Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20999 del 06/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 06/08/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 06/08/2019), n.20999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12677-2014 proposto da:

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BERGAMO,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO n. 69, presso lo studio

dell’avvocato ALBERTO BOER, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIUSEPPE SAIA;

– ricorrente –

contro

D.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BUENOS

AIRES n. 5, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO GALLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato DENIS DE SANCTIS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 544/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 05/12/2013 R.G.N. 367/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2019 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato CARLO DEL ANGELIS per delega verbale Avvocato

GIUSEPPE SAIA;

udito l’Avvocato LUCIANO GALLO per delega verbale Avvocato DENIS DE

SANCTIS.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva rigettato tutte le domande, ha parzialmente accolto il ricorso proposto da D.A. nei confronti della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bergamo ed ha dichiarato il diritto dell’appellante ad essere inquadrata nella fascia dirigenziale dal 1 gennaio 2005 ed a percepire le differenze retributive conseguenti al diverso inquadramento.

2. La Corte territoriale ha premesso in fatto che la D., dopo aver prestato servizio effettivo di ruolo come segretario comunale per più di tre anni, aveva esercitato l’opzione D.P.R. n. 465 del 1997, ex art. 18 ed era stata inquadrata dalla Camera di Commercio nell’VIII livello funzionale a decorrere dal 2 settembre 1998.

3. Il giudice d’appello ha ritenuto applicabile alla fattispecie la L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 49 sebbene al momento della sua entrata in vigore la procedura di mobilità che aveva interessato la ricorrente fosse già conclusa, ed ha evidenziato che in realtà con la disposizione in parola il legislatore aveva inteso eliminare ogni disparità di trattamento fra gli ex segretari comunali, disponendo che tutti venissero inquadrati nel ruolo unico dei dirigenti dell’amministrazione di destinazione, a prescindere dalla fascia di appartenenza.

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Camera di Commercio di Bergamo sulla base di due motivi, ai quali la D. ha resistito con tempestivo controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia la violazione di plurime disposizioni di legge (L. n. 311 del 2004, art. 1, commi da 46 a 49, 95 e 96; L. n. 246 del 2005, art. 16, comma 4; D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 101, artt. 97 e ss., artt. 107 e ss.; L. n. 127 del 1997, art. 17; del D.P.R. n. 465 del 1997, artt. 12,18 e 19) e di contratto collettivo (artt. 31, 32, 35 e 39 del CCNL segretari comunali e provinciali del 16/5/2001 per il quadriennio normativo 1998/2001; art. 1 del CCNL segretari comunali 16/5/2001 per i biennio economico 2000/2001). Sulla base di argomenti testuali e sistematici sostiene, in estrema sintesi, che ha errato la Corte territoriale nel ritenere applicabile la L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 49, anche alle procedure di mobilità da tempo concluse perchè, al contrario, la disposizione, richiama il “processo di mobilità di cui al comma 48”, quest’ultimo chiaramente riferibile ai soli segretari comunali non ancora definitivamente inquadrati nei ruoli delle amministrazioni di assegnazione. Aggiunge che nessuna parte della disposizione fa riferimento ad un’efficacia retroattiva della stessa, inapplicabile, quindi, alle situazioni ormai cristallizzate da tempo.

2. La seconda censura, formulata in via subordinata ex art. 360 c.p.c., n. 5, addebita alla Corte territoriale “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con riguardo alla natura dell’ente ed alla posizione della lavoratrice nell’amministrazione di origine”. La ricorrente evidenzia che il giudice d’appello avrebbe dovuto valutare la natura della Camera di Commercio che, in quanto rientrante nell’area delle autonomie locali, non poteva essere ricompresa fra le amministrazioni alle quali è limitata “l’operatività del contingente di cui al comma 96 e, quindi, l’area di applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 49”. Aggiunge che la D. nella pregressa carriera di segretario comunale aveva la qualifica di “segretario capo” e pertanto non rivestiva una posizione dirigenziale, mai acquisita, in quanto al momento dell’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione introdotto dal c.c.n.l. 16.5.2001 la stessa non apparteneva più alla categoria.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto, perchè la sentenza impugnata si è discostata dal principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui “in tema di passaggio dei segretari comunali e provinciali ad altra amministrazione pubblica, la L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 49, che disciplina la possibilità del reinquadramento e dell’accesso alla dirigenza a seguito del processo di mobilità, non si applica, alla luce di una interpretazione letterale, sistematica e teleologica della norma, ai segretari comunali o provinciali trasferiti per effetto di procedure di mobilità già esaurite alla data di entrata in vigore della citata legge, che si riferisce ai soli processi di mobilità eventuali e futuri e non a quelli espletati in applicazione del c.c.n.l. di settore del 16 maggio 2001, dovendosi ritenere una diversa interpretazione lesiva del principio costituzionale dell’accesso alla P.A. per concorso pubblico, applicabile anche alla dirigenza.” (Cass. S.U. nn. 784, 785 e 786 del 2016).

3.1. All’affermazione del principio di diritto le Sezioni Unite sono pervenute valorizzando, non solo gli elementi testuali della disposizione normativa (quali: l’incipit del comma 49, che rinvia ai processi di mobilità disciplinati dal comma 48; lo stesso comma 48, collegato al blocco delle assunzioni previsto dal comma 47, che detta una disciplina derogatoria rispetto al contratto collettivo di settore 1998-2001 e rivolta al futuro, in quanto delimitata dalle regole che le parti sociali, in sede di rinnovo del contratto collettivo, vorranno adottare; la previsione del limite del contingente di spesa contenuto nel comma 49), ma anche argomenti logici e sistematici, in particolare valutando la normativa del 2004 alla luce di un graduale e costante processo di limitazione dell’accesso alla dirigenza delineato sia dal legislatore che dalle parti sociali. Invero, la regola dettata dal D.P.R. n. 465 del 1997 prevedeva – in caso di passaggio ad altra P.A. – l’attribuzione della qualifica di provenienza; il c.c.n.l. 1998-2001 dei segretari comunali e provinciali ha, da una parte, rivisto il sistema di classificazione e, dall’altra, consentito l’accesso alla dirigenza solamente alle qualifiche più elevate; la L. n. 186 del 2004 ha uniformato la mobilità dei segretari comunali e provinciali alla disciplina generale sulla mobilità dettata dal T.U. sul pubblico impiego (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30); la L. n. 311 del 2004, interpretata autenticamente dalla L. n. 246 del 2005, ha apportato ulteriori modifiche in senso riduttivo, prevedendo che anche per i segretari comunali e provinciali delle qualifiche più elevate l’accesso alla dirigenza non costituisse più la regola. Interpretare, pertanto, il L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 49 in maniera così estensiva da imporre una generalizzazione dell’accesso alla dirigenza sulla base dei due requisiti ivi previsti (servizio di segretario svolto per almeno tre anni ed esercizio dell’opzione per la mobilità prevista dal D.P.R. n. 465 del 1997) sarebbe fortemente contraddittorio con l’evoluzione normativa e contrattuale riscontrata in materia di mobilità dei segretari comunali e provinciali.

4. Il Collegio intende dare continuità all’orientamento giurisprudenziale espresso nelle decisioni sopra richiamate, che hanno ribadito le conclusioni alle quali questa Sezione era già pervenuta con le sentenze n. 165/2014, 1047/2014, 1324/2014, orientamento ripreso da successive numerose pronunce e, fra le più recenti, da Cass. n. 15374/2019, Cass. n. 3652/2019, Cass. n. 20873/2018, Cass. n. 19516/2018.

5. Non si ravvisano profili di illegittimità costituzionale della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 49 oltre che per le ragioni già indicate dalle Sezioni Unite (cfr punti 60-64 sentenza n. 784, 59-62 sentenza n. 785, 60-64 sentenza n. 786), per il principio costantemente affermato dalla Corte Costituzionale secondo cui “lo stesso naturale fluire del tempo è valido elemento diversificatore delle situazioni giuridiche ” (cfr. fra le tante Corte Cost. nn. 61/2010, 170/2009, 94/2009, 341/2007).) sicchè non è ipotizzabile ingiustificata disparità di trattamento a fronte di una disciplina differenziata applicata alla stessa categoria di soggetti in momenti temporali diversi.

6. Ragioni analoghe portano ad escludere il contrasto con il principio di non discriminazione sancito dall’art. 14 della CEDU, giacchè, anche a voler prescindere dalla questione dell’applicabilità della norma nelle sole ipotesi in cui vengano in rilievo le altre norme sostanziali della Convenzione preposte a tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (fra le più recenti Corte EDU 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo contro Italia, p. 54; 7 febbraio 2013, Fabris contro Francia, p. 47; 22 marzo 2012, Konstantin Markin contro Russia), la giurisprudenza della Corte è costante nell’affermare che una disparità di trattamento è discriminatoria solo qualora “manchi di una giustificazione oggettiva e ragionevole”, “quando non persegua un fine legittimo” ovvero non sussista “un rapporto di ragionevole proporzionalità tra i mezzi impiegati ed il fine perseguito” (Corte EDU 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo contro Italia, p. 59; 25 ottobre 2005, Niedzwiecki contro Germania; 27 marzo 1998, Petrovic contro Austria, p. 30; 1 febbraio 2000, Mazurek contro Francia, p. 46 e 48).

Dette condizioni difettano nella fattispecie perchè l’inquadramento della D. è stato disposto nel rispetto della normativa all’epoca vigente, in relazione alla quale il diritto di opzione era stato esercitato, per cui nessuna compromissione dei diritti riconosciuti dalla Carta può essere ravvisata, posto che il trattamento più favorevole per gli appartenenti alla categoria, che potrebbe essere invocato quale termine di comparazione, è sopravvenuto in un momento in cui la procedura di mobilità si era conclusa, il che esclude ogni profilo discriminatorio della disciplina.

8. Il controricorso e la memoria ex art. 378 c.p.c. non prospettano argomenti che possano indurre a rimeditare l’orientamento ormai consolidato di questa Corte sicchè la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, la controversia deve essere decisa nel merito con il rigetto, in base al principio di diritto sopra enunciato, della domanda introduttiva del giudizio. Resta di conseguenza assorbito il secondo motivo di ricorso, formulato solo in via subordinata.

9. L’esito alterno dei diversi gradi di giudizio ed il contrasto esistente, in origine, nella giurisprudenza di merito, risolto da questa Corte quando la controversia era già pendente, giustifica l’integrale compensazione fra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito. Vanno, però, poste a carico della D. le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

L’accoglimento del ricorso comporta l’inapplicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda. Compensa integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito e condanna D.A. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2019

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