Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20999 del 02/10/2020
Cassazione civile sez. VI, 02/10/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 02/10/2020), n.20999
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13825-2019 proposto da:
S.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 142,
presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FRANCO FERRARI,
rappresentata e difesa dagli avvocati MIRANDA TAGLIETTI, LUCIA
PELLEGRINI;
– ricorrente –
contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, BONAFEDE GIAN PIETRO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 332/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 22/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano
Valle, osserva.
Fatto
FATTO E DIRITTO
E’ impugnata con unico motivo sentenza n. 00322 in data 22/02/2019, della Corte di appello di Brescia, che ha ritenuto tardivo l’appello proposto avverso sentenza del Tribunale della stessa sede, per superamento del termine annuale (trattandosi di controversia iniziata in primo grado prima del 04/07/2009, data di entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 327 c.p.c., comma 1, come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17, di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, sommato alla sospensione dei termini, e che ha ritenuto superato il termine per un solo giorno.
Il ricorso è manifestamente fondato: la sentenza impugnata ha sommato al termine annuale, in scadenza il 12/10/2013, solo quarantacinque e non quarantasei giorni, reputandolo esaurito martedì 26/11/2013″. La giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio intende dare seguito, afferma che (Cass. n. 11491 del 09/07/2012 Rv. 623165 01): “Per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c., si osserva, a norma dell’art. 155 c.p.c., comma 2, e dell’art. 2963 c.c., comma 4, il sistema della computazione civile, non “ex numero” bensì “ex nominatione dierum”, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini: in tal caso, infatti, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, devono aggiungersi 46 giorni computati “ex numeratione dierum”, ai sensi del combinato disposto del cit. codice art. 155, comma 1, e della L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale”.
La sentenza impugnata è, pertanto, cassata e la causa è rinviata alla stessa Corte di Appello di Brescia, in diversa composizione, che nel procedere a nuovo esame si atterrà a quanto in questa sede rilevato e provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di legittimità.
Conformemente al recente enunciato della giurisprudenza nomofilattica (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020 Rv. 657198 – 04), ricorrendo ipotesi di accoglimento del ricorso, non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato.
PQM
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Brescia, in
diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 17 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020