Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20999 del 12/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 12/10/2011), n.20999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22999-2010 proposto da:

MIMOSE SPA (OMISSIS), in persona del Presidente C.d.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VODICE 1, presso lo studio

dell’avvocato MALTESE MAURO, che la rappresenta e difende unitamente

agli avvocati PAOLO R. ROCCA, COLLURA FRANCA giusta delega a margine

dell’atto di citazione;

– ricorrente –

contro

BORGHESI COLOMBO E ASSOCIATI SPA (OMISSIS), in persona del

Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA ALBANI 12/A, presso

lo studio dell’avvocato ERNESTO STAJANO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati RENATO BOCCA, LOMBARDI GIUSEPPE, CRISTINA

GRASSI giusta delega a margine della memoria difensiva;

– resistente –

avverso il provvedimento n. R.G. 37497/09 del TRIBUNALE di TORINO del

22/07/10, depositata il 27/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto quanto segue:

La Mi.mo.se spa ha proposto istanza di regolamento di competenza avverso l’ordinanza del 27 luglio 2010, con la quale il Tribunale di Torino ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, in favore del tribunale di Milano, sul presupposto che l’obbligazione dedotta in giudizio – relativa ad un credito per attività di consulenza da parte della Borghesi Colombo e Associati spa (avente sede a (OMISSIS)) in favore della società istante – avesse per il oggetto una somma determinata. Si tattasse, quindi, di un credito liquido ed esigibile, con conseguente applicazione dell’art. 1182 c.c., comma 3 e art. 20 c.p.c..

La ricorrente contesta il provvedimento perchè, “trattandosi di somma da determinarsi, eventualmente, in base ad operazioni non aritmetiche, il forum destinatae solutionis coincide con il domicilio dell’asserito debitore ai sensi dell’art. 1182 c.c., u.c.”.

Al ricorso per regolamento ha resistito la Borghesi Colombo e Associati spa.

Essendo stata disposta la trattazione con il procedimento ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., il Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni scritte, che sono state notificate agli avvocati delle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

La resistente Borghesi Colombo e Associati spa ha presentato memoria.

Considerato quanto segue:

Va in via preliminare rilevato che, in sede di regolamento di competenza avverso sentenza dichiarativa dell’incompetenza del giudice adito con riferimento ai criteri di competenza territoriale derogabile – come nella specie -, la Corte di cassazione, alla quale appartiene il potere di riscontrare la competenza o meno del giudice adito anche se per ragioni diverse da quelle proposte, è tenuta ad accertare d’ufficio l’osservanza del disposto dell’art. 38 c.p.c., comma 3 con riguardo alla rituale e valida proposizione dell’eccezione di incompetenza, che non sia stata adeguatamente censurata dal ricorrente, il quale si sia limitato a contestare la declinatoria di incompetenza sotto il profilo dell’inesatta applicazione dei criteri di collegamento della competenza territoriale (Cass. ord. 24.4.2009 n. 9783; cass. ord. 7.5.2010 n. 11192).

Ora, nella specie – come emerge dall’esame degli atti l’eccezione di incompetenza avanzata dalla Borghesi Colombo e Associati spa è stata proposta esclusivamente con riferimento alla contestazione del forum destinatae solutionis, sostenendosi che il luogo in cui il preteso pagamento si sarebbe dovuto eseguire si individuava ai sensi dell’art. 1182 c.c., comma 3 cioè nel domicilio di essa creditrice, per essere la somma determinata, liquida, ed esigibile. Nessun’altra contestazione dei fori concorrenti è stata svolta, nè con riferimento al foro generale della persona giuridica ai sensi dell’art. 19 c.p.c., nè con riguardo all’altro foro facoltativo del luogo di insorgenza dell’obbligazione dedotta in giudizio.

A ciò si aggiunga che l’attuale resistente non ha neppure contestato, nella comparsa di risposta, la sussistenza del criterio di collegamento indicato nell’art. 19 c.p.c., comma 1, ultima parte, – cioè dell’inesistenza nel luogo di competenza del giudice adito dall’attore di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all’oggetto della domanda (Cass. ord. 29.8.2008 n. 21899; cass. ord. 30.6.2010, n. 15628). Ne deriva che l’eccezione di incompetenza è stata formulata in modo incompleto e, come tale, il Tribunale di Torino avrebbe dovuto d’ufficio considerarla tamquam non esset e non esaminarla, posto che è principio consolidato che, in tema di competenza per territorio derogabile, il convenuto ha l’onere di contestare nel primo atto difensivo ex art. 38 c.p.c., come modificato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 4, l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., restando escluso che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata, comunque, inefficace l’eccezione, il giudice possa rilevare d’ufficio profili di incompetenza non proposti o supplire alla genericità o incompletezza dell’eccezione stessa, restando la competenza del giudice adito radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato (v. per tutte Cass. ord. 27.10.2003 n. 16136).

Conclusivamente, va dichiarata la competenza del tribunale di Torino.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del tribunale di Torino.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte di suprema di cassazione, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2011

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