Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 210 del 05/01/2011

Cassazione civile sez. III, 05/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 05/01/2011), n.210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26564-2009 proposto da:

S.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24, presso il cav. GARDIN LUIGI,

rappresentato e difeso dall’avvocato COSTANTINI VITTORIO, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), L.C., N.

V., N.G., LA FONDIARIA ASSICURAZIONI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 607/2008 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

29.5.08, depositata il 26/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MASSERA Maurizio;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GOLIA

Aurelio.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 10 novembre 2009 S.F. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 26 settembre 2008 dalla Corte d’Appello di Lecce che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, aveva ridotto l’entità della somma che egli era stato condannato a rimborsare alla Milano Assicurazioni in rivalsa del risarcimento erogato a L. C..

Gli intimati, L.C., Milano Assicurazioni S.p.A., N.G., N.V. e Fondiaria Assicurazioni, non hanno svolto attività difensiva.

2 – I tre motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c.. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella dei 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto, controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Il primo motivo denuncia falsa applicazione dell’art. 2952 c.c. Esso è inammissibile poichè privo del necessario quesito di diritto. Tuttavia, per ragioni di completezza, si osserva: il tema è l’eccezione di prescrizione dell’azione di rivalsa, ritenuta dalla Corte territoriale tardiva; la censura non rispetta il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione; risulta, comunque, dal testo della sentenza impugnata che la tesi del ricorrente è stata esaminata dalla Corte territoriale e motivatamente rigettata.

Il secondo motivo lamenta omessa e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Analogamente alla prima, la doglianza manca del momento di sintesi necessario per circoscrivere il fatto controverso e per specificare il quali parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza si riveli, rispettivamente, omessa e contraddittoria.

Il terzo motivo ipotizza erronea motivazione su un punto decisivo della controversia.

Anche questa censura, che riproduce motivi d’appello e tratta inammissibilmente questioni diverse, non contiene alcun momento di sintesi e, quindi, viola l’art. 366 bis c.p.c. e frustra le finalità da tale norma perseguite.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese;

visti gli artt. 380-bis e 385 c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2011

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