Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20999 del 16/10/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 20999 Anno 2015
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: DI CERBO VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso 5650-2010 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2015

contro

2862

CORNELI MATILDE C.F. CRNMDL56P65761B, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo
t

studio

dell’avvocato

SERGIO

VACIRCA,

che

la

Data pubblicazione: 16/10/2015

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO
LALLI, giusta delega in atti;
controricorrente –

avverso la sentenza n. 241/2009 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 04/03/2009 r.g.n.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/06/2015 dal Consigliere Dott. VINCENZO
DI CERBO;

udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega verbale PESSI
ROBERTO;
udito l’Avvocato VACIRCA SERGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso
per inammissibilita o in subordine rigetto.

1112/2007;

t

5650.10

Udienza 18 giugno 2015

,
Pres. P. Stile
Rel. V. Di Cerbo

Sentenza

Rilevato che

2

1.

La Corte d’appello degli Abruzzi – L’Aquila, in riforma della sentenza di prime cure,
ha dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, con
decorrenza 2 giugno 1999, stipulato da Poste Italiane s.p.a. con Matilde Corneli e
per I ‘effetto ha dichiarato la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato con conseguente condanna di Poste Italiane s.p.a. a
riammettere in servizio la lavoratrice ed a risarcirle il danno in misura pari alle
retribuzioni maturate dal 25 febbraio 2003, data della costituzione in mora,
“detratto Vaiiunde perceptum risultante dalla documentazione in atti”.

2.

Per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso
(notificato il 27 febbraio 2010) affidato a tre motivi; la lavoratrice ha resistito con
controricorso, peraltro tardivo in quanto notificato il 15 giugno 2010. Entrambe le
parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

3.

Il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.

4.

La Corte territoriale ha dichiarato I ‘illegittimità del termine avendo attribuito rilievo
decisivo, tra l’altro, alla considerazione che il contratto in esame è stato stipulato,
per esigenze eccezionali … – ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, come
integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997 – in data successiva al 30
aprile 1998. Sotto altro profilo ha rilevato che Poste Italiane s.p.a., sulla quale
incombeva il relativo onere, non aveva provato che l’assunzione era avvenuta nel
rispetto della clausola di contingentamento (e cioè la percentuale dei lavoratori da
assumere a termine rispetto ai dipendenti impiegati dall’azienda con contratto di
lavoro a tempo indeterminato).

5.

Col primo motivo di ricorso Poste italiane censura la statuizione sulla illegittimità
del termine denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg.
cod. civ. nonché vizio di motivazione.

6.

Il motivo è infondato.

7.

Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588, è stato precisato che
l’attribuzione alla contrattazione collettiva, ex art. 23 della legge n. 56 del 1987, del
potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla
legge n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame
congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia
per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della
3

La Corte

8.

La Corte ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi.

9.

Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia violazione dell ‘art. 2697 cod.
civ. in relazione agli artt. 421 e 437 cod. proc. civ. nonché vizio di motivazione con
riferimento alla statuizione della sentenza impugnata secondo cui non era stato
provato il rispetto della clausola di contingentamento.

10.11 motivo è inammissibile.
11. Secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità, nell’ipotesi, come
quelle in esame, di decisione basata su distinte rationes decidendi, è sufficiente che
una sola di esse resista alle censure svolte nei suoi confronti perché il ricorso debba
essere rigettato; in questi termini si è espressa, in particolare, Cass. 24 maggio
2006 n. 12372, secondo la quale, infatti, quando una decisione di merito,
impugnata in sede di legittimità, si fonda, come nel caso di specie, su distinte ed
autonome rationes decidendi, ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla,
perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che
il soccombente censuri tutte le riferite rationes, dall’altro che tali censure risultino
4

predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a
quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di
individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di
riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare
contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di
procedere ad assunzioni a tempo determinato (cfr. Cass. 4 agosto 2008 n. 21063;
cfr. altresì Cass. 20 aprile 2006 n. 9245, Cass. 7 marzo 2005 n. 4862, Cass. 26
luglio 2004 n. 14011). Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore
dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi
vincolati all’individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla
legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia
ed inserendosi nel sistema da questa delineato” (cfr., fra le altre, Cass. 4 agosto
2008 n. 21062, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378); in tale quadro, ove però, come
nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche
con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la
nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23 agosto 2006
n. 18383, Cass. 14 aprile 2005 n. 7745, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866); in
particolare, quindi, come questa Corte ha univocamente affermato e come va anche
qui ribadito, in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo
sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre
1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le
parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria,
relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione
aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino
alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle
assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto
normativo derogatorio, con l’ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi
contratti in contratti a tempo indeterminato, in forza dell’art. 1 della legge 18 aprile
1962 n. 230 (v., fra le altre, Cass. 1 ottobre 2007 n. 20608; Cass. 28 novembre
2008 n. 28450; Cass. 4 agosto 2008 n. 21062; Cass. 27 marzo 2008 n. 7979,
Cass. 18378/2006 cit.).

tutte fondate; con la conseguenza che, ove venga rigettato (o dichiarato
inammissibile) il motivo che investe una delle riferite argomentazioni a sostegno
della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti
motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per
questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che
rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta. In senso
conforme cfr., da ultimo, Cass. 14 febbraio 2012 n. 2108.
12. Nel caso di specie, nel quale la società ricorrente ha censurato entrambe le rationes
decidendi, una volta rigettata la censura sulla legittimità del termine (vedi sub. 7),
la seconda censura deve essere dichiarata inammissibile per le ragioni sopra
indicate.
13. Con riferimento al profilo relativo alle conseguenze economiche della dichiarazione
di nullità della clausola appositiva del termine, si pone il problema, sollevato da
Poste Italiane s.p.a. in sede di memoria ex art. 378 cod. proc. civ.,
dell’applicabilità al caso di specie dello ius superveniens, rappresentato dall’art. 32,
commi 5 0 , 6° e 7 0 della legge 4 novembre 2010 n. 183, in vigore dal 24 novembre
2010.
14.In proposito deve premettersi, in via di principio, che costituisce condizione
necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che
abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto
controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle
questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura dei controllo di
legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8
maggio 2006 n. 10547, Cass. 27 febbraio 2004 n. 4070); in tale contesto, è altresì
necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema
coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì
ammissibile secondo la disciplina sua propria; ne consegue che, con riferimento alla
disciplina qui invocata, la necessaria sussistenza della questione ad essa pertinente
nel giudizio di cassazione presuppone che i motivi di ricorso investano
specificatamente le conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità del termine e che
essi siano ammissibili; in particolare, ove, come nel caso in esame, il ricorso sia
stato proposto avverso una sentenza depositata successivamente alla data di
entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40 (1 marzo 2006) e
antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009 n. 69
(4 luglio 2009), tali motivi devono essere altresì corredati, a pena di inammissibilità
degli stessi, dalla formulazione di un adeguato quesito di diritto, ai sensi dell’art.
366-bis cod. proc. civ., ratione temporis ad essi applicabile; in caso di assenza o di
inammissibilità di una censura in ordine aile conseguenze economiche dell’accertata
nullità del termine, il rigetto dei motivi inerenti tale aspetto pregiudiziale produce
infatti la stabilità delle statuizioni di merito relative a tali conseguenze.
15. Nella fattispecie in esame la sentenza impugnata, con riferimento alle conseguenze
economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine, ha
condannato la società Poste Italiane al pagamento, in favore della lavoratrice, delle
retribuzioni maturate dalla data di costituzione in mora.

5

T

t

17.0sserva il Collegio che il suddetto quesito risulta del tutto generico rispetto alla
fattispecie, in quanto si risolve nella enunciazione in astratto delle regole vigenti
nella materia senza enucleare il momento di conflitto rispetto ad esse del concreto
accertamento operato dai giudici di merito (cfr. Cass. 4 gennaio 2011 n. 80; Cass.
29 aprile 2011 n. 9583); ciò in contrasto con i principi enunciati da questa Corte di
legittimità (cfr., in particolare, Cass. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36) secondo cui il
quesito di diritto, richiesto a pena di inammissibilità del relativo motivo, deve
essere formulato in maniera specifica e deve essere chiaramente riferibile alla
fattispecie dedotta in giudizio, dovendosi ritenere inesistente un quesito generico e
non pertinente, con conseguente inammissibilità del relativo motivo, come nel caso
di specie (per una analoga fattispecie cfr. Cass. 1 settembre 2011 n. 17674). Lo
stesso vale per il vizio di motivazione rispetto al quale manca il “momento di
sintesi” che la giurisprudenza di questa Corte (cfr., in particolare, Cass. 25 febbraio
2009 n. 4556) ha individuato come una esposizione chiara e sintetica del fatto
controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende
inidonea la motivazione a giustificare la decisione.
18.11 ricorso va pertanto respinto.
19.A1 rigetto del ricorso, consegue, per il principio della soccombenza, che le spese del
presente giudizio vengano poste a carico di parte ricorrente nella misura, liquidata
in dispositivo che tiene conto della sola partecipazione dell’avv. della
controricorrente alla discussione orale (stante l’inammissibilità del controricorso).
Le spese devono essere distratte in favore dell’avv. Sergio Vacirca, dichiaratosi
a ntistatario.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio
di cassazione, liquidate in Euro 100,00 per esborsi e Euro 1500,00 (millecinquecento) per
compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione a favore
dell’avv. Sergio Vacirca, dichiaratosi antistatario.
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16. Tale statuizione è stata censurata con il terzo motivo di ricorso, con il quale è stata
denunciata “violazione o falsa applicazione di norme di diritto” nonché vizio di
motivazione; con tale motivo la società deduce che la condanna irrogata dalla Corte
di merito al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data di messa in mora non
è supportata da idonea prova del danno ricevuto. Sostiene inoltre la sussistenza di
una violazione del principio di corrispettività delle prestazioni e di quelli attinenti
alla costituzione in mora. Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto ex
art. 366 bis cod. proc. civ.: se in caso di domanda di risarcimento danni proposta
dal lavoratore a seguito dell’intervenuto scioglimento del rapporto di lavoro
determinatosi per effetto dell’iniziativa del datore fondata su clausola risolutiva
contrattuale nulla, rimane a carico dello stesso lavoratore, in qualità di attore,
l’onere di allegare e di provare il danno da scioglimento del rapporto … e se tale
danno può equivalere alle retribuzioni perdute a causa della mancata esecuzione
delle prestazioni lavorative.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 giugno 2015.

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