Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20999 del 22/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/07/2021, (ud. 15/04/2021, dep. 22/07/2021), n.20999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCITO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2697/2014 R.G. proposto da:

C.G., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco De

Santis, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma,

viale Cortina d’Ampezzo, 269;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, n. 234/3/13, depositata il 22 luglio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 aprile

2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– C.G. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Campania, depositata il 22 luglio 2013, che, in accoglimento solo parziale dell’appello dal medesimo proposto, ha dichiarato l’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso per l’anno 2007 limitatamente ai rilievi aventi ad oggetto la contabilizzazione degli atti registrati il 5 gennaio 2007, ai nn. 128 e 129 e l’omessa dichiarazione di ricavi per Euro 118.286,83, confermando, per il resto, l’atto impositivo;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che con tale atto l’Ufficio aveva contestato al contribuente, esercente l’attività di compravendita di veicoli, l’erronea contabilizzazione delle rimanenze iniziali e finali, l’indebita deduzione di costi e l’omessa dichiarazione di ricavi;

– il ricorso è affidato a nove motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate;

– le parti depositano memorie ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, per aver la sentenza impugnata ritenuto sufficientemente motivato l’atto impositivo, benché motivato con riferimento al contenuto del processo verbale di constatazione, a lui consegnato, ma non riprodotto, neanche nelle sue parti essenziali, al suo interno;

– il motivo è inammissibile;

– parte ricorrente invoca il principio, consolidato presso la giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l’avviso di accertamento può essere motivato per relationem, ossia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, purché, laddove tali atti o documenti non vengano allegati ovvero non siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notificazione, nell’atto impositivo ne venga riprodotto il contenuto essenziale, cioè l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione permette al contribuente ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento;

– omette, tuttavia, di riprodurre i passi dell’avviso di accertamento necessari al fine di poter effettuare il richiesto sindacato sul giudizio espresso dalla Commissione regionale sulla sussistenza di un’adeguata motivazione dell’atto impositivo e, dunque, di verificare la fondatezza del motivo, non essendo possibile procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte;

– sotto altro aspetto, si evidenzia che, in tema di motivazione per relationem degli atti d’imposizione tributaria, la L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione al caso, quale quello in esame, in cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza del documento per effetto di precedente comunicazione (così, Cass. 14 gennaio 2015, n. 407);

– con il secondo motivo il ricorrente deduce, con riferimento al rilievo relativo all’erronea contabilizzazione delle rimanenze finali, la violazione e falsa applicazione del T.U. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 85, comma 1, lett. a) e b), e art. 92, del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39, e degli artt. 2697 e 2727 c.c., per aver il giudice di appello escluso che i beni consegnati presso due dei cantieri aperti fossero impiegati nel terzo cantiere;

– analoga censura, formulata prospettando la violazione e falsa applicazione delle medesime disposizioni normative, nonché del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, comma 4, è svolta con il terzo motivo, con cui si evidenzia la possibilità di destinare i beni acquistati a diversi cantieri;

– i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili, in quanto si risolvono in una critica della valutazione delle risultanze probatorie effettuata dalla Commissione regionale, la quale ha ritenuto che i beni acquistati si riferivano ai cantieri aperti presso i luoghi indicati nelle relative fatture e nei relativi documenti di trasporto, mentre ha giudicato priva di riscontro l’allegazione del contribuente in ordine al fatto che tali beni, dopo essere stati consegnati presso uno dei cantieri, sarebbero stati poi smistati presso gli altri;

– una siffatta censura non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (cfr. Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959);

– con il quarto motivo si duole, con riferimento al medesimo rilievo, della violazione e falsa applicazione delle medesime disposizioni normative indicate nel terzo motivo, in relazione alla valorizzazione, operata nel processo verbale di constatazione, di fatture relative a prestazioni da eseguire;

– il motivo è inammissibile in quanto la censura è indirizzata verso l’atto impositivo e non già verso la sentenza di appello, la quale nulla statuisce in proposito;

– con il quinto motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, nella parte in cui la Commissione regionale non ha considerato che alcune delle fatture poste dall’Ufficio a fondamento dell’atto impositivo erano relative a prestazioni da eseguire;

– il motivo è inammissibile, venendo in rilievo, anche in questo caso, una critica alla valutazione operata dal giudice di appello degli elementi probatori acquisiti e della loro concludenza;

– sotto altro profilo, la doglianza si risolve nella prospettazione di un vizio di motivazione illogica che, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – nella formulazione risultante a seguito della modifica apportata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv., con modif., nella L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis al caso in esame – non è più deducibile quale vizio di legittimità (cfr., ex multis, Cass., ord., 25 settembre 2018, n. 22598; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053);

– con il sesto motivo il contribuente allega la violazione e falsa applicazione del T.U. n. 917 del 1986, art. 85, comma 1, e art. 92, e del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39, per aver il giudice di appello ritenuto che i beni destinati ai singoli impianti e non ceduti a terzi dovessero essere considerati rimanenze finali e non già immobilizzazione materiali a seguito della loro incorporazione negli immobili in corso di costruzione;

– il motivo è inammissibile, atteso che poggia su un assunto, consistente nell’incorporazione dei beni acquistati negli immobili in corso di costruzione, di cui non vi è evidenza nella sentenza impugnata;

– orbene, la deduzione del vizio di violazione di legge non può che essere formulata se non assumendo l’accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell’operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass., ord., 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715);

– con il settimo motivo il ricorrente critica la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del T.U. n. 917 del 1986, art. 85, comma 1, e art. 92, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e 39, e degli artt. 2727 e ss. c.c., in relazione alla ritenuta alla inattendibilità del valore delle rimanenze;

– allega, sul punto, da un lato, che la dichiarazione aveva riportato, per mero errore di scritturazione, un valore più alto rispetto a quello emergente dall’esame del dettaglio, cui doveva attribuirsi prevalenza;

– dall’altro, sostiene che erronea era la contestazione di omessa contabilizzazione di ricavi, desunti dal sostentamento di costi e spese per beni non valorizzati nelle rimanenze, in quanto, per le ragioni illustrate nei precedenti motivi di impugnazione, tali beni erano stati utilizzati;

– il motivo è infondato;

– in ordine al primo aspetto, l’accertata discrepanza tra il valore indicato in dichiarazione e quello emergente dall’esame analitico della documentazione contabile permette di ritenere corretta la valutazione di inattendibilità della dichiarazione medesima e di procedere ad una rettifica della dichiarazione;

– sotto il secondo aspetto, l’assenza di un accertamento in ordine all’avvenuto utilizzo dei beni acquistati non consente di poter censurare la sentenza impugnata sul punto;

– con l’ottavo motivo il contribuente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39, e degli artt. 2727 e ss. c.c., per aver la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente l’indice di redditività elaborato dagli accertatori e posto lo stesso a fondamento della rettifica operata;

– con l’ultimo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo, nella parte in cui il giudice di appello ha omesso di considerare che, per mero errore materiale, il prezzo di una cessione di beni era stata erroneamente indicato in fattura in difetto, per cui, laddove si fosse considerato l’importo effettivo dell’operazione, l’indice di redditività avrebbe assunto un valore diverso;

– i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili, in quanto non colgono la ratio decidendi, atteso che, come espressamente affermato dalla Commissione regionale, tale indice “non assume rilevanza decisiva”, essendosi al cospetto di un accertamento analitico;

– per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essere accolto;

– le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 7.800,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021

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