Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20999 del 08/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/09/2017, (ud. 22/06/2017, dep.08/09/2017),  n. 20999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2098/2014 proposto da:

A.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI

2, presso lo studio dell’avvocato STEFANO DI MEO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE FOGLIA;

– ricorrente –

contro

L.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO ANTONINI, che lo

rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato

ANDREA TRENTIN;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1573/2012 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 12/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/06/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. A.C. ha proposto ricorso per cassazione contro L.P. avverso la sentenza del 12 novembre 2012, con cui la Corte d’Appello di Bologna ha rigettato il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma, Sezione Distaccata di Fidenza, del maggio del 2011, che aveva dichiarata inammissibile l’opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c., proposta da esso ricorrente il 25 novembre 2011 contro un decreto ingiuntivo, emesso dal detto Tribunale in via esecutiva il 9 maggio 2005.

2. Al ricorso ha resistito con controricorso la L..

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore proposta di definizione del ricorso con declaratoria di inammissibilità ed è stata fissata con decreto adunanza della Corte. Il decreto e la proposta sono stati notificati agli avvocati delle parti.

4. Non v’è stato deposito di memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Il Collegio condivide la proposta di inammissibilità formulata dal relatore quanto ai due motivi di ricorso.

In primo luogo è corretta la prospettazione della violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, con riferimento ad entrambi i motivi, posto che in essi si pretende di discutere degli elementi di causa relativi alla notificazione del decreto ed alla conoscenza ritenuta rilevante ai fini del decorso del termine per l’opposizione tardiva senza fornirne l’indicazione specifica ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, nei termini indicati e richiesti dalla consolidata giurisprudenza della Corte a partire da Cass. (ord.) n. 22308 del 2008 e Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008 (passando per Cass., Sez. Un. n. 7161 del 2010, cui, ex multis, si può aggiungere Cass. n. 7455 del 2013).

2. Il primo motivo deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 650 c.p.c. anche in relazione agli artt. 137 segg. – art. 655 c.p.c. – art. 2697 c.c. – art. 112 c.p.c.(art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Il motivo, là dove evoca il vecchio paradigma dell’art. 360 c.p.c., è per ciò solo inammissibile, atteso che al giudizio di cassazione, in ragione della data di deposito della sentenza impugnata, trovava applicazione il paradigma introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012.

Quanto alla violazione dell’art. 650 c.p.c., la prospettazione del motivo – là dove assume in buona sostanza che l’onus probandi dei presupposti giustificativi della legittimazione a proporre l’opposizione tardiva fosse stato assolto dal ricorrente, dimostrando che la notificazione del decreto ingiuntivo non era stata rituale e che anzi era avvenuta in modo talmente irrituale da doversi reputare inesistente – si risolve in una palese contrapposizione di tale assunto con il principio di diritto cui si è ispirata la sentenza felsinea e, sotto tale profilo, è manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1.

La sentenza impugnata, infatti, ha avallato la valutazione di inammissibilità dell’opposizione tardiva, applicando il principio di diritto di cui a Cass. sez. un. n. 14572 del 2007 e dando rilievo alla circostanza che l’opponente tardivo può legittimare la sua reazione soltanto se essa si è comunque manifestata nel termine di quaranta giorni dal momento di conoscenza effettiva del decreto ingiuntivo, sebbene non sia l’opponente a dover provare il momento di conoscenza effettiva del decreto. Nella specie la Corte territoriale, come il primo giudice, hanno ritenuto che detta conoscenza fosse stata dimostrata per il fatto che in un atto processuale relativo ad altro procedimento, quello di separazione fra coniugi, il difensore del qui ricorrente avesse dato atto dell’esistenza dell’iscrizione ipotecaria effettuata sulla base del decreto.

La prospettazione del motivo si risolve nel sostenere che tale conoscenza non sarebbe stata rilevante ai fini del decorso del temine di quaranta giorni per la proposizione dell’opposizione tardiva e, sotto tale profilo, nonostante l’apparente ossequio al principio di diritto di cui alla sentenza delle Sezioni Unite, si contrappone ad esso così incorrendo nel vizio di inammissibilità ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1.

Nel motivo si svolge, poi, senza peraltro che se ne comprenda la rilevanza, l’assunto che nella specie si sarebbe trattato di notificazione inesistente.

3. Il secondo motivo deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 – 2729 c.c. e segg., anche in relazione all’art. 167 c.p.c. – art. 115 c.p.c., comma 2 – artt. 83 – 84 c.p.c., art. 650 c.p.c. e art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Il motivo, nella sua prima parte, assume in modo incomprensibile che la controparte, pur avendo dedotto che il decreto ingiuntivo si doveva ritenere conosciuto per esservi stato fatto riferimento nel procedimento di separazione, non aveva contestato l’allegazione della sua conoscenza solo pochi giorni prima della proposizione dell’opposizione.

L’assunto è del tutto contraddittorio ed evoca il principio di non contestazione in modo anche astrattamente erroneo, dato che il problema della tempestività dell’opposizione tardiva è suscettibile del rilievo officioso.

Per il resto, si risolve nella postulazione che la conoscenza del decreto sarebbe stata inferita in via presuntiva a torto, ma lo fa senza spiegare come i parametri della concordanza, precisione e gravità sarebbero stati violati anche solo sotto il profilo del vizio di sussunzione (per come delineato da Cass. n. 17535 del 2008) ed in realtà pretendendo di criticare la motivazione sulla ricostruzione del fatto fondativo della presunzione (conoscenza del decreto nel procedimento di separazione), al di là dei limiti consentiti dal nuovo n. 5 dell’art. 360 c.p.c. e, sotto tale profilo, peraltro limitandosi ad ipotizzare che il legale del ricorrente nel procedimento di separazione avrebbe potuto semplicemente dimenticarsi di riferire la circostanza allo stesso ricorrente. Il che si risolve nella assertoria prospettazione di una mera possibilità priva del valore della decisività ed evidentemente ipotizzante che il patrono sarebbe incorso in un cattivo adempimento del rapporto di prestazione d’opera.

Inoltre, fermo il rilievo di tale non decisività, si osserva anche che, ai fini della dinamica dell’onere della prova, tale circostanza, se si fosse verificata effettivamente, bene si sarebbe potuta e dovuta provare nell’assolvimento dell’onere di dimostrazione dei presupposti per l’accesso alla tutela ai sensi dell’art. 650 c.p.c., sebbene in replicatione alle eccezioni della controparte.

4. Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio d cassazione, liquidate in euro ottomila, oltre duecento per esborsi, le spese generali al 15% e gli accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2017

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