Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2100 del 05/02/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2100 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 1864-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002 in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente contro
MORENO FABIO;
– intimato avverso la sentenza n. 142/4/2011 della Commissione Tributaria Regionale di
GENOVA del 27.1.2011, depositata il 25/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2014
dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. cív., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

Data pubblicazione: 05/02/2015

A

<< L'Agenzia delle Entrate ricorre contro il sig. Fabio Moreno per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, confermando la sentenza di primo grado, ha dichiarato illegittimo il diniego opposto dall'Ufficio ad una richiesta di condono avanzata dal contribuente ai sensi dell'articolo 9 bis 1. 289/02, in relazione alla quale era stato omesso il tempestivo ed integrale pagamento di tutte le rate. La Commissione Tributaria Regionale ha motivato la propria decisione sull'assunto che il perfezionamento della sanatoria. L'Agenzia delle Entrate deduce il vizio di violazione di legge ex art. 360 n. 3 cpc, e assume che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe violato l' articolo 9 bis 1. 289/02 nel ritenere che gli effetti del condono previsto da tale disposizione si producano anche nel caso di carente o intempestivo versamento delle somme complessivamente dovute per il perfezionamento del condono. Il contribuente non si è costituito. Il ricorso appare fondato, perché la tesi giuridica seguita nella sentenza gravata si pone in contrasto con l' insegnamento questa Corte (sent. 20745/10, sent. 17396/10, in motivazione, ord. 17600/11) secondo cui il condono previsto all'art. 9 bis della legge n. 289 del 2002 relativo alla possibilità che gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate vengano definiti mediante il solo pagamento dell'imposta e degli interessi o, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni - costituisce una forma dì condono clemenziale e non premiale (come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli arti. 7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario); con la conseguenza che, nell'ipotesi di cui all'art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 in ordine alla determinazione del "quantum", esattamente indicato nell'importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con gli interessi di cui all'art. 4, il condono è condizionato dall'integrale e tempestivo pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se è integrale e tempestivo per tutte le rate; da ultimo, Cass. 19546/11 "In tema di condono fiscale, in assenza di disposizioni quali quelle di cui agli artt. 8, 9, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 - che considerano efficaci le ipotesi di condono &i regolate anche senza adempimento integrale insuscettibili di applicazione analogica, perché connesse a norme di tipo eccezionale, nell'ipotesi prevista dall'art. 9 bis della legge citata la non applicazione delle sanzioni si verifica solo se si provvede al pagamento (in un'unica soluzione o in modo rateale) delle imposte, nei termini e nei modi di cui alla medesima disposizione, con la conseguenza che, nel caso di omesso o non integrale pagamento, l'istanza di definizione Ric. 2013 n. 01864 sez. MT - ud. 17-12-2014 -2- mancato o tardivo versamento delle rate successive alla prima non impedirebbe il diviene inefficace e si verifica la perdita della possibilità di avvalersi della definizione anticipata'5 . In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con la declaratoria di manifesta fondatezza del ricorso e la cassazione della sentenza gravata, con decisione di merito ex art. 384 cpc di rigetto del ricorso del contribuente.» che la parte intimata non si è costituita; che non sono state depositate memorie difensive; che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide gli argomenti esposti nella relazione; che, pertanto, si deve accogliere il ricorso e cassare la sentenza gravata; che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (dalla sentenza gravata risulta che il contribuente omise il pagamento dell'ultima rata di condono), la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente; le spese si compensano per le fasi di merito e si dichiarano irripetibili per il giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente; compensa le spese delle fasi di merito e dichiara irripetibili quelle del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 17 dicembre 2014. che la relazione è stata notificata alla ricorrente;

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