Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21 del 03/01/2020

Cassazione civile sez. II, 03/01/2020, (ud. 08/11/2019, dep. 03/01/2020), n.21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17184-2016 proposto da:

G.A., nella qualità di socio accomandatario della ETA

Kamini Italia di A.G. & C. s.a.s., rappresentato e

difeso dall’Avvocato Paolino Natale ed elettivamente domiciliato

presso il suo studio in ALIFE (CE), VIA CADUTI sul LAVORO 69/D;

– ricorrente –

contro

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente pro tempore della Giunta

Regionale, rappresentata e difesa dall’Avvocato MODESTO LETIZIA, ed

elettivamente domiciliata presso l’Ufficio di rappresentanza della

Regione Campania, in ROMA, VIA POLI 29;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3043/2015 della CORTE d’APPELLO di NAPOLI,

pubblicata il 6/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’8/11/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato in data 20.11.2006, G.A. impugnava l’ordinanza ingiunzione n. 837438/2006, con la quale gli era stata irrogata una sanzione di Euro 14.008,00 per la violazione del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 54, comma 1, dovuta al superamento di alcuni parametri della tabella n. 3 dell’allegato n. 5 del medesimo D.Lgs., deducendo la nullità e l’illegittimità del metodo di campionamento che non assurgeva a valore di prova legale e che sarebbe stato effettuato, come prescritto, per almeno 3 ore, ma solamente per un’ora, con conseguente inattendibilità del risultato; e chiedendo la mitigazione della sanzione, non essendosi superati i valori limite nei prelievi effettuati il 29.10.2002, il 14.11.2002 e il 20.6.2005.

Si costituiva in giudizio la REGIONE CAMPANIA chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Con la sentenza n. 35/2011 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. Distaccata di Piedimonte Matese, accoglieva l’opposizione ritenendo che, poichè a seguito dell’opposizione si instaura un ordinario giudizio di cognizione in cui la P.A. assume veste di attore sostanziale, non era stato dimostrato il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria, costituito dal carattere industriale delle acque reflue, trattandosi, invece, di scarichi dei servizi igienici, sia della casa del custode che dell’opificio.

Avverso la sentenza proponeva appello la Regione deducendo la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il Tribunale annullato l’ordinanza ingiunzione per motivi diversi da quelli contenuti dell’atto di opposizione.

Si costituiva in giudizio l’appellato, eccependo preliminarmente la tardività dell’appello per decorso del termine breve e, nel merito, il pieno rispetto da parte del Giudice del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Con sentenza n. 3043/2015, depositata in data 6.7.2015, la Corte d’Appello di Napoli accoglieva l’appello e, in riforma dell’impugnata sentenza, rigettava l’opposizione, condannando l’appellato alle spese dei due gradi di giudizio.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione G.A. sulla base di due motivi; resiste la Regione Campania con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”. Secondo il ricorrente il Giudice di merito può ben decidere in base a una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti o in base a norme giuridiche diverse da quelle invocate dalle stesse (Cass. n. 16809/2008; n. 6945/2007; n. 17610/2004; n. 14734/2002), oppure può integrare ad abundantiam con proprie argomentazioni le richieste di parte (Cass. n. 2572/1999; n. 2830/1997). Nella fattispecie, il primo Giudice aveva affidato a un CTU l’incarico di verificare l’applicabilità delle tabelle e all’esito della relazione tecnica era risultato che lo scarico, al momento del prelievo, aveva un utilizzo domestico (e non industriale). Di conseguenza, le tabelle non erano applicabili, essendo superato l’irregolare metodo di campionamento usato dagli accertatori dell’Ufficio Regionale.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

1.2. – Va pregiudizialmente rilevato che non è più operante la riconducibilità del vizio di “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia” al paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella nuova formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012 (applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame, pubblicata il 6 luglio 2015), secondo cui la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione solo in caso di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

E’ noto come, secondo le Sezioni Unite (Cass. n. 8053 e n. 8054 del 2014), la norma consenta oggi di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Ne consegue che, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente avrebbe dovuto specificamente indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Viceversa, nel motivo in esame, della enucleazione e della configurazione della sussistenza (e compresenza) di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde potersi ritualmente riferire al parametro di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non v’è alcuna idonea e specifica indicazione.

1.3. – Sotto altro profilo, va rilevato che costituisce principio consolidato quello secondo cui, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formulazione letterale adottata dalla parte (Cass. n. 26159 del 2014; Cass. n. 21087 del 2015), dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonchè del provvedimento in concreto richiesto, non essendo condizionato dalla mera formula adottata dalla parte (Cass. n. 5442 del 2006; n. 27428 del 2005).

L’interpretazione della domanda giudiziale costituisce operazione riservata al giudice del merito (Cass. sez. un. 4617 del 2011), il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità, quando sia motivato in maniera congrua ed adeguata avuto riguardo all’intero contesto dell’atto e senza che ne risulti alterato il senso letterale (Cass. n. 22893 del 2008). Il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all’art. 112 c.p.c., implica dunque il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto e comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il Giudice renda la pronuncia richiesta in base a una ricostruzione dei fatti di causa – alla stregua delle risultanze istruttorie – autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonchè in base all’applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall’istante (Cass. sez. un. 9147 del 2009).

A tali principi di ordine generale, si coniuga la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui (anche nello speciale rito di cui alla L. n. 689 del 1981), il giudice, salve le ipotesi di inesistenza del provvedimento impugnato, non ha il potere di annullare d’ufficio il provvedimento stesso per ragioni diverse da quelle indicate nell’atto di opposizione (Cass. n. 22637 del 2013). Infatti, questa Corte ha precisato che l’opposizione al verbale di contestazione, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23, configura l’atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile dinanzi al giudice di pace, di un giudizio di accertamento della pretesa punitiva della P.A., il cui oggetto è delimitato, per l’opponente, dalla causa petendi fatta valere con l’opposizione stessa, sicchè il giudice non può rilevare d’ufficio vizi diversi da quelli dedotti dal medesimo opponente, entro i termini di legge, con il suddetto atto introduttivo (Cass. n. 656 del 2010; Cass. n. 18288 del 2010).

Correttamente dunque la Corte di merito ha affermato la erroneità della sentenza appellata, che pur ritenendo la p.a. attore sostanziale, aveva contraddittoriamente accolto l’opposizione per l’inapplicabilità della tabella in virtù della qualità dello scarico. La natura del quale era del tutto estranea al giudizio, non avendo la parte contestato il suo carattere industriale con l’opposizione, la quale verteva esclusivamente sulla legittimità ed attendibilità del metodo di campionamento e sulla entità della sanzione.

Sicchè, nella specie, la contestata violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all’art. 112 c.p.c., va attribuita al giudice di primo grado, cui la motivazione della Corte di appello ha posto corretto rimedio.

2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la “Violazione dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c.; omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”, rilevando che, dopo la contestazione del metodo di campionamento, la Regione opposta – divenuta attrice sostanziale – avrebbe dovuto dare la prova della legittimità del proprio operato e, quindi, della legittimità del prelievo e delle risultanze. Invece, nella CTU si specificava che lo scarico riceveva solo le acque luride del bagno frequentato dal personale dipendente della società ETA, la quale svolgeva attività di assemblamento di camini/caldaie e, quindi, attività non produttiva di scarichi industriali inquinanti, nonostante la stessa fosse anche munita di autorizzazione estesa agli scarichi industriali. Pertanto, era in tale ambito che andava ricondotta l’eccezione di illegittimità del prelievo e della conseguente illegittima applicazione della tabella, riferita agli scarichi industriali.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

2.2. – Quanto alla dedotta inmmissibile violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si rinvia alle considerazioni svolte sub 1.2.

2.3. – Con riferimento alla denuncita violazione dell’onere della prova, di cui all’art. 2697 c.c., va rilevato che la affermata estraneità rispetto al thema decidendum della natura dello scarico (correttamente ritenuta dalla Corte di merito del tutto diversa nel giudizio, non avendone la parte contestato il carattere industriale con l’opposizione, la quale, come detto, verteva esclusivamente sulla legittimità ed attendibilità del metodo di campionamento e sulla entità della sanzione), dà conto anche della non qualificabilità, in termini di identificazione del suo carattere industriale, dello natura dello scarico quale fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria della p.a..

Perciò la decisione del giudice d’appello non determina alcuna modificazione ovvero inversione della ripartizione dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., in quanto essa non viene ad incidere sulla qualificazione di un fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria estraneo al decidere.

3. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa la dichiarazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2020

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