissibile, dal momento che la sentenza esprime con coerenza e chiarezza le ragioni per le quali ha ritenuto di riconoscere la prestazione da una decorrenza successiva, rilevando – sulla scorta di quanto accertato dal consulente tecnico d’ufficio – la impossibilità di retrodatarla al momento della domanda amministrativa per la mancanza di documentazione sanitaria attestante l’impossibilità della ricorrente di compiere senza necessità di assistenza continua gli atti quotidiani della vita;

tale motivazione certamente si sottrae alle censure ancora ammissibili ai sensi del testo vigente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (secondo l’interpretazione della disposizione delle Sezioni Unite di questa Corte, che gli stessi ricorrenti affermano di condividere: cfr. Cass. Sez. U, Sentenze n. 8053 e n. 8054 del 07/04/2014), apparendo rispettosa del cosiddetto minimo costituzionale richiesto dall’art. 132 c.p.c.;

in definitiva, il ricorso dev’essere rigettato; nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato in presenza della dichiarazione ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.;

sussistono invece presupposti perchè la ricorrente versi un importo pari a quello già versato per il contributo unificato, essendo stato il ricorso per cassazione notificato in data successiva al 30 gennaio 2013, ed essendo tale obbligo non collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass., ord. 13 maggio 2014 n. 10306).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 115 del 2002, art. 13, comma 1, quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2019

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